§ 2.1.39 - Legge Provinciale 23 agosto 1976, n. 26. [*]
Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici del Medico e del [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/08/1976
Numero:26


Sommario
Art. 1.      In applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il personale che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si trovava in servizio presso gli uffici del Medico e del [...]
Art. 2.      Il quadro G8 - Ruolo speciale dei Veterinari facente parte dell'allegato 1 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con Legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15, è sostituito [...]
Art. 3.      L'articolo 41 quinquies della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'articolo 3 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è abrogato.
Art. 4.      All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'articolo 1, immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, [...]
Art. 5.      Il personale con qualifica di Guardia di sanità verrà inquadrato nel Ruolo Speciale ad esaurimento - quadro H11 - nella qualifica di Guardia di sanità, appositamente istituita, conservando [...]
Art. 6.      Il personale di ruolo dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi ancora in servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli uffici del Medico o del [...]
Art. 7.      (Omissis)


§ 2.1.39 - Legge Provinciale 23 agosto 1976, n. 26. [*]

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici del Medico e del Veterinario provinciale operanti nella provincia di Trento.

(B.U. 31 agosto 1976, n. 37).

 

Art. 1.

     In applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, il personale che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si trovava in servizio presso gli uffici del Medico e del Veterinario provinciale, è inquadrato, su domanda da far pervenire alla Giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli della Provincia Autonoma di Trento, occorrendo anche in soprannumero nel ruolo e nelle qualifiche, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 

     Art. 2.

     Il quadro G8 - Ruolo speciale dei Veterinari facente parte dell'allegato 1 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con Legge provinciale 20 aprile 1976, n. 15, è sostituito dal quadro G8 - Ruolo speciale dei Veterinari - formante l'allegato A) della presente legge.

     Il quadro H 11 - Ruolo speciale ad esaurimento è altresì sostituito dal quadro H 11 - Ruolo speciale ad esaurimento - formante l'allegato A/1 della presente legge.

 

     Art. 3.

     L'articolo 41 quinquies della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'articolo 3 della Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è abrogato.

 

     Art. 4.

     All'atto dell'inquadramento il personale di cui all'articolo 1, immesso nei ruoli, carriere, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, costituenti l'allegato B) della presente legge, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

     Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di Direttore di Divisione ed equiparate sarà riconosciuta nella qualifica stessa un'anzianità pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di Primo dirigente, Ispettore generale o Direttore di divisione ad esaurimento e di Direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonchè nella preesistente qualifica statale di Direttore di divisione ed equiparate.

     Qualora l'anzianità così computata risulti superiore a quella richiesta dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della classe II di stipendio di Direttore di divisione, l'eccedenza sarà considerata utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali.

     Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di Segretario capo ed equiparate o di Coadiutore superiore ed equiparate, al quale, in applicazione del primo comma del presente articolo, competerebbe una retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quest'ultima.

     Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di Segretario principale o Coadiutore principale ed equiparate, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

     Al personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

     Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva con qualifiche statali di Segretario ed equiparate o Coadiutore ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta agli effetti della progressione in carriera, secondo i tempi previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

     Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di Operaio scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata nei parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 34, 50 e 55 della Legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche.

     All'atto dell'inquadramento del personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

     Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al presente articolo, gli aumenti periodici biennali, inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

     All'atto dell'inquadramento del personale di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

     Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui al presente articolo, gli aumenti periodici biennali, inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

 

     Art. 5.

     Il personale con qualifica di Guardia di sanità verrà inquadrato nel Ruolo Speciale ad esaurimento - quadro H11 - nella qualifica di Guardia di sanità, appositamente istituita, conservando l'anzianità goduta nella qualifica di provenienza e con l'attribuzione del trattamento economico del parametro 145 e 175 della carriera ausiliaria, rispettivamente dopo due e dieci anni di effettivo servizio maturato nella qualifica. Se più favorevole, al personale in possesso del parametro 163 verrà attribuito il trattamento economico del parametro 175 con un'anzianità nel parametro stesso pari a quella maturata nel parametro di provenienza.

     Al personale di cui al comma precedente, verrà attribuito il trattamento economico del parametro 188 della carriera ausiliaria, dopo due anni di permanenza nel parametro 175, sempreché nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato note di qualifica inferiori a buono.

     Nei confronti del personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

 

     Art. 6.

     Il personale di ruolo dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi ancora in servizio, in posizione di comando o di distacco, presso gli uffici del Medico o del Veterinario provinciale, può, a domanda da presentare nei termini previsti dal precedente articolo 1 e previo nulla osta della specifica Amministrazione di appartenenza, essere inquadrato nel ruoli della Provincia Autonoma di Trento, secondo le modalità previste nel precedente articolo 4 per la corrispondente qualifica di appartenenza.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Allegato A

     Tabella di equiparazione.

     (Omissis) [2].

 

     Allegato B

     Tabella di equiparazione.

     (Omissis) [2].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Disposizione finanziaria transitoria ed entrata in vigore.

[2] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Vedi ora la tabella allegata alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.