Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica e istruzione |
Data: | 05/02/1955 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia, la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare annualmente nel bilancio della Provincia un fondo per la [...] |
Art. 2. 1. Tali contributi o sussidi potranno essere concessi agli enti o comitati di cui all'art. 1: |
Art. 3. 1. Le domande per la concessione dei contributi o sussidi redatte dagli enti o comitati menzionati all'art. 1, vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di [...] |
Art. 4. 1. La concessione dei contributi o sussidi e la determinazione del loro ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un piano generale predisposto a [...] |
§ 5.3.1 - Legge Provinciale 5 febbraio 1955, n. 1. [*]
Provvedimenti per l'incremento dell'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia.
(B.U. 5 febbraio 1955, n. 4).
1. Allo scopo di favorire l'istruzione preelementare e l'assistenza all'infanzia, la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare annualmente nel bilancio della Provincia un fondo per la concessione di contributi o sussidi agli enti o comitati che gestiscono scuole di grado preparatorio e che hanno sede nella provincia di Trento.
1. Tali contributi o sussidi potranno essere concessi agli enti o comitati di cui all'art. 1:
a) sia per concorrere alle loro spese di ordinaria gestione, allorché gli enti o comitati beneficiari versino in condizioni di bisogno;
b) sia per concorrere alle spese di incremento e rinnovo delle attrezzature e degli arredamenti scolastici, che si rendessero necessarie ed opportune.
1. Le domande per la concessione dei contributi o sussidi redatte dagli enti o comitati menzionati all'art. 1, vanno presentate all'Assessorato alla pubblica istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate da:
a) una relazione illustrativa sull'andamento dell'istruzione;
b) un progetto esecutivo e preventivo di spesa, qualora il contributo venga richiesto ai fini di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.
1. La concessione dei contributi o sussidi e la determinazione del loro ammontare sono disposte con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un piano generale predisposto a conclusione dell'esame delle domande per il quale potrà udire il parere di quegli enti o associazioni provinciali che promuovono l'istruzione scolastica materna.
2. Nell'esame delle domande sarà tenuto conto particolare dello sforzo compiuto dagli enti o comitati che si intendano beneficiare nonché dai rispettivi comuni, al fine di adeguare l'andamento delle istituzioni amministrate alle esigenze igieniche, didattiche e metodiche dettate dalla moderna pedagogia per l'infanzia.
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della