Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 lavoro e formazione professionale |
Data: | 22/10/1956 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche ai fini di cui all'art. 5 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25. |
Art. 2. (Omissis) |
§ 5.4.1 - Legge Provinciale 22 ottobre 1956, n. 13. [*]
Riapprovazione della legge provinciale sulla istituzione del centro di orientamento professionale, rinviata dal Governo.
(B.U. 5 novembre 1956, n. 23 - S.O.).
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un proprio servizio di orientamento professionale anche ai fini di cui all'art. 5 della
2. Il servizio fa capo ad un apposito centro inserito nell'organico dell'Assessorato alla pubblica istruzione.
(Omissis) [1].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Vedi le tabelle allegate alla