§ 6.1.170 - L.P. 22 settembre 2009, n. 9.
Modificazione dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:22/09/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modificazione dell’articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)


§ 6.1.170 - L.P. 22 settembre 2009, n. 9.

Modificazione dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali

(B.U. 6 ottobre 2009, n. 41)

 

Art. 1. Modificazione dell’articolo 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali)

1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 39 della legge sui contratti e sui beni provinciali è aggiunto il seguente periodo: "È consentito in ogni caso il ricorso alla trattativa diretta per le aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell’archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) per le cessioni in godimento di superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture, se l’importo contrattuale non eccede quello previsto dall’articolo 21, comma 4."