§ 3.1.3 - Legge Provinciale 12 settembre 1967, n. 7.
Approvazione del Piano urbanistico provinciale .


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica
Data:12/09/1967
Numero:7


Sommario
Art. unico.      1. E' approvato il Piano urbanistico provinciale, costituito da:
Art. 1.      1. L'attuazione del Piano urbanistico provinciale sarà effettuata in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle planimetrie su scala 1:100.000, 1:40.000, 1:25.000 e 1:10.000, facenti parte [...]
Art. 2.      1. Tutte le planimetrie vanno intese secondo le legende ad esse allegate.
Art. 3.      1. Il territorio della provincia è ripartito in undici comprensori secondo la delimitazione segnata per ognuno di essi nella planimetria su scala 1:100.000.
Art. 4.      1. Le indicazioni risultanti dalla planimetrie vanno osservate nei limiti e con le specificazioni previste dagli articoli seguenti.
Art. 5.      1. Fino all'approvazione dei piani di grado subordinato o dei programmi di fabbricazione, le indicazioni stradali della rete primaria e di interesse provinciale vincolano le strisce di terreno [...]
Art. 6.      1. Fino all'approvazione dei piani comprensoriali ovvero in mancanza del piano regolatore, le pubbliche amministrazioni devono ottenere, per l'esecuzione di opere pubbliche, il preventivo [...]
Art. 7.      1. I perimetri delle aree agricole e i vincoli che le concernono, saranno precisati dai piani comprensoriali, i quali non dovranno prevedere attrezzature, impianti o strutture di carattere [...]
Art. 8.      1. I perimetri delle area industriali sono quelli indicati dalle planimetrie su scala 1:10.000.
Art. 9.      1. Per le industrie esistenti al di fuori delle aree industriali previste, i piani comprensoriali potranno determinare il limite massimo di eventuali loro ampliamenti, tenendo conto delle [...]
Art. 10.      1. Le industrie per la lavorazione dei materiali estratti da miniere, cave e torbiere e gli stabilimenti di sfruttamento delle acque minerali e termali, oltre che nelle aree industriali, [...]
Art. 11.      1. La regolamentazione delle aree industriali sarà definita dai piani di grado subordinato, secondo i seguenti criteri:
Art. 12.      1. I perimetri delle zone aeroportuali sono quelli indicati nelle planimetrie su scala 1:10.000.
Art. 13.      1. Fino all'adozione del piano comprensoriale, nelle zone per la quali il Piano urbanistico provinciale non dà alcuna indicazione, non sono ammesse iniziative che riguardino piani di [...]
Art. 14.      1. I perimetri dei parchi attrezzati e dei parchi urbani e i vincoli che li concernono, verranno precisati dai piani comprensoriali.
Art. 15.      1. I perimetri della aree a parco naturale sono quelli indicati nelle planimetrie.
Art. 16.      1. I perimetri e le caratteristiche delle aree residenziali saranno precisati dai piani di grado subordinato, i quali potranno introdurvi variazioni per giustificati motivi di ordine tecnico o [...]
Art. 17.      1. I piani di grado subordinato dovranno individuare i centri storici, la cui valorizzazione dovrà avvenire in base ai seguenti criteri:
Art. 18.      1. I perimetri e le caratteristiche delle aree indicate come centri direzionali, saranno precisati dai piani di grado subordinato i quali potranno introdurvi variazioni per giustificati motivi [...]
Art. 19.      1. Le zone da sottoporre a tutela del paesaggio saranno regolamentate da apposita legge provinciale.
Art. 20.      1. Per l'integrazione ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 dell'elenco dei comuni tenuti alla compilazione del piano regolatore generale, la Giunta provinciale dovrà [...]


§ 3.1.3 - Legge Provinciale 12 settembre 1967, n. 7.

Approvazione del Piano urbanistico provinciale [1].

(B.U. 19 settembre 1967, n. 40, S.O.).

 

Art. unico.

