§ 5.2.19 - Legge Provinciale 23 novembre 1983, n. 42.
Norme integrative della Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:23/11/1983
Numero:42


Sommario
Art. unico.      In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, le funzioni già svolte dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia nel territorio della [...]


§ 5.2.19 - Legge Provinciale 23 novembre 1983, n. 42.

Norme integrative della Legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici operanti in materia assistenziale.

(B.U. 29 novembre 1983, n. 61).

 

Art. unico.

     In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, le funzioni già svolte dall'Ente delle colonie climatiche della provincia di Pavia nel territorio della provincia autonoma di Trento sono assunte da quest'ultima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le suddette funzioni sono esercitate a norma delle leggi provinciali vigenti in materia e nei limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi medesime.

     I beni mobili ed immobili dell'ente richiamato nel precedente comma, già adibiti all'esercizio delle funzioni ivi indicate, saranno trasferiti al patrimonio della Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

     La Giunta provinciale autorizzata a trasferire a titolo gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situati, su richiesta dello stesso, i beni acquisiti al patrimonio della Provincia a norma del comma precedente, ai fini del loro utilizzo per scopi di pubblico interesse, con particolare riguardo ad iniziative idonee a promuovere le condizioni socio

- economiche delle popolazioni locali. Gli anzidetti beni non possono

essere alienati dal comune, nè distolti dalla destinazione indicata nel

provvedimento che ne dispone il trasferimento, se non previa autorizzazione

della Giunta provinciale.