§ 2.1.99 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 47. [*]
Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/11/1988
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 5 sulla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è corrisposto, a titolo di anticipazione sui miglioramenti [...]


§ 2.1.99 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 47. [*]

Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale.

(B.U. 6 dicembre 1988, n. 55).

 

Art. 1.

     1. Al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 5 sulla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è corrisposto, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dall'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale 1988-1990, un assegno mensile con le seguenti decorrenze e misure:

 

 

    Livello          dal 1° luglio            dal 1° gennaio

  funzionale-         1988 mensili            1989 ulteriori

  retributivo          lorde lire           mensili lorde lire

 

     primo                45.000                    45.000

     secondo              50.000                    50.000

     terzo                57.500                    57.500

     quarto               65.000                    65.000

     quinto               69.500                    69.500

     sesto                75.000                    75.000

     settimo              92.500                    92.500

     ottavo              104.000                   104.000

     nono                115.000                   115.000

 

 

     2. L'assegno di cui al comma 1 si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.

     3. Il salario individuale di anzianità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, da attribuire al personale provinciale con effetto dal 1° gennaio 1989, viene stabilito nelle seguenti misure annue lorde:

 

 

          Livello                  Importo

  funzionale-retributivo       annuo lordo lire

 

     primo                          304.000

     secondo                        352.000

     terzo                          384.000

     quarto                         440.000

     quinto                         496.000

     sesto                          576.000

     settimo                        672.000

     ottavo                         832.000

     nono                           984.000

 

 

     4. Il pagamento degli assegni di cui al comma 1 spettanti per l'anno 1988 sarà disposto in un'unica soluzione in sede di pagamento dei miglioramenti economici di cui al presente articolo spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1989.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Disposizioni finanziarie.