     1. E' approvato il Piano urbanistico provinciale, costituito da:

     1) a) n. 2 planimetrie in scala 1:100.000;

     b) n. 31 planimetrie in scala 1:40.000;

     c) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:40.000;

     d) n. 100 planimetrie in scala 1:25.000;

     e) n. 1 simbologia per le planimetrie in scala 1:25.000;

     f) n. 1 quadro d'unione delle planimetrie in scala 1:25.000;

     g) n. 57 planimetrie in scala 1:10.000;

     h) n. 1 simbologia per le planimetrie in scala 1:10.000;

     2) la relazione illustrativa;

     3) l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale in relazione a quello comprensoriale;

     4) le norme relative all'attuazione del Piano provinciale.

     2. L'originale delle rappresentazioni grafiche di cui al n. 1, firmato dal Presidente della Giunta provinciale, è depositato presso gli uffici del Consiglio provinciale. Una copia autentica è depositata presso gli uffici della Giunta provinciale a libera visione del pubblico. Altra copia è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici.

     3. Gli elementi di cui ai numeri 2, 3, 4 sono allegati alla presente legge.

 

 

ELEMENTI ALLEGATI

Norme relative all'attuazione del Piano urbanistico provinciale

 

     Art. 1.

     1. L'attuazione del Piano urbanistico provinciale sarà effettuata in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle planimetrie su scala 1:100.000, 1:40.000, 1:25.000 e 1:10.000, facenti parte del Piano e secondo le norme seguenti.

 

     Art. 2.

     1. Tutte le planimetrie vanno intese secondo le legende ad esse allegate.

     2. Le aree industriali, le aree agricole, i centri direzionali e commerciali, i parchi attrezzati e urbani, le aree a parco naturale nonché le zone aeroportuali sono individuate dalle planimetrie su scala 1:25.000, con le specificazioni eventualmente risultanti dalle planimetrie su scala 1:10.000.

     3. La rete stradale primaria e di interesse provinciale risulta dall'apposita planimetria su scala 1:100.000. Le indicazioni concernenti i tracciati nuovi ed i tracciati esistenti da potenziare, sono comprese nelle planimetrie su scala 1:25.000 e 1:10.000.

     4. Le zone da sottoporre a tutela del paesaggio sono individuate dall'apposita planimetria su scala 1:40.000.

 

     Art. 3.

     1. Il territorio della provincia è ripartito in undici comprensori secondo la delimitazione segnata per ognuno di essi nella planimetria su scala 1:100.000.

     2. I comprensori sono:

     a) il comprensorio delle Valli dell'Avisio, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 1, che include il territorio dei comuni di: Campitello, Canezei, Capriana, Carano, Castello di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme;

     b) il comprensorio della Valle del Cismon, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 2, che include il territorio dei comuni di: Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Tonadico, Transacqua, Sagron Mis, Siror;

     c) il comprensorio della Bassa Valsugana, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 3, che include il territorio dei comuni di: Bieno, Borgo, Carzano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Villa Agnedo;

     d) il comprensorio dell'Alta Valsugana, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 4, che include il territorio dei comuni di: Baselga di Piné, Bedollo, Bosentino, Calceranica, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Frassilongo, Fierozzo, Fornace, Lavarone, Levico, Luserna, Palù del Fersina, Pergine, S. Orsola, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro;

     e) il comprensorio della Valle dell'Adige, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 5, che include il territorio dei comuni di: Albiano, Aldeno, Andalo, Baselga di Vezzano, Cavedago, Calavino, Cavedine, Cembra, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavis, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Trento, Vada, Vezzano, Vigolo Baselga, Zambana;

     f) il comprensorio della Valle di Non, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 6, che include il territorio dei comuni di: Amblar, Banco, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Casez, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Danno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romano, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tras, Tuenno, Vervò;

     g) il comprensorio dalla Va di Sole, contraddistinto nella planimatria con la sigla C. 7, che include il territorio dai comuni di: Caldas, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malé, Mezzana, Monclassico, Ossana, Pejo, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio;

     h) il comprensorio delle Valli Giudicarie, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 8, che include il territorio dei comuni di: Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Caste Condino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, S. Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Strembo, Storo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena Zuclo;

     i) il comprensorio della Valle del Sarca, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 9, che include il territorio dei comuni di: Arco, Bezzecca, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Mago Torbole, Pieve di Ledro, Riva, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto;

     l) il comprensorio della Vallegarina, contraddistinto nella planimetria con la sigla C. 10, che include il territorio dei comuni di: Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calano, Fogaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pannone, Pomarolo, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

