Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 25/11/1988 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 5 sulla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, è corrisposto, a titolo di anticipazione sui miglioramenti [...] |
§ 2.1.99 - Legge Provinciale 25 novembre 1988, n. 47. [*]
Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale.
(B.U. 6 dicembre 1988, n. 55).
1. Al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 5 sulla
Livello dal 1° luglio dal 1° gennaio |
funzionale- 1988 mensili 1989 ulteriori |
retributivo lorde lire mensili lorde lire |
|
primo 45.000 45.000 |
secondo 50.000 50.000 |
terzo 57.500 57.500 |
quarto 65.000 65.000 |
quinto 69.500 69.500 |
sesto 75.000 75.000 |
settimo 92.500 92.500 |
ottavo 104.000 104.000 |
nono 115.000 115.000 |
2. L'assegno di cui al comma 1 si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
3. Il salario individuale di anzianità di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
Livello Importo |
funzionale-retributivo annuo lordo lire |
|
primo 304.000 |
secondo 352.000 |
terzo 384.000 |
quarto 440.000 |
quinto 496.000 |
sesto 576.000 |
settimo 672.000 |
ottavo 832.000 |
nono 984.000 |
4. Il pagamento degli assegni di cui al comma 1 spettanti per l'anno 1988 sarà disposto in un'unica soluzione in sede di pagamento dei miglioramenti economici di cui al presente articolo spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Artt. 2. - 3.
(Omissis) [1].
[*] Abrogata dall'art. 78 della
[1] Disposizioni finanziarie.