§ 2.4.33 - L.R. 14 dicembre 1976, n. 67.
Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:14/12/1976
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e il regolare svolgimento dei controlli funzionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 2.      Entro il mese di ottobre di ogni anno, le Associazioni provinciali allevatori dovranno sottoporre all'approvazione dell'Assessorato all'agricoltura e foreste il programma, relativo all'anno [...]
Art. 3.      Il contributo di cui all articolo 1 sarà versato nella misura di due terzi, subito dopo la pubblicazione del bilancio regionale di ogni anno e il saldo successivamente alla presentazione del [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, nel bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti al capitolo 26625 dello stato di [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.4.33 - L.R. 14 dicembre 1976, n. 67.

Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

 

Art. 1.

     Allo scopo di garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e il regolare svolgimento dei controlli funzionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni provinciali allevatori, aderenti all'Associazione italiana allevatori, esistenti in Sardegna e che operano per conto delle Associazioni nazionali di razza, un contributo annuo, sulla base dei programmi annuali di cui al successivo articolo 2.

 

     Art. 2.

     Entro il mese di ottobre di ogni anno, le Associazioni provinciali allevatori dovranno sottoporre all'approvazione dell'Assessorato all'agricoltura e foreste il programma, relativo all'anno successivo, riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali e comprendente il piano dettagliato delle attività da svolgere, il bilancio preventivo del piano medesimo e la tabella organica del personale da impiegare, con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni e delle retribuzioni.

 

     Art. 3.

     Il contributo di cui all articolo 1 sarà versato nella misura di due terzi, subito dopo la pubblicazione del bilancio regionale di ogni anno e il saldo successivamente alla presentazione del conto consuntivo.

     Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio e può essere considerato anche integrativo di sovvenzioni dello Stato.

     I finanziamenti statali alle Associazioni provinciali allevatori, da concedere tramite la Regione, saranno erogati con le modalità stabilite nella presente legge.

 

     Art. 3 bis. [1]

     Con le stesse modalità e misure di cui al precedente articolo, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, sulla base di un preventivo annuale di spesa, a concedere un contributo a favore dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna sulle spese di funzionamento da questa annualmente sostenute per il coordinamento delle attività delle associazioni provinciali allevatori relative alla tenuta dei libri genealogici ed all'effettuazione dei controlli funzionali, nonché di ogni altra attività rivolta all'incremento, al miglioramento ed alla valorizzazione del patrimonio zootecnico e delle produzioni animali, nel quadro degli indirizzi e della programmazione regionale.

 

     Art. 4.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, nel bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti al capitolo 26625 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

     Le spese stesse possono altresì far carico alle somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed iscritte al capitolo 26630 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 43 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.