§ 2.1.18 - Legge Provinciale 13 luglio 1968, n. 9. [*]
Variazione delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/07/1968
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dall'1. gennaio 1968, le quote di aggiunta di famiglia, di cui all'art. 6 della Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, come sostituito dall'art. 1 della Legge provinciale 5 [...]


§ 2.1.18 - Legge Provinciale 13 luglio 1968, n. 9. [*]

Variazione delle quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti provinciali.

(B.U. 16 luglio 1968, n. 29).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dall'1. gennaio 1968, le quote di aggiunta di famiglia, di cui all'art. 6 della Legge provinciale 5 settembre 1956, n. 10, come sostituito dall'art. 1 della Legge provinciale 5 novembre 1960, n. 17, sono elevate da Lire 7.000 a Lire 10.000 e rispettivamente da Lire 5.000 a Lire 7.000.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [1].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Disposizioni finanziarie.