§ 6.2.50 – L.R. 7 giugno 1999, n. 6.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:07/06/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Autorizzazione finanziamento di leggi).
Art. 2.  (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36).
Art. 3.  (Disposizioni per il contenimento della spesa).
Art. 4.  (Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11).
Art. 5.  (Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l'istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le [...]
Art. 6.  (Abrogazioni delle leggi regionali 16 novembre 1978, n. 69 e 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai movimenti franosi).
Art. 7.  (Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa disposizione transitoria).
Art. 8.  (Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio).
Art. 9.  (Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. [...]
Art. 10.  (Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico).
Art. 11.  (Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1998, n. 34 concernente l'intervento per lo sviluppo socio economico della provincia di Rieti).
Art. 12.  (Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica).
Art. 13.  (Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali).
Art. 14.  (Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del suolo).
Art. 15.  (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di [...]
Art. 16.  (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11).
Art. 17.  (Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e personale).
Art. 18.  (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 "Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti-IRFOD Lazio").
Art. 19.  (Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio dei poteri di spesa. Abrogazioni).
Art. 20.  (Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del comune di Fiumicino).
Art. 21.  (Osservatorio della spesa).
Art. 22.  (Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi).
Art. 23.  (Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di Roma spa").
Art. 24.  (Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo).
Art. 25.  (Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione).
Art. 26.  (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 in materia di consorzi di bonifica).
Art. 27.  (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente il regime urbanistico dei terreni di uso civico).
Art. 28.  (Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura).
Art. 29.  (Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-ARPET Lazio).
Art. 30.  (Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14).
Art. 31.  (Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali).
Art. 32.  (Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall'Istituto di credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12).
Art. 33.  (Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 concernente contributi alla università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta").
Art. 34.  (Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili).
Art. 35.  (Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro autonomo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29).
Art. 36.  (Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 37.  (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 38.  (Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2 concernente l'abitato storico del comune di Calcata (VT)).
Art. 39.  (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione regionale unica per la salute [...]
Art. 40.  (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del [...]
Art. 41.  (Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25).
Art. 42.  (Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale).
Art. 43.  (Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive).
Art. 44.  (Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di edilizia economica e popolare).
Art. 45.  (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 in materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative).
Art. 46.  (Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale).
Art. 47.  (Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali protette regionali, da ultimo modificata dall'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. [...]
Art. 48.  (Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio).
Art. 49.  (Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C. Jemolo).
Art. 50.  (Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale).
Art. 51.  (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea).
Art. 52.  (Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica).
Art. 53.  (Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni).
Art. 54.  (Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso").
Art. 55.  (Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione territoriale).
Art. 56.  (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo).
Art. 57.  (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco").
Art. 58.  (Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilità ed acquedotti rurali).
Art. 59.  (Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9 concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica).
Art. 60.  (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 in materia di beni e servizi culturali del Lazio).
Art. 61.  (Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa).
Art. 62.  (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite dal terremoto del 19 settembre [...]
Art. 63.  (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente interventi per i comuni della provincia di Rieti colpiti da eventi sismici).
Art. 64.  (Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato).
Art. 65.  (Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali).
Art. 66.  (Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 concernente l'Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina).
Art. 67.  (Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile).
Art. 68.  (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 concernente interventi per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria).
Art. 69.  (Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 in materia di polizia forestale).
Art. 70.  (Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali).
Art. 71.  (Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali ASL).
Art. 72.  (Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente manifestazioni fieristiche).
Art. 73.  (Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 in materia di salvaguardia delle coste [...]
Art. 74.  (Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone).
Art. 75.  (Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 concernente l'Istituto di studi musicali di Latina).
Art. 76.  (Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente).
Art. 77.  (Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano).
Art. 78.  (Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico).
Art. 79.  (Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini).
Art. 80.  (Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina).
Art. 81.  (Concorso della Regione al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma, PRUSST).
Art. 82.  (Disposizioni in materia di associazioni giovanili).
Art. 83.  (Partecipazione a Linee Laziali S.p.A.).
Art. 84.  (Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica - Subiaco).
Art. 85.  (Censimento del patrimonio immobiliare regionale).
Art. 86.  (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali).
Art. 87.  (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennità ai consiglieri regionali).
Art. 88.  (Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennità ai consiglieri regionali).
Art. 89.  (Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest).
Art. 90.  (Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme).
Art. 91.  (Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione della pratica sportiva).
Art. 92.  (Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente rimborso spese ai consiglieri regionali).
Art. 93.  (Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23).
Art. 94.  (Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale).
Art. 95.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.2.50 – L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(B.U. 15 giugno 1999, n. 16 – S.O. n. 6).

