Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 22/03/1982 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'esercizio delle funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e [...] |
Art. 2. Alla copertura del maggiore onere di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge nonché dall'onere «una tantum» di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della legge [...] |
Art. 3. (Omissis) |
§ 5.1.35 - Legge Provinciale 22 marzo 1982, n. 6. [*]
Norme in materia di affidamento dell'incarico di esercitare le funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale.
(B.U. 30 marzo 1982, n. 14).
Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina per l'esercizio delle funzioni inerenti all'Ufficio del Medico provinciale, secondo quanto previsto dalla
Con decorrenza dal 1. gennaio 1981, il compenso di cui all'articolo 1, secondo comma, della
Alla copertura del maggiore onere di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge nonché dall'onere «una tantum» di Lire 9.240.000 derivante dall'applicazione della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, per l'importo complessivo di Lire 18.480.000, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella 5 - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «servizi generali» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della
All'onere valutato nell'importo di L. 9.240.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bianco pluriennale di cui all'articolo 14 della
Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
(Omissis) [1].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Norma finanziaria ed entrata in vigore.