§ 3.4.33 - L.P. 14 dicembre 2005, n. 18.
Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:14/12/2005
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modificazioni dell'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)
Art. 2.  Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
Art. 3.  Disposizioni transitorie


§ 3.4.33 - L.P. 14 dicembre 2005, n. 18.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi

(B.U. 27 dicembre 2005, n. 52).

 

Art. 1. Modificazioni dell'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

     1. All'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, nel comma 1 bis sono abrogate le seguenti parole: "Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione."

     2. All'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1987 dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti:

     "1 ter. E' altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti.

     1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

     1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista."

 

     Art. 2. Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

     1. All'articolo 55 della legge provinciale n. 7 del 1987 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3 bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo."

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie

     1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva le modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, previste dagli articoli 1 e 2.