 

Art. 1. (Autorizzazione finanziamento di leggi).

     1. Relativamente all'anno finanziario 1999, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

 

     Art. 2. (Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36).

     1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.

 

     Art. 3. (Disposizioni per il contenimento della spesa).

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1999 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

     2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

     3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore competente in materia di economia e finanza, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

     4. Alle deliberazioni d'impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

     Art. 4. (Conferma disposizioni articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11).

     1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1999 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della l.r. 11/1997.

 

     Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 concernente l'istituzione del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture).

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 6. (Abrogazioni delle leggi regionali 16 novembre 1978, n. 69 e 17 settembre 1984, n. 57 concernenti studi e ricerche per la difesa del territorio dai movimenti franosi).

     1. Le leggi regionali 16 novembre 1978, n. 69 e 17 settembre 1984, n. 57 sono abrogate.

 

     Art. 7. (Abrogazione della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 concernente interventi finanziari per la ricostruzione di opere danneggiate da eventi calamitosi e relativa disposizione transitoria).

     1. La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 20 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1999.

     2. Gli Uffici regionali competenti continuano ad evadere le domande di concessione di contributi per il ripristino delle strutture pubbliche o private insistenti sul litorale laziale distrutte e/o danneggiate da eventi calamitosi pervenute entro il 31 dicembre 1998.

 

     Art. 8. (Interventi per il consolidamento ed il risanamento dei comuni del Lazio).

     1. Per il completamento delle opere di consolidamento dell'abitato del comune di Grotte di Castro (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 21 novembre 1988, n. 76, è ulteriormente elevato di lire un miliardo.

     2. Per la realizzazione delle opere di consolidamento, risanamento igienico sanitario e riacquisizione della titolarità dell'abitato storico del comune di Calcata (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2, è elevato a complessive lire 3 miliardi.

     3. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione dei versanti a margine del centro storico del comune di Capranica (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 20 è elevato a complessive lire 3 miliardi.

     4. Per il completamento delle opere di risanamento, consolidamento e riqualificazione del centro storico del comune di Onano (VT), il limite di spesa previsto dalla legge regionale 22 maggio 1995, n. 33, è elevato a complessive lire 4 miliardi 200 milioni.

 

     Art. 9. (Modificazioni alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 concernente estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22).

     1. [3].

     2. [4].

 

     Art. 10. (Istituzione di borse di studio e di ricerca per la prevenzione del rischio idrogeologico).

     1. Per lo svolgimento delle attività di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico in attuazione del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazione con la legge 3 agosto 1998, n. 267, possono essere istituite apposite borse di studio e di ricerca, della rispettiva durata annuale o triennale, da assegnare a laureati in ingegneria o geologia od in altre discipline che abbiano attinenza con le predette attività.

     2. Per le borse di studio e di ricerca di cui al comma 1, si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle somme assegnate alla Regione Lazio in applicazione dell'articolo 8 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con la legge 3 agosto 1998, n. 267.

     4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, la Giunta procede all'assegnazione delle borse di studio sentito il parere della competente commissione consiliare.

 

     Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1998, n. 34 concernente l'intervento per lo sviluppo socio economico della provincia di Rieti).

     1. [5].

     2. [6].

     3. [7].

     4. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata.

 

     Art. 12. (Criteri per la ripartizione dei finanziamenti in materia di assistenza pubblica).

     1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

     a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun comune;

     b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni relativi:

     1) alla gestione dei servizi già esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti disciolti ai sensi della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e all'istituzione di nuovi servizi;

     2) alla riconversione e/o alla trasformazione degli interventi di istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;

     3) ad interventi in favore dei minori, in attuazione della vigente normativa statale dell'istituto di affidamento familiare ed al cofinanziamento delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;

     c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali, a valenza comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di forme associative o di accordi tra comuni e per i nuovi servizi attivati nelle aree di sperimentazione individuati con deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 1998, n. 6789.

