§ 34.1.4 - Legge 4 ottobre 1988, n. 436.
Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:04/10/1988
Numero:436


Sommario
Art. 1.      1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
Art. 2.      1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il [...]
Art. 5.      1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di [...]
Art. 6.      1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti [...]


§ 34.1.4 - Legge 4 ottobre 1988, n. 436. [1]

Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.

(G.U. 14 ottobre 1988, n. 242)

 

     Art. 1.

     1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

     a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

     b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

     2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

     3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 ed ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

     4. L'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale si espleta, secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sui predetti programmi e sull'attività contrattuale di cui al presente comma.

     5. Le norme procedurali e di controllo della spesa per gli approvvigionamenti di cui all'art. 14 della legge 11 marzo 1988, n. 79, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative:

     a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente ed a quello in ferma di leva o volontario, distinguendo altresì i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa;

     b) sullo stato di attuazione dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031 e 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1988 e di cui ai corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione e sono altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno.

 

          Art. 2.

     1. I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con il segretario generale del Ministero della difesa - direttore nazionale degli armamenti - o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché con i direttori generali del Ministero della difesa di volta in volta interessati per materia.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     1. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

 

          Art. 5.

     1. Per le commesse e gli approvvigionamenti per la Difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonché per i relativi servizi e prestazioni di manutenzione, di ricerca e di sviluppo, purché le attività siano commissionate a soggetti residenti nel territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'Amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione dei lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

     2. I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

 

          Art. 6.

     1. I regolamenti che disciplinano l'attività, anche esterna, delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti sono approvati dal Ministro della difesa, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da esprimersi secondo le procedure previste dai regolamenti delle Camere, nel termine e con gli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 [3] .

     2. I regolamenti di cui al comma 1 possono essere modificati:

     a) per semplificare l'attività contrattuale allo scopo di adeguare le procedure amministrative ad eventuali nuove normative entrate in vigore per le amministrazioni centrali dello Stato;

     b) per tener conto della specificità del rapporto Difesa-Industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza ed il segreto nel limite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496.

[3]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496