     3. Entro un anno dall'approvazione del Piano urbanistico provinciale, i comuni facenti parte di uno stesso comprensorio, si costituiranno in consorzi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della L.P. 2 marzo 1964, n. 2.

 

     Art. 4.

     1. Le indicazioni risultanti dalla planimetrie vanno osservate nei limiti e con le specificazioni previste dagli articoli seguenti.

     2. Le indicazioni risultanti dalle planimetrie e concernenti la individuazione della rete stradale secondaria, dei nuovi impianti a fune e dei raccordi ferroviari, dei centri commerciali, delle aree per attrezzature agricole nonché delle opere o impianti di interesse provinciale costituiscono criteri orientativi.

     3. I piani di grado subordinato potranno discostarsi da tali criteri purché vengano motivate esaurientemente le diverse soluzioni adottate.

 

     Art. 5.

     1. Fino all'approvazione dei piani di grado subordinato o dei programmi di fabbricazione, le indicazioni stradali della rete primaria e di interesse provinciale vincolano le strisce di terreno situate sui due lati dell'asse stradale, per una larghezza di m. 50 per parte per i tracciati nuovi e di m. 30 per parte per i tracciati esistenti da potenziare. Su tali strisce non potranno nel frattempo essere autorizzate costruzioni se non previo nulla-osta dalla Giunta provinciale.

     2. Per evidenti difficoltà di costruzione, i piani di grado subordinato potranno introdurre variazioni ai tracciati di cui al comma precedente, purché non venga alterato l'assetto urbanistico complessivo previsto dal Piano provinciale.

     3. I piani di grado subordinato dovranno prescrivere, per tutti i tracciati stradali della rete primaria e di interesse provinciale, un'area di rispetto di larghezza non inferiore a m. 15 dal ciglio stradale; all'interno degli abitati l'area di rispetto potrà ridursi fino a m. 6. Per le autostrade e superstrade non potrà essere di larghezza inferiore a m. 30 dal ciglio stradale.

 

     Art. 6.

     1. Fino all'approvazione dei piani comprensoriali ovvero in mancanza del piano regolatore, le pubbliche amministrazioni devono ottenere, per l'esecuzione di opere pubbliche, il preventivo nulla-osta della Giunta provinciale, per gli effetti urbanistici.

 

     Art. 7.

     1. I perimetri delle aree agricole e i vincoli che le concernono, saranno precisati dai piani comprensoriali, i quali non dovranno prevedere attrezzature, impianti o strutture di carattere edilizio che non siano comunque afferenti all'attività agricola.

     2. In particolare tali piani, a seconda del prevalente indirizzo arboricolo o misto-montano e sulla base dei criteri contenuti nella relazione illustrativa, indicheranno:

     a) le caratteristiche dell'edilizia rurale;

     b) la localizzazione delle principali attrezzature agricole necessarie all'area, ivi comprese quelle per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o forestali;

     c) le infrastrutture viabilistiche.

 

     Art. 8.

     1. I perimetri delle area industriali sono quelli indicati dalle planimetrie su scala 1:10.000.

     2. Nell'ambito delle aree industriali non potranno essere autorizzate opere o costruzioni a destinazione diversa; sarà tuttavia ammessa la costruzione di laboratori artigiani.

     3. Il piano comprensoriale potrà contenere le indicazioni necessarie al fine di impedire, ove occorra, l'installazione di industrie nocive o moleste. Fino all'approvazione del piano comprensoriale, i nuovi insediamenti industriali nell'ambito delle aree a ciò destinate, saranno autorizzati dalla Giunta provinciale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'industria, in armonia con i criteri di cui all'art. 11.

