Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti |
Data: | 14/12/2005 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 40 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci) |
Art. 2. Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 |
Art. 3. Disposizioni transitorie |
§ 3.4.33 - L.P. 14 dicembre 2005, n. 18.
Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci), in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi
(B.U. 27 dicembre 2005, n. 52).
Art. 1. Modificazioni dell'articolo 40 della
1. All'articolo 40 della
2. All'articolo 40 della
"1 ter. E' altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti.
1 quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione.
1 quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista."
Art. 2. Modificazione dell'articolo 55 della
1. All'articolo 55 della
"3 bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo."
Art. 3. Disposizioni transitorie
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva le modifiche al regolamento di esecuzione della