§ 2.1.215 - D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 5/L.
Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/04/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Compensi spettanti ad esterni all’Amministrazione regionale.
Art. 3.  Assegno compensativo e modalità di svolgimento dell’incarico.
Art. 4.  Commissioni di concorso.
Art. 5.  Gruppi di lavoro di cui all’art. 17 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostitutito con l’art. 13 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.
Art. 6.  Adeguamento importi.
Art. 7.  Disapplicazione di norme.


§ 2.1.215 - D.P.G.R. 19 aprile 2007, n. 5/L.

Regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3.

(B.U. 24 aprile 2007, n. 17 - S.O. n. 1).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

     Visto l’art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)” ed in particolare l’art. 7 - comma 2 ai sensi del quale la Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni;

     Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 19 aprile 2007, n. 122;

 

DECRETA

 

     - di emanare il regolamento riguardante i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali istituiti presso la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

 

REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI GENERALI E I COMPENSI MASSIMI SPETTANTI

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI E DELLE COMMISSIONI PREVISTI DALLE NORME

DI LEGGE O CONTRATTUALI ISTITUITI PRESSO LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE,

AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2006, N. 3

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

     2. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne i compensi spettanti ai componenti degli organi istituzionali.

     3. Per l’attività svolta dai dipendenti regionali quali componenti o segretari degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, non spetta alcun compenso.

     4. Non è corrisposto alcun compenso ai componenti degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali designati dalle organizzazioni sindacali.

     5. Le denominazioni maschili utilizzate nel presente regolamento per motivi linguistici sono da considerarsi valide per entrambi i generi.

 

     Art. 2. Compensi spettanti ad esterni all’Amministrazione regionale.

     1. Ai componenti esterni di organi o commissioni, ad esclusione delle commissioni di concorso, spetta un compenso pari ad Euro 10,00 per ciascuna ora o frazione di ora di durata della riunione.

     2. Qualora l’incarico si protragga oltre le quattro ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsata la spesa sostenuta per un pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di Euro 30,00. Ove l’incarico abbia una durata superiore alle otto ore, comprensive degli eventuali tempi di viaggio, può essere rimborsato un ulteriore pasto, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale nel limite di ulteriori Euro 30,00. Qualora, in relazione alla durata dell’incarico, debba essere effettuato un pernottamento, possono essere rimborsate le spese di alloggio, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale fino ad un massimo di Euro 120,00.

     3. Se per la partecipazione alle riunioni degli organi o commissioni o per attività ad essi connesse, i componenti devono compiere viaggi, spetta esclusivamente il rimborso delle spese relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici. Qualora, per ragioni organizzative o per oggettiva impossibilità, non sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, può essere utilizzato il mezzo privato, purché vi sia una preventiva autorizzazione scritta da parte del dirigente competente; in tal caso spetta esclusivamente il rimborso chilometrico, nella misura di un terzo del prezzo della benzina verde, così come determinata per i dipendenti regionali.

     4. I segretari degli organi o commissioni precisano, sotto la propria responsabilità, nei relativi verbali, l’ora di inizio e di termine delle sedute. Dopo sei ore ininterrotte di lavoro, la seduta va di norma sospesa e può eventualmente essere ripresa anche nella stessa giornata.

     5. I compensi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previste da norme nazionali, rimangono disciplinati dalle relative disposizioni.

 

     Art. 3. Assegno compensativo e modalità di svolgimento dell’incarico.

     1. Ai componenti degli organi collegiali di cui all’articolo 2 può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

     2. L’assegno compensativo corrisposto a ciascun componente è stabilito nella misura minima di Euro 100,00 ed in quella massima di Euro 1.000,00 mensili.

     3. Qualora l’incarico affidato sia collegato al conseguimento di un determinato risultato, l’assegno compensativo può essere determinato forfetariamente, in misura non superiore all’importo massimo annuale previsto.

     4. La commisurazione dell’assegno compensativo è stabilita tenuto conto della qualità ed onerosità del lavoro preparatorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni.

     5. Per lo svolgimento di incarichi di consulenza o di studio di particolare rilevanza, l’assegno compensativo determinato nella misura di cui ai commi 2 e 3, può essere incrementato fino ad un massimo del 100%.

     6. L’erogazione dell’assegno compensativo può essere disposta anche in modo frazionato, per periodi determinati con provvedimento del dirigente competente, previa verifica dell’avvenuta effettuazione delle prestazioni.

     7. Qualora sia richiesto dalle funzioni assegnate, l’Amministrazione può consentire al componente esterno l’uso di strumenti, mezzi e strutture della Regione.

 

     Art. 4. Commissioni di concorso.

     1. Ai componenti esterni di commissioni esaminatrici di concorso o selezione spetta un compenso nella misura massima di Euro 1.000,00.

     2. Per la commisurazione del compenso spettante si dovrà tenere conto del numero dei concorrenti iscritti, del tipo e del numero di prove da svolgere, nonché dell’elevato grado di conoscenze e di specifica professionalità richiesto ai componenti o a taluni di essi.

     3. Qualora per la partecipazione a commissioni di concorso o selezione o per attività ad essi connesse, i componenti esterni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2, commi 2 e 3. L’eventuale preventiva autorizzazione ad utilizzare il mezzo proprio deve essere concessa dal Presidente della Commissione d’esame.

 

     Art. 5. Gruppi di lavoro di cui all’art. 17 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostitutito con l’art. 13 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

     1. Oltre agli organi o commissioni previsti da norme di legge o contrattuali, la Giunta regionale può costituire altri gruppi di lavoro, commissioni, comitati comunque denominati per il conseguimento di specifici obiettivi.

     2. Ai componenti interni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 3.

     3. Ai componenti esterni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

 

     Art. 6. Adeguamento importi.

     1. Con deliberazione della Giunta regionale si procederà, con cadenza biennale, ad adeguare gli importi previsti dal presente regolamento con riguardo all’incremento del costo della vita secondo l’indice ISTAT. Il primo adeguamento verrà effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2009 con riferimento agli indici al 31 dicembre 2006.

 

     Art. 7. Disapplicazione di norme.

     1. In seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia:

     - gli artt. 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni:

     - l’art. 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29;

     - la legge regionale 25 agosto 1978, n. 13;

     - l’art. 57 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni;

     - l’art. 20 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5.