§ 1.3.1070 - D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4 .
Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei servizi delle Direzioni generali della Presidenza della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:13/01/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
Art. 5 
Art. 6 
Art. 7 
Art. 8 
Art. 9 
Art. 10 


§ 1.3.1070 - D.P.G.R. 13 gennaio 2000, n. 4 .

Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Giunta e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di staff di cui all'art. 21, comma 3, lettera d) e definizione delle loro competenze; determinazione del contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all'articolo 27.

(B.U. 15 gennaio 2000, n. 2, s.o.)

 

Il Presidente della Giunta regionale

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;

Visti la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14 e 71;

Vista la Delib.G.R. n. 52/1913, adottata dalla Giunta regionale in seduta del 28 dicembre 1999, su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, di concerto con il Presidente della Giunta e ciascun Assessore, sentito il Direttore generale competente, con la quale viene approvata la nuova organizzazione dei servizi delle Direzioni generali dei diversi rami dell'amministrazione;

Considerato che la citata deliberazione dà pure atto che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, i servizi dell'azienda foreste demaniali devono intendersi provvisoriamente confermati secondo la disciplina dettata dall'art. 71, comma 5, della legge regionale n. 31/1998;

Ritenuto di dover provvedere in proposito, ai sensi dell'art. 13, 2° e 4° comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31,

Decreta

 

 

Art. 1

L'organizzazione dei servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Giunta e di ciascun Assessorato è definita nelle tabelle numerate da 1 a 23, allegate al presente decreto per farne parte integrante, con la denominazione, i compiti e la dipendenza funzionale ivi indicati.

 

 

     Art. 2

Presso ciascuna Direzione generale della Presidenza della Giunta e degli Assessorati sono costituite le posizioni funzionali dirigenziali di staff di cui all'art 21, comma 3, lettera d), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, nel numero e secondo le competenze indicate nelle tabelle di cui all'art. 1.

 

 

     Art. 3

Alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta e di ciascun Assessore sono costituite, rispettivamente nel numero di sei e di due unità, le posizioni funzionali dirigenziali di staff di cui all'art. 21, comma 3, lettera d), nei limiti della dotazione organica dei dirigenti indicata nella tabella A della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e con le competenze di, cui all'art. 26 della medesima legge.

 

 

     Art. 4

Il contingente dei dirigenti ispettori di cui all'art. 27 della legge regionale 13 novembre 1998, n: 31, è determinato nel numero, di otto unità.

 

 

     Art. 5

L'ufficio stampa è organizzativamente inserito nel "Servizio delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale" della Direzione generale della Presidenza della Giunta, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto, ma il giornalista preposto alla sua direzione, secondo la legge istitutiva di quell'ufficio, continuerà a svolgere la propria attività con l'autonomia funzionale correlata, all'esercizio della professione, di giornalista e servendosi dell'ufficio stampa medesimo quale suo supporto operativo.

 

 

     Art. 6

L'ufficio speciale occupazione, organizzativamente - inserito nel "Servizio degli affari generali, degli affari istituzionali e degli interventi in campo sociale" della Direzione, generale della Presidenza della Giunta, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata al presente decreto, continuerà a svolgere i suoi compiti secondo i criteri e l'autonomia funzionale stabiliti dalla relativa legge istitutiva.

 

 

     Art. 7

Al fine di assicurare la funzionalità dell'amministrazione in relazione all'esercizio delle funzioni professionali di patrocinio dell'amministrazione regionale svolte dalla Direzione generale dell'area legale e fino all'adozione di una specifica disciplina legislativa delle predette funzioni, i dipendenti attualmente in servizio presso la predetta Direzione ed iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, continuano a svolgere le medesime funzioni di patrocinio legale secondo l'organizzazione del lavoro predisposta dal Direttore generale e le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24.

 

 

     Art. 8

La funzione del "recupero crediti" in via amministrativa, in ottemperanza alle norme di legge che ne disciplinano la competenza e a quanto disposto in merito dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 28 dicembre 1999, n. 52/1 sarà svolta in modo unitario nell'ambito della Presidenza e di ciascun Assessorato in relazione alle materie di rispettiva competenza, ferma restando quella dell'Assessorato degli Affari generali per le ipotesi di crediti derivanti da comportamenti illeciti dei dipendenti, non connesse all'esercizio dell'attività propria di questi ultimi.

 

 

     Art. 9

È dato atto che, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, l'attuale organizzazione dell'azienda foreste demaniali rimane provvisoriamente confermata nei termini di cui all'art. 71, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

 

     Art. 10

L'espressione "affari generali" inserita nella denominazione e nei compiti dei servizi di cui alle allegate tabelle, ove non specificato o diversamente disposto, deve intendersi come comprensiva:

- delle attività connesse alla gestione interna del personale;

- delle attività connesse alla gestione degli archivi e degli altri servizi di carattere generale;

- delle attività che, tenute presenti le materie di competenza di ciascun servizio, neppure per analogia possono essere ricondotte ad alcuna di esse.

Il presente decreto verrà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul Notiziario ufficiale del personale regionale.