Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 02/05/1993 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 7. 1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unico, senza introdurre modifica alcuna, delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 agosto 1988, n. 21 e nella presente legge. |
§ 5.1.61 - Legge Regionale 2 maggio 1993, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 21, recante «Norme concernenti i collegi dei revisori delle unità sanitarie locali».
(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).
Artt. 1. - 6.
(Omissis).
1. La Giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unico, senza introdurre modifica alcuna, delle disposizioni contenute nella