     2. Tranne i casi di costituzione di consorzi, di unioni di comuni o di comunità montane ai sensi, rispettivamente, degli articoli 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i contributi di cui al comma 1, lettera c), vengono assegnati al comune capofila, individuato nel formale atto costitutivo della forma associativa o nell'accordo o nella convenzione di cui all'articolo 24 della legge 142/1990.

     3. Al fine di consentire la continuità dei servizi già avviati, il riparto di cui al comma 1, lettera b) tiene conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni nell'anno precedente.

     4. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c), non può superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b).

 

     Art. 13. (Contributi agli enti locali per la gestione dei servizi socio assistenziali).

     1. I consorzi e le unioni di comuni, costituiti per la gestione dei servizi socio-assistenziali ai sensi rispettivamente dell'articolo 25 e dell'articolo 26 della l. 142/1990, possono essere direttamente destinatari dei contributi di cui ai capitoli 42110 e 42120, qualora ciò sia previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo della forma associativa.

     2. Le comunità montane, costituite ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990, cui i singoli comuni abbiano conferito la delega per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, possono essere direttamente destinatarie dei contributi di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, concernente la difesa del suolo).

     1. [8].

     2. [9].

     3. [10].

     4. [11].

 

     Art. 15. (Modificazioni alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27: "Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati"). [12].

 

     Art. 16. (Modificazioni all'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 in materia di formazione professionale, come modificato dall'articolo 48 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11). [13].

 

     Art. 17. (Contributi agli enti locali per la formazione e qualificazione di amministratori e personale).

     1. Relativamente all'anno finanziario 1999, al fine di favorire la partecipazione degli enti locali del Lazio alle attività di formazione e qualificazione degli Amministratori e del personale organizzate dall'Istituto regionale di formazione dei dipendenti - IRFOD Lazio, la Regione concede contributi ai piccoli comuni ed alle comunità montane per la copertura di una quota della spesa.

     2. I criteri per la concessione dei contributi e le modalità per la presentazione delle domande sono dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

     3. Per la copertura delle spese di cui al comma 1, quantificate in lire 500 milioni per l'anno 1999, è istituito il capitolo 13141 denominato "Fondo a sostegno del piano di investimento formativo nei confronti dei piccoli comuni e delle comunità montane" con lo stanziamento di lire 500 milioni.

 

     Art. 18. (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1 "Istituzione dell'Istituto regionale di formazione dei dipendenti-IRFOD Lazio").

     1. [14].

     2. L'articolo 19 della l.r. 1/1989 è abrogato.

     3. [15].

 

     Art. 19. (Accelerazione delle procedure relative all'attività contrattuale e all'esercizio dei poteri di spesa. Abrogazioni).[16]

 

     Art. 20. (Estensione del patto territoriale di Ostia Antica al territorio del comune di Fiumicino).

     1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 il patto territoriale di Ostia Antica di cui al comma 16 dello stesso articolo 47 è esteso al territorio del comune di Fiumicino.

     2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 28117 è riservata per l'anno 1999 una quota pari a lire 4.000 milioni per il territorio di Ostia Antica e lire 2.000 milioni per Fiumicino, nonché per l'anno 2000 una quota pari a lire 2.000 milioni per Ostia Antica e lire 500 milioni per Fiumicino. Le risorse regionali integrano gli stanziamenti già previsti a carico delle amministrazioni comunali a favore del patto.

     3. Per le spese connesse alla fase informativa e di definizione e concertazione del patto si provvede, nell'ambito dello stanziamento del capitolo 11246 per l'anno 1999, ad assegnare lire 250 milioni alla XIII Circoscrizione del comune di Roma e lire 150 milioni al comune di Fiumicino.

 

     Art. 21. (Osservatorio della spesa).

     1. Al fine di monitorare l'andamento della spesa relativa alle leggi ed ai provvedimenti regionali inerenti l'attuazione di programmi ed interventi a sostegno dell'apparato produttivo regionale, del potenziamento infrastrutturale, delle politiche sociali e di ogni altro intervento finalizzato allo sviluppo economico, sociale e produttivo della Regione, è istituito, presso l'assessorato competente in materia di programmazione economia e finanza, l'Osservatorio della Spesa.

     2. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento della spesa con particolare riguardo alla verifica ex-ante ed ex-post degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

     3. Al fine di cui al comma 2 l'Osservatorio elabora relazioni bimestrali che sottopone al confronto con le parti sociali.

