Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 27/10/1997 |
Numero: | 362 |
Sommario |
Art. 1. Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi |
Art. 2. Regime degli interventi a carattere umanitario |
Art. 3. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia |
Art. 3 bis. Conservazione di somme in bilancio |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 34.2.9 - D.L. 27 ottobre 1997, n. 362. [1]
Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia
(G.U. 28 ottobre 1997, n. 252)
Art. 1. Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi
1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.
2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
Art. 2. Regime degli interventi a carattere umanitario
1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto -
2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto -
Art. 3. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto -
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 bis. Conservazione di somme in bilancio [2]
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.