     5. Il piano comprensoriale potrà eccezionalmente prevedere nuove aree da destinare ad insediamenti industriali, purché rispondano alle seguenti condizioni:

     a) siano in armonia con l'assetto urbanistico complessivo dal comprensorio;

     b) non occupino ciascuna un'area superiore ai 20.000 mq.;

     c) il piano urbanistico non preveda già una o più aree industriali nell'ambito del territorio comunale nel quale eventualmente ubicare la nuova area.

     6. Fino all'approvazione dei piani comprensoriali, l'autorizzazione per insediamenti industriali non previsti dal Piano urbanistico provinciale, potrà essere concessa dalla Giunta provinciale alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

 

     Art. 9.

     1. Per le industrie esistenti al di fuori delle aree industriali previste, i piani comprensoriali potranno determinare il limite massimo di eventuali loro ampliamenti, tenendo conto delle ragioni di assetto urbanistico nonché dai motivi di molestia e nocività degli impianti.

     2. Fino all'approvazione dei piani comprensoriali gli eventuali ampliamenti potranno essere autorizzati dalla Giunta provinciale, secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma.

 

     Art. 10.

     1. Le industrie per la lavorazione dei materiali estratti da miniere, cave e torbiere e gli stabilimenti di sfruttamento delle acque minerali e termali, oltre che nelle aree industriali, potranno localizzarsi anche in prossimità delle zone di estrazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, sentita la C.U.P., purché l'attività industriale non rechi danno a quella prevalente della zona.

 

     Art. 11.

     1. La regolamentazione delle aree industriali sarà definita dai piani di grado subordinato, secondo i seguenti criteri:

     a) il rapporto tra l'area coperta e l'area scoperta dovrà essere definito area per area, in un limite massimo, derogabile ai sensi dell'art. 46 della L.P. 2 marzo 1964, n. 2 solo in relazione alla particolare natura delle industrie che vi si potranno insediare;

     b) la costruzioni e gli impianti dovranno possedere caratteristiche tali da soddisfare le ragioni di sicurezza, di salubrità e di estetica;

     c) le costruzioni e gli impianti dovranno rispettare la distanza dal ciglio della strada della rete primaria o di interesse provinciale di almeno m. 50, riducibili a m. 30 per particolari situazioni orografiche;

     d) nel recinto di ogni stabilimento potrà essere consentita l'abitazione del solo personale di custodia e di quello indispensabile al funzionamento degli impianti;

     e) ogni stabilimento industriale dovrà disporre di uno spazio proporzionato all'importanza dell'impianto, da riservarsi alle necessità di servizio sociale;

     f) nell'ambito delle aree industriali dovrà essere studiata la possibilità di riservare apposite zone per i servizi di interesse collettivo.

 

     Art. 12.

     1. I perimetri delle zone aeroportuali sono quelli indicati nelle planimetrie su scala 1:10.000.

     2. Nell'ambito di tali zone, non potranno essere autorizzate o eseguite opere o costruzioni a destinazione diversa.

 

     Art. 13.

     1. Fino all'adozione del piano comprensoriale, nelle zone per la quali il Piano urbanistico provinciale non dà alcuna indicazione, non sono ammesse iniziative che riguardino piani di sfruttamento edilizio. Tuttavia in casi eccezionali, la Giunta provinciale, previo parere della C.U.P., può autorizzare iniziative di tale natura sempreché non siano in contrasto con i criteri generali del Piano urbanistico provinciale.

 

     Art. 14.

     1. I perimetri dei parchi attrezzati e dei parchi urbani e i vincoli che li concernono, verranno precisati dai piani comprensoriali.

