§ 3.3.10 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 42.
Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:10/09/1973
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Le strade di uso pubblico di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicina.
Art. 2.      1. Sono provinciali le strade che:
Art. 3.      1. La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici.
Art. 4.      1. I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di provinciale e, ove siano ancora [...]
Art. 5.      1. In quanto non statali e non comprese fra quelle di cui all'articolo 2, sono comunali le strade che:
Art. 6.      1. La classificazione delle strade comunali è fatta con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 7.      1. Tutte le altre strade di interesse provinciale non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicina.
Art. 8.      1. Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, dopo il collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 9.      1. Alla declassificazione di strade o di tronchi di esse dalle categorie delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.
Art. 10.      (Omissis)


§ 3.3.10 - Legge Provinciale 10 settembre 1973, n. 42.

Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale.

(B.U. 18 settembre 1973, n. 40).

 

Art. 1.

     1. Le strade di uso pubblico di interesse provinciale si distinguono in provinciali, comunali e vicina.

 

     Art. 2.

     1. Sono provinciali le strade che:

     a) allacciano alla città di Trento i capoluoghi dei singoli comuni o più capoluoghi di comuni fra di loro;

     b) allacciano alla rete stradale e provinciale i capoluoghi di comuni;

     c) allacciano capoluoghi di comuni importanti ai più vicini aeroporti, stazioni ferroviarie, porti lacuali o fluviali;

     d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade provinciali, o sono riconosciute necessarie per lo sviluppo o la valorizzazione di importanti attività turistiche o agricole, comprese quelle silvo-pastorali.

 

     Art. 3.

     1. La classificazione di strade o di tronchi di esse fra le provinciali è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici.

 

     Art. 4.

     1. I tratti di strade provinciali dismessi a seguito di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato della strada perdono di diritto la qualità di provinciale e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente assunti dai comuni.

 

     Art. 5.

     1. In quanto non statali e non comprese fra quelle di cui all'articolo 2, sono comunali le strade che:

     a) congiungono il maggior centro del comune con le sue frazioni, con la prossima stazione ferroviaria o tramviaria o automobilistica, con un aeroporto o con un porto lacuale o fluviale ovvero con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;

     b) congiungono le frazioni del comune tra loro;

     c) sono comprese nell'interno degli abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali o provinciali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti.

 

     Art. 6.

     1. La classificazione delle strade comunali è fatta con deliberazione del consiglio comunale.

     2. La deliberazione è pubblicata nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e gli interessati possono presentare opposizione entro i 15 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

     3. La deliberazione e le eventuali opposizioni sono trasmesse alla Giunta provinciale per le sue definitive determinazioni.

 

     Art. 7.

     1. Tutte le altre strade di interesse provinciale non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicina.

 

     Art. 8.

     1. Le strade costruite come opere pubbliche di bonifica sono classificate, dopo il collaudo, secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. Alla declassificazione di strade o di tronchi di esse dalle categorie delle provinciali o delle comunali si provvede con la procedura stabilita per la classificazione.

     2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione, determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.