§ 5.2.6 - Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 21. [*]
Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/09/1972
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad aderire ad un consorzio da costituirsi con il Comune di Trento, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 [...]


§ 5.2.6 - Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 21. [*]

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

(B.U. 12 settembre 1972, n. 42).

 

Art. 1.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad aderire ad un consorzio da costituirsi con il Comune di Trento, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, con lo scopo di:

     a) provvedere alla predisposizione e alla gestione di servizi medico- sociali rivolti al reperimento, alla cura, alla educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione professionale dei minorati psichici o fisici residenti nella provincia di Trento;

     b) promuovere la collaborazione e il coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recupero di ogni forma di minorazione;

     c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

     2. Lo statuto del consorzio deve essere preliminarmente approvato dalla Giunta provinciale.

     3. Non si applica la legge regionale 29 gennaio 1972, n. 9 [1].

 

     Artt. 2. - 4.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Reca «Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche» (B.U. 8 febbraio 1972, n. 7).

[2] Recano disposizioni finanziarie.