     2. Nelle aree destinate a parco attrezzato, i piani di grado subordinato dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

     a) dovrà essere prevista una rete stradale tale da valorizzare la zona;

     b) tutte le costruzioni nelle aree consentite, dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante;

     c) deve essere evitata la concentrazione di edilizia alberghiera a di servizi, tranne il caso che lo richiedano particolari ragioni di valorizzazione turistica;

     d) per le rive dei laghi dovrà studiarsi un assetto urbanistico che nel massimo rispetto dei valori paesaggistici, organizzi le eventuali strutture ricettive o residenziali secondo previsioni di utilizzo del territorio che non compromettano un libero godimento dell'ambiente circostante;

     e) si dovrà evitare in ogni caso che nuclei dell'edilizia nuova contrastino con i nuclei tradizionali da valorizzare;

     f) ogni ente consorziale, nella formazione del piano comprensoriale, dovrà disporre a raccogliere studi accurati per la valorizzazione e la conservazione dei piccoli nuclei e costruzioni tradizionali esistenti;

     g) nella zone di utilizzazione agricola, dovranno essere considerate le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 7;

     h) i parcheggi dovranno essere ubicati lungo le strade principali e, per quelle secondarie, possibilmente ai margini del bosco;

     i) dovranno essere indicate - se del caso - le zone da destinare al turismo sociale ed alla colonie.

     3. Nelle aree destinate a parco urbano, i piani di grado subordinato dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

     l) dovranno prevedersi caratteristiche specifiche, in relazione all'ubicazione del parco rispetto agli abitati;

     m) potranno prevedersi in rapporto alle esigenze locali, attrezzature per lo svago o lo sport;

n) almeno i due terzi della superficie complessiva dovrà essere destinata a prato o alberature;

     o) non dovranno essere previste costruzioni al di fuori di quella Strettamente necessarie al servizio dal parco, mentre si dovranno mantenere gli elementi che concorrono a caratterizzare l'ambiente;

     p) per i parchi che non siano già di proprietà pubblica, si dovrà prevedere la formazione di piani particolareggiati, eventualmente estesi alle zone adiacenti.

     4. Fino all'approvazione dei piani comprensoriali e in mancanza del piano regolatore, le costruzioni ed opere progettate su terreni compresi nei parchi sia attrezzati che urbani, sono in ogni caso subordinata al preventivo nulla-osta della Giunta provinciale, da concedersi in armonia con i criteri di cui al presente articolo. Il rilascio della licenza edilizia deve essere preceduto da tale nulla-osta.

     5. Tuttavia, con l'entrata in vigore di una disciplina provinciale del paesaggio, nelle zone a parco che verranno tutelate paesaggisticamente, il nulla-osta di cui al comma precedente, sarà sostituito dagli appositi provvedimenti di tutela.

 

     Art. 15.

     1. I perimetri della aree a parco naturale sono quelli indicati nelle planimetrie.

     2. In tali aree è vietata ogni edificazione, opera od impianto.

     3. Tuttavia sarà consentita una limitata utilizzazione per attrezzature ricettive o di servizio, compresi gli impianti a fune. Sarà pure consentita la viabilità strettamente necessaria alla funzione del parco, secondo le caratteristiche proprie dello stesso.

     4. Fino all'entrata in vigore di una disciplina provinciale sul paesaggio o fino all'approvazione dei piani comprensoriali, le costruzioni od opere di cui al comma precedente, sono in ogni caso subordinate al preventivo nulla-osta della Giunta provinciale, da concedersi in armonia con i criteri di cui al comma successivo.

     5. Per le zone indicate come parco naturale, i piani comprensoriali dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

     a) le strade dovranno lasciare il più possibile inalterate le caratteristiche ambientali;

     b) i parcheggi dovranno essere contenuti in appositi spazi, possibilmente ai margini del bosco;

     c) le costruzioni consentite dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante ed essere ubicate in prossimità delle strade;

     d) dovrà essere studiata una utilizzazione degli edifici tradizionali esistenti, che sia in armonia con la destinazione della zona.

 

     Art. 16.

     1. I perimetri e le caratteristiche delle aree residenziali saranno precisati dai piani di grado subordinato, i quali potranno introdurvi variazioni per giustificati motivi di ordine tecnico o di svilluppo, nonché prevederne di nuove, purché non venga alterato l'assetto urbanistico complessivo del relativo territorio nel quadro generale del Piano urbanistico provinciale.

