Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/01/1992 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Aziende sanitarie). |
Art. 2. (Ospedali regionali e provinciali). |
§ 5.1.57 - Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 1.
Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute.
(B.U. 21 gennaio 1992, n. 3).
Art. 1. (Aziende sanitarie).
1. Fermo restando quanto disposto nella
2. Le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2. (Ospedali regionali e provinciali).
1. Nelle leggi provinciali di cui all'articolo 1 possono essere stabilite particolari forme di autonomia per gli ospedali classificati quali regionali e provinciali.