Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.7 caccia e pesca |
Data: | 17/12/2004 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 17 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dopo il secondo comma è inserito il seguente: |
Art. 2. 1. All'articolo 22 della legge provinciale n. 60 del 1978, la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente: |
§ 3.7.27 - L.P. 17 dicembre 2004, n. 11.
Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).
(B.U. 28 dicembre 2004, n. 52 – S.O. n. 2).
1. All'articolo 17 della
"Le attività e gli sport acquatici che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico sono vietati nei tratti d'acqua e nei periodi individuati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione."
1. All'articolo 22 della
"h) sanzione amministrativa da 250 a 750 euro per chiunque violi gli articoli 17, 18 e 19;".