     2. Nelle aree residenziali i piani di grado subordinato dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

     a) le caratteristiche volumetriche degli edifici non dovranno essere in contrasto con l'ambiente tradizionale o naturale circostante;

     b) i nuovi nuclei edilizi dovranno essere formati da una struttura che appaia continua nel suo insieme, come complesso di fabbricati e spazi liberi;

     c) dovrà essere evitata, per quanto possibile, la formazione di piccole costruzioni isolate.

 

     Art. 17.

     1. I piani di grado subordinato dovranno individuare i centri storici, la cui valorizzazione dovrà avvenire in base ai seguenti criteri:

     a) per ogni insediamento dovranno essere individuate qualità, quantità e caratteri di tutta l'edilizia tradizionale, distinguendo gli edifici di pregio architettonico, quelli che hanno soltanto carattere di costruzione tradizionale e locale e quelli in contrasto con l'ambiente;

     b) dovranno essere individuati altresì gli edifici di carattere tradizionale che hanno utilizzazione non conforme alla loro natura, quelli che non sono usati, e quelli in dissestate condizioni di igiene edilizia;

     c) dovrà essere prevista la valorizzazione degli edifici architettonici più significativi e la loro destinazione ad usi che possano accrescere la vita ed il prestigio dei piccoli centri;

     d) dovrà essere valutato con accertamenti di massima l'ammontare presunto dei costi per le opere di risanamento conservativo e di riutilizzazione degli edifici di cui alle lettere b) e c);

     e) fra le aree degli insediamenti tradizionali dovranno essere individuate quelle in cui è obbligatorio l'uso dei piani particolareggiati di risanamento conservativo.

 

     Art. 18.

     1. I perimetri e le caratteristiche delle aree indicate come centri direzionali, saranno precisati dai piani di grado subordinato i quali potranno introdurvi variazioni per giustificati motivi di ordine tecnico o di sviluppo, nonché prevederne di nuove, purché non venga alterato l'assetto urbanistico complessivo del relativo territorio, nel quadro generale del Piano urbanistico provinciale.

     2. Nelle aree indicate come centri direzionali, i piani di grado subordinato dovranno conformarsi ai seguenti criteri:

     a) si dovranno stabilire, mediante opportuna indagini economiche e sociologiche, i tipi di servizio collettivo e sociale necessari;

     b) si dovrà stabilire, in relazione alla destinazione dei servizi di cui alla lettera precedente, la tipologia degli edifici, curando che l'organizzazione dell'insieme si adatti alla configurazione del territorio e lasci ampio spazio al verde arboreo che dovrà concorrere all'unità dell'area;

     c) si dovranno prescrivere, in base alle caratteristiche naturali del luogo, gli eventuali vincoli a cui dovrà attenersi l'insieme edilizio del centro per armonizzarsi col paesaggio circostante.

 

     Art. 19.

     1. Le zone da sottoporre a tutela del paesaggio saranno regolamentate da apposita legge provinciale.

 

     Art. 20.

     1. Per l'integrazione ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2 dell'elenco dei comuni tenuti alla compilazione del piano regolatore generale, la Giunta provinciale dovrà attenersi ai seguenti criteri:

     a) forte incremento demografico;

     b) insorgenza o forte aumento di attività economiche e conseguente spinta alla creazione di nuove strutture edilizie e industriali ed alla trasformazione del nucleo residenziale esistente;

     c) notevole spinta edilizia di carattere turistico.

 

 

Elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale in relazione a quello comprensoriale, ai sensi dell'articolo 7, n. 3, della legge provinciale n. 2 del 2 marzo 1964.

 

1. Trento

2. Rovereto

 

Cartografia e Relazione illustrativa - (Omissis).

 

 


[1] Con effetto dalla data di entrata in vigore della Legge Provinciale 9 novembre 1987, n. 26, la presente legge cessa di avere applicazione, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della citata L.P. n. 26/1987, come disposto dall'art. 7 della legge medesima.