§ 2.2.3 - L.P. 6 settembre 1974, n. 8.
Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.2 comprensori - ordinamento e statuti
Data:06/09/1974
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire l'attuazione immediata da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il fondo di cui [...]
Art. 2.      1. Nei comprensori costituiti, all'adozione del programma straordinario di cui al precedente articolo provvede l'assemblea ovvero, qualora essa sia stata dichiarata sciolta ai sensi [...]
Art. 3.      1. Ferma restando l'immediata operatività delle altre modifiche introdotte dai comprensori nei rispettivi statuti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, [...]
Art. 4.      1. Per i comprensori non costituiti, alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del programma straordinario provvede la Giunta provinciale. Prima dell'approvazione di tale programma, [...]
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.2.3 - L.P. 6 settembre 1974, n. 8. [1]

Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori.

(B.U. 11 settembre 1974, n. 43 straord.).

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire l'attuazione immediata da parte dei comprensori di iniziative rispondenti alle finalità previste della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il fondo di cui all'articolo 20, primo comma, della stessa legge provinciale, aumentato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, è impiegato per il finanziamento di opere ed interventi da realizzarsi sulla base d'un programma straordinario relativo all'anno 1975.

     2. La ripartizione del fondo di cui al comma precedente fra i comprensori, è effettuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

 

     Art. 2.

     1. Nei comprensori costituiti, all'adozione del programma straordinario di cui al precedente articolo provvede l'assemblea ovvero, qualora essa sia stata dichiarata sciolta ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, il commissario straordinario previsto dal successivo comma dello stesso articolo.

     2. Il programma straordinario adottato dal comprensorio è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Per la sua esecuzione è applicabile l'articolo 12 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

 

     Art. 3.

     1. Ferma restando l'immediata operatività delle altre modifiche introdotte dai comprensori nei rispettivi statuti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, ed approvate a norma dei terzo comma del medesimo articolo, le modifiche contestualmente adottate ed approvate che comportino per l'organo rappresentativo di base una composizione diversa da quella in atto hanno effetto dal primo gennaio 1975. In tal caso dalla stessa data hanno effetti i provvedimenti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.

     2. Resta ferma quanto disposto dal predetto articolo 4 per le successive eventuali modifiche dello statuto del comprensorio.

 

     Art. 4.

     1. Per i comprensori non costituiti, alla predisposizione, approvazione ed esecuzione del programma straordinario provvede la Giunta provinciale. Prima dell'approvazione di tale programma, saranno sentiti i sindaci dei comuni interessati.

     2. Le opere realizzate passano in proprietà del comprensorio non appena esso sia costituito, ovvero dell'ente istituzionalmente competente e sono consegnate mediante apposito verbale.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Articolo sostitutivo della tabella di cui all'art. 16 della L.P. 7 dicembre 1973, n. 62, ed entrata in vigore.