§ 2.1.9 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 15.
Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:28/10/1960
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, al personale provinciale in quiescenza, previsto dalle leggi provinciali 26 ottobre 1956, n. 16, 9 agosto 1957, n. 4, e 4 febbraio 1958, n. 5, ed ai [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° gennaio 1960, ai superstiti del personale provinciale di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 11 e seguenti della [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato predisposti nel bianco per l'esercizio finanziario 1960 e [...]


§ 2.1.9 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 15. [1]

Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali.

(B.U. 1 novembre 1960, n. 48).

 

Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, al personale provinciale in quiescenza, previsto dalle leggi provinciali 26 ottobre 1956, n. 16, 9 agosto 1957, n. 4, e 4 febbraio 1958, n. 5, ed ai superstiti aventi diritto, sono estese le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni [1].

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 1° gennaio 1960, ai superstiti del personale provinciale di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 11 e seguenti della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato predisposti nel bianco per l'esercizio finanziario 1960 e successivi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[1] Articolo così modificato dall'art. 29 della L.P. 5 novembre 1977, n. 31.