Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.2 comprensori - ordinamento e statuti |
Data: | 06/09/1974 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di consentire l'attuazione immediata da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il fondo di cui [...] |
Art. 2. 1. Nei comprensori costituiti, all'adozione del programma straordinario di cui al precedente articolo provvede l'assemblea ovvero, qualora essa sia stata dichiarata sciolta ai sensi [...] |
Art. 3. 1. Ferma restando l'immediata operatività delle altre modifiche introdotte dai comprensori nei rispettivi statuti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, [...] |
Art. 4. 1. Per i comprensori non costituiti, alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del programma straordinario provvede la Giunta provinciale. Prima dell'approvazione di tale programma, [...] |
Art. 5. (Omissis) |
§ 2.2.3 - L.P. 6 settembre 1974, n. 8. [1]
Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori.
(B.U. 11 settembre 1974, n. 43 straord.).
1. Al fine di consentire l'attuazione immediata da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste della
2. La ripartizione del fondo di cui al comma precedente fra i comprensori, è effettuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 della
1. Nei comprensori costituiti, all'adozione del programma straordinario di cui al precedente articolo provvede l'assemblea ovvero, qualora essa sia stata dichiarata sciolta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della
2. Il programma straordinario adottato dal comprensorio è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Per la sua esecuzione è applicabile l'articolo 12 della
1. Ferma restando l'immediata operatività delle altre modifiche introdotte dai comprensori nei rispettivi statuti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della
2. Resta ferma quanto disposto dal predetto articolo 4 per le successive eventuali modifiche dello statuto del comprensorio.
1. Per i comprensori non costituiti, alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del programma straordinario provvede la Giunta provinciale. Prima dell'approvazione di tale programma, saranno sentiti i sindaci dei comuni interessati.
2. Le opere realizzate passano in proprietà del comprensorio non appena esso sia costituito, ovvero dell'ente istituzionalmente competente e sono consegnate mediante apposito verbale.
(Omissis) [2].
[1] Abrogata dall'art. 42 della
[2] Articolo sostitutivo della tabella di cui all'art. 16 della