§ 6.1.a - Legge Provinciale 21 agosto 1982, n. 14.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:21/08/1982
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico- Vetriolo e Roncegno: estensione della disciplina di rapporti finanziari.
Art. 7.  Modalità di assunzione di impegni di spesa.
Art. 8. 


§ 6.1.a - Legge Provinciale 21 agosto 1982, n. 14.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali in vigore, assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-1984.

(B.U. 24 agosto 1982, n. 39 - S.O. n. 2).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nell'annesso allegato n. 1 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1982 e 1983, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative alle leggi provinciali indicate nell'annesso allegato n. 2, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1982 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5. [3]

 

     Art. 6. Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico- Vetriolo e Roncegno: estensione della disciplina di rapporti finanziari. [4]

 

     Art. 7. Modalità di assunzione di impegni di spesa.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36, nonché per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 6 e 8, secondo comma, della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19, è autorizzata la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 8. [5]

 

 

ALLEGATO N. 1.

(Omissis)

 

 

ALLEGATO N. 2.

(Omissis)

 

 


[1] Modifica l'art. 4 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[2] Modifica l'art. 10 della L.P. 15 dicembre 1980, n. 40.

[3] Modifica l'art. 2 della L.P. 27 ottobre 1977, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[5] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.