Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 28/05/2009 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Istituzione del consiglio provinciale dei giovani |
Art. 3. Composizione del consiglio provinciale dei giovani |
Art. 4. Rapporti con il Consiglio provinciale |
Art. 5. Clausola valutativa |
Art. 6. Modificazione dell’articolo 40 della legge provinciale sulla scuola |
§ 5.3.57 - L.P. 28 maggio 2009, n. 7.
Istituzione del consiglio provinciale dei giovani
(B.U. 9 giugno 2009, n. 24)
Art. 1. Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.
2. La Provincia sostiene l’attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalità e gli organismi istituiti dalla
Art. 2. Istituzione del consiglio provinciale dei giovani
1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell’articolo 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il numero dei componenti e l’organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.
2. Nell’ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l’approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
c) formazione e lavoro, tutela dell’ambiente e della salute;
d) sport, cultura e attività per il tempo libero.
3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente per l’attività della consulta provinciale degli studenti.
4. Il consiglio provinciale dei giovani può promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonché stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell’Unione europea. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale.
Art. 3. Composizione del consiglio provinciale dei giovani
1. Il consiglio provinciale dei giovani è composto di massimo trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di età, eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta provinciale degli studenti istituita dall’articolo 40 della legge provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti definisce con regolamento, d’intesa con la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonché di giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della
2. Il consiglio provinciale dei giovani è rinnovato entro sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli studenti.
3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto previsto per la consulta provinciale degli studenti.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è assegnata allo studente eletto più anziano.
Art. 4. Rapporti con il Consiglio provinciale
1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d’intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull’attività svolta e sulle iniziative proposte.
2. All’atto dell’assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale può richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai consiglieri provinciali.
Art. 5. Clausola valutativa
1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione prevista dall’articolo 4 evidenzia la ricaduta complessiva dell’attività del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attività svolte nonché di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l’elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all’elezione della consulta provinciale degli studenti.
Art. 6. Modificazione dell’articolo 40 della legge provinciale sulla scuola [1]
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale sulla scuola è inserita la seguente:
"e bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani;".
[1] Il riferimento è alla