Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 26/10/2009 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 6.1.171 - L.P. 26 ottobre 2009, n. 11.
Inserimento dell’articolo 55 bis nella legge sui contratti e sui beni provinciali, relativo ai servizi affidati alla Croce rossa italiana
(B.U. 27 ottobre 2009, n. 44 - S.O. n. 5)
Art. 1. Inserimento dell’articolo 55 bis nella
1. Dopo l’articolo 55 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:
"Art. 55 bis. Disposizioni particolari
1. I servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest’articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi."
Art. 2. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.