§ 4.5.64 - L.P. 2 dicembre 2010, n. 25.
Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 turismo e industria alberghiera
Data:02/12/2010
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).
Art. 2.  Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune).
Art. 3.  Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.5.64 - L.P. 2 dicembre 2010, n. 25.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune.

(B.U. 3 dicembre 2010, n. 48 straord.)

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 50 bis nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica).

1. Dopo l'articolo 50 della legge provinciale sulla ricettività turistica è inserito il seguente:

«"Art. 50 bis. Esercizi alberghieri non classificati.

1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.

2. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8 e dal regolamento di esecuzione, gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 che non dispongano dei parametri per la classifica a una stella possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), degli esercizi classificati ai sensi di questo comma lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera e la prestazione del servizio di pulizia può essere fornita anche solo su richiesta dell'ospite. Per finalità diverse da quelle di questa legge tali esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.

3. Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo.».

 

     Art. 2. Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune).

1. L'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Commissione di coordinamento.

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;

e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;

f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;

g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;

h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;

i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;

j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;

k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.

2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione è convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. La commissione autorizza:

a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;

b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;

c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;

d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.

5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.".

 

     Art. 3. Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune.

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli impianti a fune è aggiunto il seguente periodo: "Per l'attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l'intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19).".

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.