Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 cultura, musei, biblioteche |
Data: | 28/10/1985 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di dare attuazione al primo comma dell'articolo 102 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e di contribuire allo sviluppo culturale ed alla valorizzazione delle attività culturali, di [...] |
Art. 2. 1. Il piano di promozione della cultura ladina è adottato dal Comprensorio, sentito il parere di una commissione denominata consulta culturale ladina, della quale fanno parte: |
Art. 3. 1. Il piano di promozione della cultura ladina è trasmesso alla Giunta provinciale, tramite il servizio competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente [...] |
Art. 4. 1. La Provincia, oltre a quanto previsto dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, per gli interventi relativi al funzionamento dell'istituto culturale ladino di Vigo di Fassa, potrà [...] |
Art. 5. 1. I finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dal Comprensorio ladino ad enti, associazioni, comitati, ecc. che abbiano sede legale nel territorio dei comuni [...] |
Art. 6. 1. Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 5. Tali termini saranno stabiliti dalla Giunta del Comprensorio. |
Art. 7. 1. Con successiva legge provinciale si provvederà all'autorizzazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. |
§ 5.5.16 - Legge Provinciale 28 ottobre 1985, n. 17.
Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine.
(B.U. 5 novembre 1985, n. 49).
1. Al fine di dare attuazione al primo comma dell'articolo 102 del
1. Il piano di promozione della cultura ladina è adottato dal Comprensorio, sentito il parere di una commissione denominata consulta culturale ladina, della quale fanno parte:
a) due rappresentanti del Comprensorio, eletti dall'Assemblea comprensoriale;
b) due rappresentanti scelti dall'Assemblea comprensoriale fra quelli designati dalle associazioni, non aventi fini di lucro, che perseguano per statuto le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;
c) un rappresentante designato dall'istituto cultuale ladino.
2. Fra i membri viene eletto un presidente con funzioni di coordinamento.
2. La Consulta dura in carica cinque anni.
1. Il piano di promozione della cultura ladina è trasmesso alla Giunta provinciale, tramite il servizio competente in materia di attività culturali, non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce. E adottato secondo le procedure previste dal provvedimento legislativo concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino», e comprende attività, iniziative, manifestazioni artistiche ed educative direttamente finalizzate alla conservazione, valorizzazione e sviluppo della cultura e lingua ladina [1].
2. Rientrano nella presente legge le spese ed i contributi per le attività editoria volte alla pubblicazione di periodici, testi, audiovisivi, attività teatrali, musicali, di studio, ricerca, formazione e diffusione delle manifestazioni culturali finalizzate alla promozione delle specifiche espressioni della cultura ladina.
3. Il piano dovrà essere corredato dalla domanda per l'assegnazione dei contributi e per ogni progetto, da una relazione illustrativa dei contenuti, dei tempi di realizzazione delle iniziative e dei destinatari delle medesime.
1. La Provincia, oltre a quanto previsto dalla
1. I finanziamenti e i contributi previsti dalla presente legge saranno concessi dal Comprensorio ladino ad enti, associazioni, comitati, ecc. che abbiano sede legale nel territorio dei comuni di cui alla
2. Le domande intese ad ottenere detti benefici saranno presentate al Comprensorio ladino C 1 1 entro il 30 ottobre di ogni anno.
1. Nella prima applicazione della presente legge si prescinde dai termini stabiliti dall'articolo 3 e dall'articolo 5. Tali termini saranno stabiliti dalla Giunta del Comprensorio.
1. Con successiva legge provinciale si provvederà all'autorizzazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
[1] Comma così modificato dall'art. 36 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 36 della