Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.8 energia |
Data: | 03/10/2007 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e definizioni |
Art. 2. Competenze della Provincia |
Art. 3. Competenze dei comuni |
Art. 4. Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso |
Art. 5. Incentivazione |
Art. 6. Vigilanza e sanzioni |
§ 3.8.17 - L.P. 3 ottobre 2007, n. 16.
Risparmio energetico e inquinamento luminoso
(B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)
Art. 1. Finalità e definizioni
1. Questa legge reca disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici derivanti dall’uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;
b) riduzione dei consumi energetici e miglioramento dell’efficienza luminosa degli impianti, ivi compresi quelli di carattere pubblicitario;
c) uniformità dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell’inquinamento luminoso;
d) tutela dell’attività di ricerca e di divulgazione scientifica svolta dagli osservatori astronomici professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale;
e) sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all’inquinamento luminoso e al risparmio energetico nell’illuminazione;
f) protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, in particolar modo delle aree protette presenti sul territorio provinciale.
2. Per inquinamento luminoso si intende ogni alterazione dei livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
3. Per inquinamento ottico si intende qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti o superfici per i quali non è richiesta alcuna illuminazione.
Art. 2. Competenze della Provincia
1. La Provincia esercita le seguenti funzioni:
a) coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale;
b) adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, entro un anno dalla data di approvazione di questa legge;
c) definizione, nell’ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso;
d) individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali è richiesta autorizzazione e le relative modalità di rilascio;
e) promozione, in accordo con le comunità e i comuni, di iniziative di formazione in materia di illuminazione, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia;
f) pubblicazione di un rapporto triennale sullo stato di attuazione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso;
g) erogazione di incentivi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di intervento e per l’adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti da questa legge.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Provincia provvede avvalendosi del supporto tecnico e istruttorio dell’Agenzia provinciale per l’energia (APE).
Art. 3. Competenze dei comuni
1. Ai comuni compete:
a) l’adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) l’adeguamento del regolamento edilizio, con particolare riguardo alle modalità di installazione degli impianti luminosi;
c) la promozione di campagne di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso;
d) il censimento dei siti e delle sorgenti di rilevante inquinamento luminoso, anche su segnalazione degli osservatori astronomici iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera c);
e) la predisposizione dell’elenco delle fonti di illuminazione che possono derogare ai criteri tecnici fissati dalla Provincia secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera f);
f) la vigilanza, tramite controlli periodici, sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna da questa legge e dal regolamento edilizio.
2. I comuni provvedono all’adozione del piano comunale di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso entro un anno dalla data di approvazione del piano provinciale previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 4. Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso
1. Il piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso contiene le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna nonché i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti. Le linee guida si informano ai seguenti principi:
a) l’illuminazione stradale e di arredo urbano è effettuata mediante fonti luminose rivolte verso il basso;
b) nell’illuminazione stradale i livelli di luminanza sono conformi all’indice illuminotecnico della tipologia di strada, nei limiti dei valori previsti dalle norme vigenti;
c) negli impianti di illuminazione pubblica esterna sono utilizzate lampade ad alta efficienza;
d) l’illuminazione di strutture pubbliche o di interesse pubblico è limitata temporalmente e quantitativamente all’effettiva necessità;
e) il divieto di utilizzare fari o fasci luminosi, fissi o semoventi, rivolti verso l’alto, fatti salvi i motivi di interesse pubblico o i casi previsti da norme vigenti.
2. Il piano provinciale può inoltre prevedere:
a) i criteri generali di incentivazione economica per l’adeguamento delle strutture di illuminazione esistenti;
b) i programmi di formazione professionale per tecnici e progettisti di impianti di illuminazione; c) l’elenco degli osservatori astronomici di interesse pubblico e delle aree naturali meritevoli di una tutela differenziata, individuati mediante apposita cartografia;
d) l’elenco dei siti di osservazione astronomica, individuati mediante apposita cartografia;
e) l’individuazione della zona di particolare protezione, derivante dall’applicazione delle fasce di rispetto, mediante apposita cartografia;
f) i criteri tecnici per la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, le eventuali deroghe a tali criteri e le eventuali fasce di rispetto.
3. Fino alla data di entrata in vigore del piano provinciale:
a) gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, sono progettati ed eseguiti nel rispetto dei principi elencati al comma 1;
b) le fonti luminose di cui al comma 1, lettera a), presentano un’intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi.
Art. 5. Incentivazione
1. La Provincia, tramite l’APE, provvede alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di misure finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico, nel quadro delle autorizzazioni di spesa previste dalla
Art. 6. Vigilanza e sanzioni
1. In caso di violazioni delle prescrizioni stabilite dal piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), e dai piani comunali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché del regime autorizzativo previsto dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), il comune territorialmente interessato irroga la sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro. I relativi proventi sono introitati nel bilancio del comune.
2. Ove siano accertate le violazioni indicate al comma 1, il comune, indipendentemente dalle sanzioni amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni violate entro un congruo termine. Nello stesso periodo gli impianti difformi sono utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso ovvero spenti se non si pregiudicano le condizioni di sicurezza pubblica o privata. Se l’interessato non si conforma al provvedimento di diffida, il comune ordina il fermo degli impianti e la loro rimozione.
3. Se i comuni non provvedono all’adozione del piano comunale entro la scadenza prevista dall’articolo 3, comma 2, sono esclusi dai benefici previsti dall’articolo 5 per i successivi ventiquattro mesi.
4. Se le violazioni indicate al comma 1 sono commesse dai comuni, all’irrogazione delle sanzioni ivi previste provvede l’APE. I relativi proventi sono introitati nel bilancio dell’APE.
5. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo articolo si osservano le disposizioni stabilite dalla
6. I comuni e l’APE svolgono le attività di vigilanza sull’applicazione di questa legge in correlazione con i rispettivi ambiti di competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative. In ogni caso i comuni possono avvalersi, ai fini della vigilanza, del supporto tecnico dell’APE.
7. La decorrenza del regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto da questa legge è individuata nel regolamento di attuazione di questa legge, che disciplina anche le eventuali norme transitorie.