Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 02/10/2008 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 |
Art. 2. Impiego del personale delle Forze armate |
Art. 2 bis. (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). |
Art. 2 ter. (Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512). |
Art. 2 quater. (Modifiche alla legge 20 ottobre 1990, n. 302). |
Art. 2 quinquies. (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata). |
Art. 3. Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina |
Art. 3 bis. (Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari). |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 31.1.135 - D.L. 2 ottobre 2008, n. 151. [1]
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
(G.U. 2 ottobre 2008, n. 231)
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 6 del
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 marzo 2009.»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 marzo 2009.»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 marzo 2009 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del
Art. 2. Impiego del personale delle Forze armate [3]
[1. All'articolo 7-bis del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente non superiore a 500 militari delle Forze armate.»;
b) al comma 2, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: “del decreto di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1, 1-bis e 2» [4].]
Art. 2 bis. (Misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata). [5]
1. E' disposto, in via straordinaria, l'incremento, per un importo pari a 30 milioni di euro, del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della
2. Dopo l'articolo 1 della
“Art. 1-bis. - (Altre forme eventuali di finanziamento). - 1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può destinare al Fondo una quota del contributo devoluto annualmente al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della
Art. 2 ter. (Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 4, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo”;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di un procedimento penale in corso o di una sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale nei confronti del soggetto deceduto in conseguenza dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 4;
c-ter) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, di una misura di prevenzione, di cui alla
c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis. - (Ulteriore regolamento di attuazione). - 1. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
a) la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato per effetto di una sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, abbia dichiarato estinto il reato per morte del reo;
b) la ripetizione delle somme già elargite a titolo di provvisionale, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione risarcitoria esperita in sede civile nei confronti dei successori del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori”.
Art. 2 quater. (Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della
Art. 2 quinquies. (Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata). [8]
1. Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della
a) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
2. Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della
Art. 3. Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina
1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Ministero della giustizia |
- |
7.193.000 |
11.212.000 |
290.000 |
Ministero dell'interno |
3.000.000 |
30.307.000 |
19.785.000 |
19.785.000 |
Ministero della salute |
- |
- |
9.473.000 |
- |
Totale |
3.000.000 |
37.500.000 |
40.470.000 |
20.075.000 [10] |
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3 bis. (Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari). [11]
1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore”;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica”.
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare pregiudizi all'attività di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 6 del
a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
b) al comma 5:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del
Art. 2. Impiego del personale delle Forze armate
1. All'articolo 7-bis del
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;
b) al comma 2, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1-bis»;
c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».
Art. 3. Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina
1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:
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2008 |
2009 |
2010 |
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Ministero della giustizia |
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7.193.000 |
11.212.000 |
Ministero dell'interno |
3.000.000 |
30.307.000 |
19.785.000 |
Ministero della salute |
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9.473.000 |
Totale |
3.000.000 |
37.500.000 |
40.470.000 |
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.