Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.8 industria e artigianato |
Data: | 27/07/1981 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Contabilizzazione dell'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66). |
Art. 2. (Estensione della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66, al prefinanziamento e alle aziende artigiane comprese nel Progetto). L'integrazione di cui all'articolo precedente è destinata al prefinanziamento [...] |
§ 2.8.50 - L.R. 27 luglio 1981, n. 22.
Disposizioni per l'attuazione del Progetto di promozione industriale del comparto delle attività tessili e dell'abbigliamento di cui al Programma di intervento per gli anni 1976-1978.
Art. 1. (Contabilizzazione dell'integrazione del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 10 dicembre 1976, n. 66).
L'integrazione disposta dall'art. 13 della
Art. 2. (Estensione della
Il prefinanziamento è concesso per il tempo necessario ad espletare l'attività diretta a conseguire l'ammissione al godimento delle provvidenze previste dalle ll.rr. 2 maggio 1976, n. 183, e 12 agosto 1977, n. 675, e loro integrazioni e modificazioni.
Il prefinanziamento va restituito contestualmente alla erogazione delle provvidenze di cui sopra e comunque non oltre 24 mesi dalla data di erogazione del prefinanziamento stesso.
Ove, invece, non siano state concesse dette provvidenze per non ammissibilità delle iniziative in quanto non rispondenti alle direttive, criteri e modalità previste dalla normativa vigente il beneficiario del prefinanziamento ha facoltà di chiedere la trasformazione in finanziamento secondo le modalità della
Nel caso delle cooperative artigiane comprese nel Progetto del comparto tessile e dell'abbigliamento, il prefinanziamento e l'eventuale finanziamento può essere esteso alla copertura della quota di investimento eccedente il massimale previsto dalle leggi citate.
Le disponibilità finanziarie che risulteranno al termine dell'attuazione del Progetto, sono destinate al sostegno delle imprese industriali di cui al l'art. 1 della