Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 28/10/1960 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, al personale provinciale in quiescenza, previsto dalle leggi provinciali 26 ottobre 1956, n. 16, 9 agosto 1957, n. 4, e 4 febbraio 1958, n. 5, ed ai [...] |
Art. 2. Con effetto dal 1° gennaio 1960, ai superstiti del personale provinciale di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 11 e seguenti della [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato predisposti nel bianco per l'esercizio finanziario 1960 e [...] |
§ 2.1.9 - Legge Provinciale 28 ottobre 1960, n. 15. [1]
Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali.
(B.U. 1 novembre 1960, n. 48).
Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, al personale provinciale in quiescenza, previsto dalle leggi provinciali 26 ottobre 1956, n. 16, 9 agosto 1957, n. 4, e 4 febbraio 1958, n. 5, ed ai superstiti aventi diritto, sono estese le disposizioni di cui all'art. 2 della
Con effetto dal 1° gennaio 1960, ai superstiti del personale provinciale di cui all'articolo precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 11 e seguenti della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato predisposti nel bianco per l'esercizio finanziario 1960 e successivi.
[1] Abrogata dall'art. 78 della
[1] Articolo così modificato dall'art. 29 della