Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 29/09/1993 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. E' autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di lire 4.700.000.000 al fondo di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni. |
§ 2.8.82 - L.R. 29 settembre 1993, n. 48.
Adeguamento degli interventi a favore dell'industria e istituzione di un fondo speciale per l'abbattimento dei tassi di interesse e rilascio di garanzia, per anticipazioni su commesse a favore delle imprese industriali di produzione della Sardegna e modifiche alle leggi regionali 10 dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (Legge Finanziaria 1993).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, mediante abbattimento degli interessi, a fronte di commesse, le anticipazioni concesse alle imprese industriali, che svolgono la loro attività di produzione in Sardegna, dagli istituti di credito e dalle società finanziarie a prevalente partecipazione regionale.
2. Ai fini della concessione del contributo e autorizzato, nel bilancio della Regione per il 1993, lo stanziamento di lire 5 miliardi per la costituzione di un apposito fondo presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) S.p.A. La relativa convenzione è stipulata dall'Assessore regionale dell'industria previo concerto con l'Assessore regionale del bilancio, credito, programmazione e assetto del territorio.
3. Il contributo per l'abbattimento degli interessi passivi viene stabilito in misura pari al 60 per cento del tasso ufficiale di sconto e la relativa istanza deve essere inoltrata alla SFIRS.
4. Possono beneficiare dei contributi le imprese industriali di produzione aventi investimenti fissi non superiori a lire 75 miliardi calcolati al netto di ammortamenti e rivalutazione.
5. L'Amministrazione regionale, mediante utilizzo del fondo di cui al precedente comma 2, è autorizzata altresì a prestare, singolarmente e/o unitamente ad altri soggetti, garanzia fidejussoria, in via sussidiaria e nel limite massimo del 75 per cento, per il rimborso del capitale nominale anticipato alle imprese a fronte di commesse.
6. Gli oneri relativi a tali operazioni graveranno sulle imprese beneficiarie dell'anticipazione.
7. Il concorso sugli interessi e il rilascio delle garanzie e disposto con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'industria sulla base dell'istruttoria effettuata da un Comitato composto:
a ) dal Presidente della SFIRS o da un suo delegato;
b) dal Direttore generale della SFIRS o da un suo delegato:
c) da tre funzionari dell'Amministrazione regionale designati ai sensi dell'articolo 144 della
1. E' autorizzato, nell'anno 1993, il versamento della somma di lire 4.700.000.000 al fondo di cui alla
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
[1] Aggiunge l'articolo 2 bis alla
[2] Sostituisce l'art. 1 della
[3] Integra l'art. 30, comma 2, lett. c), della