§ 4.1.9 - Legge Provinciale 21 gennaio 1975, n. 8. [*]
Modifiche alle disposizioni concernenti provvedimenti in favore dei territori montani.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/01/1975
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 17 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 [...]
Art. 2.      1. L'articolo 18 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio [...]
Art. 3.      1. E' abrogato l'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 [...]
Art. 4.      1. Nella prima applicazione della presente legge, la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo comma dell'articolo 1 viene assunta entro un mese dall'entrata in vigore della [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la utilizzazione dei fondi stanziati a carico di precedenti esercizi finanziari.


§ 4.1.9 - Legge Provinciale 21 gennaio 1975, n. 8. [*]

Modifiche alle disposizioni concernenti provvedimenti in favore dei territori montani.

(B.U. 28 gennaio 1975, n. 7)

 

Art. 1.

     1. L'articolo 17 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è modificato come segue:

     «Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta provinciale determina ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, le categorie che possono essere ammesse a contributo, il riparto in termini percentuali dell'ammontare complessivo fra le categorie di opere medesime nonché, ai fini dell'istruttoria delle domande, la competenza dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Le domande per la concessione dei contributi, corredate del progetto o del piano tecnico e del relativo computo metrico estimativo, sono ricevute dagli uffici forestali o agrari competenti per categorie di opere.

     La concessione del contributo è disposta con deliberazione della Giunta provinciale» [1].

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 18 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è così modificato:

     «Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi si provvede sulla base dell'operato di collaudo eseguito dall'ufficio che ha provveduto all'istruttoria della pratica.

     Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato.

     Sui contributi concessi possono essere corrisposti acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento, vistati dal capo dell'ufficio incaricato dell'istruttoria; l'importo degli acconti non può superare il 90 per cento del contributo concesso».

 

     Art. 3.

     1. E' abrogato l'articolo 19 del regolamento di esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, emanato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, e richiamato dall'articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

 

     Art. 4.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo comma dell'articolo 1 viene assunta entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per la utilizzazione dei fondi stanziati a carico di precedenti esercizi finanziari.

     2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Per il D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979, concernente «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani», vedi G.U. 16 dicembre 1952, n. 291. Per la L.R. 8 febbraio 1956, n. 4. concernente «Provvedimenti in favore dei territori montani» vedi B.U. 20 febbraio 1956, n. 4.