Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/09/1972 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad aderire ad un consorzio da costituirsi con il Comune di Trento, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 [...] |
§ 5.2.6 - Legge Provinciale 7 settembre 1972, n. 21. [*]
Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.
(B.U. 12 settembre 1972, n. 42).
1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad aderire ad un consorzio da costituirsi con il Comune di Trento, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della
a) provvedere alla predisposizione e alla gestione di servizi medico- sociali rivolti al reperimento, alla cura, alla educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione professionale dei minorati psichici o fisici residenti nella provincia di Trento;
b) promuovere la collaborazione e il coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recupero di ogni forma di minorazione;
c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.
2. Lo statuto del consorzio deve essere preliminarmente approvato dalla Giunta provinciale.
3. Non si applica la
Artt. 2. - 4.
(Omissis) [2].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Reca «Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche» (B.U. 8 febbraio 1972, n. 7).
[2] Recano disposizioni finanziarie.