Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 08/06/1987 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Corresponsione degli acconti previsti nell'accordo provinciale unitario. |
§ 2.1.88 - Legge Provinciale 8 giugno 1987, n. 11. [*]
Corresponsione di acconti al personale provinciale.
(B.U. 16 giugno 1987, n. 28).
Art. 1. Corresponsione degli acconti previsti nell'accordo provinciale unitario.
1. Nelle more del recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987 per il rinnovo contrattuale 1985-1987, al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'articolo 4 della
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dal 1° gennaio 1986 dal 1° gennaio 1987 |
Livello al 31 dicembre 1986 mensili lorde |
mensili lorde |
lire lire |
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primo 18.700 40.600 |
secondo 25.200 54.700 |
terzo 32.500 70.500 |
quarto 35.000 75.800 |
quinto 45.000 97.500 |
sesto 51.500 111.500 |
settimo 62.500 135.400 |
ottavo 87.200 189.000 |
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2. L'acconto di cui al precedente comma si corrisponde in quanto completa lo stipendio ed è ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanale inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, l'acconto di cui al primo comma è corrisposto in proporzione.
Artt. 2. - 3.
(Omissis) [1].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.