§ 5.1.57 - Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 1.
Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/01/1992
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Aziende sanitarie).
Art. 2.  (Ospedali regionali e provinciali).


§ 5.1.57 - Legge Regionale 20 gennaio 1992, n. 1.

Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute.

(B.U. 21 gennaio 1992, n. 3).

 

Art. 1. (Aziende sanitarie).

     1. Fermo restando quanto disposto nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, le funzioni dirette alla tutela della salute possono inoltre essere gestite mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

     2. Le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

     Art. 2. (Ospedali regionali e provinciali).

     1. Nelle leggi provinciali di cui all'articolo 1 possono essere stabilite particolari forme di autonomia per gli ospedali classificati quali regionali e provinciali.