Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 turismo e industria alberghiera |
Data: | 02/12/2010 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune). |
Art. 3. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 4.5.64 - L.P. 2 dicembre 2010, n. 25.
Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune.
(B.U. 3 dicembre 2010, n. 48 straord.)
Art. 1. Inserimento dell'articolo 50 bis nella
1. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:
«"Art. 50 bis. Esercizi alberghieri non classificati.
1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della
2. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8 e dal regolamento di esecuzione, gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 che non dispongano dei parametri per la classifica a una stella possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), degli esercizi classificati ai sensi di questo comma lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera e la prestazione del servizio di pulizia può essere fornita anche solo su richiesta dell'ospite. Per finalità diverse da quelle di questa legge tali esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.
3. Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.».
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Commissione di coordinamento.
1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.
2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione è convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.
4. La commissione autorizza:
a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;
c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla
5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.
6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.".
Art. 3. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune.
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l'intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall'articolo 5 della
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.