§ 3.5.3 - Legge Provinciale 19 novembre 1979, n. 11.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 sulla tutela del paesaggio.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:19/11/1979
Numero:11


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 4.      1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti miniere nonché i proprietari di discariche, aperte e rispettivamente formate prima dall'entrata in vigore della legge [...]


§ 3.5.3 - Legge Provinciale 19 novembre 1979, n. 11.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 sulla tutela del paesaggio.

(B.U. 27 novembre 1979, n. 59).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti miniere nonché i proprietari di discariche, aperte e rispettivamente formate prima dall'entrata in vigore della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 6 della legge medesima, debbono presentare alla Giunta provinciale domanda di autorizzazione paesaggistica per il proseguimento dei lavori o delle opere.

     2. La domanda dovrà essere corredata da un progetto dei lavori di coltivazione e/o di ampliamento nonché delle modalità di inserimento paesaggistico graduale e finale, e sarà soggetta alla procedura stabilita dall'articolo 16 della legge citata al primo comma.

     3. Copia della domanda corredata degli elaborati di progetto di cui al secondo comma, dovrà essere inviata contemporaneamente alle amministrazioni comunali catastalmente interessate dall'intervento.

     4. In caso di mancata presentazione entro i termini previsti, il Presidente della Giunta provinciale ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, che non potranno essere ripresi se non dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma.

     5. L'eventuale proseguimento dei lavori nonostante l'ordinanza di sospensione, dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

 

 


[1] Modifica gli articoli 15 bis e 16 della L.P. 6 settembre 1974, n. 19.

[2] Aggiungono gli articoli 20 bis e 20 ter alla L.P. 6 settembre 1971, n. 12.