§ 3.4.4 - Legge Regionale 16 aprile 1968, n. 3.
Istituzione del «Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune».


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.4 trasporti
Data:16/04/1968
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale dei trasporti, il «Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune».
Art. 2.      1. Il «LATIF» provvede ai seguenti compiti:
Art. 3.      1. Ai fini della formulazione dei programmi delle prove da effettuarsi ai sensi del precedente articolo, il «LATIF» si avvale di un comitato costituito come segue:
Art. 4.      1. Ai compiti previsti dalla presente legge il «LATIF» provvede con il personale del ruolo tecnico dei trasporti che sarà assegnato al «LATIF» con decreto del Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 5.      1. Le tariffe relative alle prove effettuate dal «LATIF» per conto e nell'interesse di terzi, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.
Art. 6.      1. Le somme occorrenti per il funzionamento del «LATIF» saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese della Regione.


§ 3.4.4 - Legge Regionale 16 aprile 1968, n. 3.

Istituzione del «Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune».

(B.U. 23 aprile 1968, n. 17).

 

Art. 1.

     1. E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale dei trasporti, il «Laboratorio Tecnologico Impianti a Fune».

     2. Esso verrà nel seguito della presente legge, designato con la sigla «LATIF».

 

     Art. 2.

     1. Il «LATIF» provvede ai seguenti compiti:

     a) esecuzione di tutte le prove sulle funi, previste dalle norme vigenti, compresi gli esami magneto-induttivi per le rotture delle funi;

     b) effettuazione di tutte le prove a carattere sperimentale sui materiali, sugli organi o parti costituenti gli impianti, necessarie ad accertare la funzionalità e l'idoneità ai fini dell'ottemperanza alle norme di sicurezza, secondo le norme emanate ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 82.

 

     Art. 3.

     1. Ai fini della formulazione dei programmi delle prove da effettuarsi ai sensi del precedente articolo, il «LATIF» si avvale di un comitato costituito come segue:

     a) il dirigente dell'ispettorato generale dei trasporti con funzioni di presidente;

     b) due ingegneri esperti designati dalla FENIT;

     c) un rappresentante della commissione nazionale funicolari aeree e terrestri.

     2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e durano in carica per quattro anni.

     3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti che dirige il «LATIF».

     4. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio regionale.

 

     Art. 4.

     1. Ai compiti previsti dalla presente legge il «LATIF» provvede con il personale del ruolo tecnico dei trasporti che sarà assegnato al «LATIF» con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

     2. Alla direzione del «LATIF» è preposto - con decreto del Presidente della Giunta regionale - un funzionario della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti.

 

     Art. 5.

     1. Le tariffe relative alle prove effettuate dal «LATIF» per conto e nell'interesse di terzi, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

     2. Le somme introitate ai sensi del comma precedente vengono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate della Regione.

 

     Art. 6.

     1. Le somme occorrenti per il funzionamento del «LATIF» saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese della Regione.

     2. All'onere di lire 1 milione per l'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.