§ 34.2.9 - D.L. 27 ottobre 1997, n. 362.
Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:27/10/1997
Numero:362


Sommario
Art. 1.  Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi
Art. 2.  Regime degli interventi a carattere umanitario
Art. 3.  Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
Art. 3 bis.  Conservazione di somme in bilancio
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 34.2.9 - D.L. 27 ottobre 1997, n. 362. [1]

Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia

(G.U. 28 ottobre 1997, n. 252)

 

     Art. 1. Consulenza e assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle Forze di polizia albanesi

     1. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per consentire l'invio di una missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, nei modi e nei termini previsti dal protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997.

     2. All'onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 2. Regime degli interventi a carattere umanitario

     1. Per consentire la tempestiva attuazione delle iniziative del presente decreto, nonché delle altre analoghe iniziative di carattere umanitario da attuarsi all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 5 del decreto - legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, si applicano le disposizioni della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

     2. Al personale dell'Ufficio del commissario straordinario, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 12 giugno 1997, si applicano, per gli interventi da attuarsi all'estero, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto - legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, con oneri a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio.

 

          Art. 3. Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia

     1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto - legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, e per l'attuazione di programmi di rimpatrio anche assistito, è autorizzata la spesa di 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, da iscrivere al capitolo 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 25 miliardi e 640 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nel bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 bis. Conservazione di somme in bilancio [2]

     1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente decreto e degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, non impegnati alla data del 31 dicembre 1997 sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 1998. Nel medesimo esercizio finanziario possono essere altresì utilizzati gli stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, non impegnati al termine dell'esercizio 1997, per essere destinati, limitatamente alla somma di lire 3 miliardi, alla provvista di mezzi e attrezzature tecnico-logistiche per le esigenze delle Forze di polizia operanti nella regione Puglia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 19 dicembre 1997, n. 437.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.