§ 3.3.3 - Legge Regionale 27 febbraio 1964, n. 13.
Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:27/02/1964
Numero:13


Sommario
Art. unico.      I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento necessari all'ampliamento di vivai forestali, attinenti alla sistemazione idraulico- forestale dei bacini montani ai sensi del R.D. 30.12.1923, [...]


§ 3.3.3 - Legge Regionale 27 febbraio 1964, n. 13. [1]

Espropriazione per causa di pubblica utilità di terreni destinati a vivai forestali.

(B.U. 3 marzo 1964, n. 9).

 

Art. unico.

     I terreni adibiti all'impianto o al mantenimento necessari all'ampliamento di vivai forestali, attinenti alla sistemazione idraulico- forestale dei bacini montani ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e del relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto necessari alla coltivazione delle foreste demaniali regionali, possono, a norma della legge regionale 17.5.1956, numero 7, essere dichiarati di pubblica utilità.

 

 

 


[1] Legge abrogata nell'ordinamento della provincia di Trento per effetto dell'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.