§ 2.4.40 - L.R. 19 luglio 1978, n. 48.
Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:19/07/1978
Numero:48


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si [...]
Art. 2.      A favore delle aziende che abbiano subito l'abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l'acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione [...]
Art. 3.      I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato [...]
Art. 4.      L'indennità che dovrà essere corrisposta dall'Amministrazione regionale a termini dell'art. 4 della l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, può comprendere anche la quota a carico della provincia, prevista [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.4.40 - L.R. 19 luglio 1978, n. 48.

Interventi a favore delle aziende colpite da peste suina africana.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle aziende agricole danneggiate direttamente o indirettamente, dalla peste suina africana e ubicate nelle province in cui si verificano focolai di essa, prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale, col concorso nel pagamento degli interessi, per le necessità di conduzione azienda le e per l'estinzione di passività derivanti da prestiti agrari di esercizio o da rate di prestiti e di mutui agrari con scadenza in data posteriore al verificarsi dell'evento dannoso.

     I prestiti saranno concessi nella misura massima di lire 40.000 a capo, esclusi i lattonzoli e i soggetti di svezzamento, sino ad un numero massimo di 1000 capi per azienda; oltre i 1000 capi i prestiti non potranno essere superiori alla misura massima di lire 20.000 a capo; questa limitazione non viene applicata nei confronti delle cooperative.

 

     Art. 2.

     A favore delle aziende che abbiano subito l'abbattimento dei capi, può essere altresì concesso un prestito per l'acquisto di soggetti riproduttori e fattrici, onde consentire la ricostituzione delle scorte vive.

 

     Art. 3.

     I prestiti sono regolati dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

     Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello fissato dallo Stato per l'applicazione dell'art. 7 della l. 25 maggio 1970, n. 364.

     Le operazioni creditizie sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della l. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, se concesse a favore delle categorie aventi diritto.

     La preferenza nella concessione dei prestiti è data ai coltivatori diretti.

 

     Art. 4.

     L'indennità che dovrà essere corrisposta dall'Amministrazione regionale a termini dell'art. 4 della l.r. 8 gennaio 1969, n. 1, può comprendere anche la quota a carico della provincia, prevista dall'art. 1 della l. 23 gennaio 1968, n. 34, che viene erogata con le stesse modalità previste da detta l. n. 34.

 

     Artt. 5. - 6.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 


[1] Recano disposizioni finanziarie.