§ 5.1.42 - Legge Provinciale 4 luglio 1983, n. 23. [*]
Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/07/1983
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta, le Unità sanitarie locali presso le quali operi un centro per lo studio e il trattamento dell'emofilia, a svolgere corsi gratuiti di [...]
Art. 2.      Possono essere ammessi a frequentare i corsi di cui al precedente articolo 1, al fine di conseguire l'idoneità all'effettuazione del trattamento domiciliare dell'emofilia, i soggetti che abbiano [...]
Art. 3.      I docenti dei corsi di addestramento sono scelti dai comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale fra il personale da essa dipendente dotato di specifica competenza.
Art. 4.      I pazienti ed i loro assistenti devono eseguire il trattamento domiciliare con la più rigorosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso di addestramento.
Art. 5.      La commissione di cui all'articolo 3, secondo comma, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trattamento domiciliare nei confronti dei pazienti e degli [...]
Art. 6.      L'Unità sanitaria locale che organizza il corso di addestramento al trattamento domiciliare provvede alla copertura assicurativa dei danni eventualmente sofferti dai pazienti e dai loro [...]


§ 5.1.42 - Legge Provinciale 4 luglio 1983, n. 23. [*]

Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia.

(B.U. 12 luglio 1983, n. 35).

 

Art. 1.

     La Giunta provinciale può autorizzare, su richiesta, le Unità sanitarie locali presso le quali operi un centro per lo studio e il trattamento dell'emofilia, a svolgere corsi gratuiti di addestramento per gli emofilici e per i loro assistenti allo scopo di rendere idonei gli stessi ad eseguire il trattamento dell'emofilia.

     S'intende per trattamento domiciliare dell'emofilia la somministrazione per via venosa di emoderivati specifici regolarmente registrati effettuata, in occasione di un evento traumatico o emorragico, dal paziente stesso o da un assistente senza la presenza di personale sanitario.

 

     Art. 2.

     Possono essere ammessi a frequentare i corsi di cui al precedente articolo 1, al fine di conseguire l'idoneità all'effettuazione del trattamento domiciliare dell'emofilia, i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

     La domanda di ammissione deve essere presentata alla competente Unità sanitaria locale, autorizzata a norma dell'articolo precedente, e deve contenere:

     3) le generalità del paziente nonché, qualora questi non intenda praticare l'autoinfusione, quelle dell'assistente;

     b) la diagnosi di malattia rilasciata da un centro specializzato.

     In ogni caso l'emofilico può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione soltanto su se stesso.

     L'assistente può conseguire l'idoneità ad eseguire il trattamento di infusione esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'attestato di idoneità.

 

     Art. 3.

     I docenti dei corsi di addestramento sono scelti dai comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale fra il personale da essa dipendente dotato di specifica competenza.

     Gli stessi docenti costituiscono una commissione, presieduta dal responsabile dell'unità operativa avente fra i propri compiti lo svolgimento delle attività del centro indicato al primo comma del precedente articolo 1 Spetta alla commissione:

     a) la determinazione del programma teorico-pratico del corso e delle relative modalità di svolgimento;

     b) la decisione circa l'ammissione al corso dei pazienti e degli assistenti, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti e di una sufficiente attitudine sotto il profilo psico-fisico;

     c) la verifica dell'idoneità dei candidati ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione al termine del corso e il conseguente rilascio del relativo attestato.

     La durata del corso di addestramento non può essere inferiore a trenta ore.

     Il rilascio dell'attestato di cui alla lettera c) del secondo comma del presente articolo implica l'autorizzazione ad effettuare il trattamento domiciliare.

     Del rilascio dell'attestato deve essere data comunicazione, a cura del presidente della commissione di cui al secondo comma, al medico curante dell'emofilico.

 

     Art. 4.

     I pazienti ed i loro assistenti devono eseguire il trattamento domiciliare con la più rigorosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso di addestramento.

     Nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'effettuazione del trattamento domiciliare, il paziente o l'assistente deve darne comunicazione, anche telefonica, al centro specializzato presso il quale il paziente è seguito.

     L'emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi a visita di controllo presso il centro di cui al precedente comma ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta dal centro stesso e in ogni caso con frequenza almeno quadrimestrale.

 

     Art. 5.

     La commissione di cui all'articolo 3, secondo comma, può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trattamento domiciliare nei confronti dei pazienti e degli assistenti che non osservino le norme contenute negli articoli 2, comma terzo e quarto, e 4 della presente legge.

     Analogo provvedimento può essere adottato dalla commissione ove risulti l'idoneità, temporanea o permanente, dei soggetti autorizzati al trattamento domiciliare.

 

     Art. 6.

     L'Unità sanitaria locale che organizza il corso di addestramento al trattamento domiciliare provvede alla copertura assicurativa dei danni eventualmente sofferti dai pazienti e dai loro assistenti durante l'attività di addestramento e durante l'esercizio del trattamento.

     L'Unità sanitaria locale non risponde dei danni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.