§ 3.1.61 - L.P. 9 febbraio 2007, n. 3.
Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:09/02/2007
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 2.  Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi.
Art. 3.  Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni.
Art. 4.  Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
Art. 5.  Disposizioni finanziarie.


§ 3.1.61 - L.P. 9 febbraio 2007, n. 3.

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro.

(B.U. 20 febbraio 2007, n. 8).

 

Art. 1. Inserimento dell'articolo 91 ter nella legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

     1. Dopo l'articolo 91 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è inserito il seguente:

     "Art. 91 ter. Limiti alle concessioni, alle denunce d'inizio di attività e al rilascio del certificato di abitabilità per la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, al fine di prevenire gli infortuni da caduta dall’alto nei successivi lavori di manutenzione sulle coperture.

     1. Quest'articolo detta norme di prevenzione e controllo da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a edifici esistenti, per prevenire i rischi d'infortunio a seguito di cadute dall'alto nel corso dei successivi lavori di manutenzione ordinaria delle coperture.

     2. I progetti relativi a interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, allegati alla richiesta di concessione edilizia o alla denuncia d'inizio di attività:

     a) prevedono l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico di cui al comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consentono, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;

     b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.

     3. Al termine dei lavori, il rispetto delle norme anticaduta del regolamento tecnico e l'installazione di punti di ancoraggio sulla copertura conformi al regolamento tecnico sono dichiarati da un tecnico abilitato.

     4. La mancata previsione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico ai sensi del comma 2, lettera a), la mancanza dell'elaborato tecnico della copertura di cui al comma 2, lettera b), impediscono il rilascio della concessione edilizia e sospendono il decorso dei termini previsti dall'articolo 91 bis per l'efficacia della denuncia d'inizio di attività, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 91 bis.

     5. La mancanza della dichiarazione prevista dal comma 3 impedisce il rilascio del certificato di abitabilità.

     6. Il regolamento tecnico di cui al comma 2 contiene:

     a) le misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti per garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

     b) i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura nonché gli adempimenti ad esso collegati;

     c) i requisiti dei punti di ancoraggio, muniti di marcatura CE e attestato di certificazione CE.

     7. Il regolamento tecnico è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso."

     2. Il regolamento tecnico di cui all’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991, come inserito dal comma 1 di questo articolo, è adottato dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.

     3. Quanto previsto da questo articolo si applica con riferimento alle domande di concessione o alle denunce d'inizio di attività presentate successivamente all'entrata in vigore del regolamento tecnico.

 

     Art. 2. Nuova organizzazione delle verifiche periodiche di macchine, impianti e apparecchi.

     1. Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è affidato a esperti verificatori nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, iscritti in un apposito elenco provinciale, il compito di effettuare le verifiche di macchine, impianti e apparecchi, finora soggetti a verifiche periodiche da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Spettano in ogni caso all'Azienda provinciale per i servizi sanitari le funzioni di indirizzo necessarie per l'effettuazione delle verifiche e quelle di controllo a campione sulla corretta effettuazione delle stesse.

     2. Con norme regolamentari sono specificati i compiti affidati agli esperti iscritti nell'elenco provinciale degli esperti verificatori, sia in relazione alla loro qualificazione che alla tipologia di problematiche da affrontare, nonché le verifiche che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non è più chiamata a effettuare e quelle che continua a svolgere, in caso di necessità o per quanto riguarda il settore pubblico, dopo l'attivazione del nuovo sistema normativo. Con le medesime norme regolamentari sono dettate le altre disposizioni occorrenti per l'applicazione di questo articolo; sono a tal fine individuati, in particolare, le modalità per la tenuta dell'elenco provinciale degli esperti verificatori, i requisiti professionali necessari per l'iscrizione, i casi e le modalità di accertamento dei requisiti professionali mediante esami, le disposizioni circa la cancellazione temporanea e, nei casi più gravi, definitiva degli esperti verificatori che non adempiono gli obblighi a loro carico o che comunque non svolgono correttamente i propri compiti, nonché le disposizioni che cessano di applicarsi a seguito dell'attivazione del nuovo sistema di verifiche disciplinato da questo articolo.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, l'elenco delle macchine e impianti, soggetti a verifica periodica ai sensi degli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), che devono essere verificate mediante l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

 

     Art. 3. Programma straordinario di controllo e di prevenzione degli infortuni.

     1. Al fine di migliorare la prevenzione e il controllo degli infortuni, con particolare riferimento a quelli derivanti da cadute dall'alto, la Giunta provinciale approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, un programma straordinario della durata di tre anni relativo allo svolgimento di controlli nei luoghi di lavoro, finalizzato a prevenire gli infortuni; il programma è realizzato tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Contestualmente la Giunta provinciale approva indirizzi per un'intensa campagna di formazione e informazione delle imprese e delle maestranze che la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari sono chiamate a realizzare in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

 

     Art. 4. Disposizione transitoria per la formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

     1. In sede di prima applicazione dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, in attuazione degli articoli 36 quater, comma 8, e 36 quinquies, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, del 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale n. 45 del 23 febbraio 2006, di seguito denominato accordo, la Provincia riconosce le attività formative attuate sul territorio provinciale a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori) fino alla data di pubblicazione dell'accordo, secondo quanto previsto da questo articolo.

     2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 36 quinquies del decreto legislativo n. 626 del 1994, il riconoscimento è subordinato all'accertamento che le attività di formazione siano state realizzate da soggetti formatori individuati nel punto 1. della lettera B) dell'accordo e che i corsi siano stati organizzati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 36 quinquies e dei requisiti minimi individuati nell'accordo.

     3. Per i lavoratori addetti ai sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi con almeno due anni di anzianità lavorativa specifica nel settore che abbiano già frequentato le attività formative di cui al comma 1 per un numero di ore inferiore a quello previsto nell'accordo, il riconoscimento è subordinato al superamento di un colloquio di accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione precedentemente effettuata e nell'esperienza lavorativa, con modalità che saranno definite d'intesa tra l'Agenzia del lavoro e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari; il mancato superamento della prova comporta l'obbligo di integrare l'attività di formazione secondo quanto previsto nell'accordo. I lavoratori che rientrano nelle previsioni di questo comma sono tenuti alla frequenza del corso di aggiornamento previsto nell'accordo entro un anno dall'entrata in vigore di questo articolo.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

     2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

     3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).