     4. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale le risultanze dell'Osservatorio e delle valutazioni e proposte delle parti sociali.

     5. La composizione, le modalità organizzative e le procedure dell'Osservatorio sono stabilite, sentite le parti sociali, con delibera di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente la costituzione di una società regionale di garanzia fidi). [17].

 

     Art. 23. (Partecipazione della Regione Lazio al capitale della Società "Aeroporti di Roma spa").

     1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 1999, la Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all'assunzione di una partecipazione pari all'1 per cento del capitale della società "Aeroporti di Roma spa", nonché a sottoscrivere una ulteriore partecipazione sino a raggiungere il 2 per cento ovvero il 2,25 per cento complessivo ove altri enti territoriali non esercitino l'opzione nei termini di cui al d.p.c.m. stesso [18].

     2. L'onere conseguente all'attuazione del presente articolo, stimato in 33 miliardi di lire per la partecipazione all'1 per cento del capitale e sino ad ulteriori 33 miliardi di lire per raggiungere eventualmente il 2 per cento del capitale, grava sul capitolo 28180 che si istituisce nel bilancio di previsione 1999 con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale della società Aeroporti di Roma spa.".

 

     Art. 24. (Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 53 del proprio Statuto, promuove la costituzione di una società a prevalente partecipazione pubblica denominata "Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio

- Sviluppo Lazio S.p.A.", di seguito definita "Agenzia", quale strumento di

attuazione della programmazione regionale mediante la realizzazione tecnica

e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al

rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi

di sviluppo del territorio regionale, l'incentivazione e la salvaguardia

dell'occupazione, nonché mediante il reperimento e la migliore

utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare:

     a) opera per la promozione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del Lazio attraverso:

     1) l'incentivazione dei processi di ricerca, innovazione, qualità, cultura d'impresa;

     2) il sostegno alle imprese per l'accesso al credito e ad altre fonti di finanziamento e garanzia;

     3) l'organizzazione di assistenza tecnica alle imprese;

     b) nell'ambito dei programmi di sviluppo della Regione e degli strumenti di programmazione negoziata, promuove e partecipa - di norma in concorso con altri soggetti pubblici e privati - a progetti di investimento nelle infrastrutture, iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione, programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;

     c) opera per l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno allo sviluppo regionale e di rafforzamento delle imprese, assumendo ove necessario - direttamente o tramite società specializzate - la funzione di organismo intermediario, beneficiario o attuatore;

     d) opera per lo sviluppo di progetti di miglioramento

dell'attrattività localizzativa del territorio regionale e per l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo del Lazio;

     e) presta assistenza tecnica alla Regione e ad altri soggetti pubblici in materia di sviluppo regionale, con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari.

     3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, l'Agenzia in particolare:

     a) promuove la creazione di una rete di soggetti specializzati. A tal fine costituisce o assume partecipazioni, anche maggioritarie, o di controllo, in società ed organismi che operino con finalità strumentali o collegate a quelle proprie. L'Agenzia, nel rispetto delle diverse specializzazioni e autonomie operative, garantisce il coordinamento dei soggetti della rete in funzione del raccordo delle loro attività con gli obiettivi ed indirizzi della Regione;

     b) gestisce, in particolare nell'ambito delle procedure previste dalla programmazione negoziata, dai programmi comunitari e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per incarico conferito dalla Regione o da altri soggetti pubblici, o per effetto di apposite disposizioni legislative o di programmi comunitari o nazionali fondi speciali per lo sviluppo regionale e per l'assistenza ed il sostegno tecnico e finanziario alle imprese laziali, operando ove possibile in collaborazione con il sistema creditizio e finanziario.

     4. La partecipazione della Regione Lazio all'Agenzia è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e statuto prevedano:

     a) che alla Regione venga assicurata la maggioranza assoluta delle azioni dell'Agenzia, da mantenere anche in caso di aumento di capitale o di emissione di obbligazioni convertibili;

     b) che possano partecipare alla società:

     1) enti locali del Lazio;

     2) enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori della regione Lazio, la cui finalità istituzionale o il cui soggetto sociale siano affini, strumentali o complementari a quello dell'Agenzia;

     3) banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, loro federazioni ed associazioni territoriali, società di cui all'articolo 64 del d.lgs. 385/1993;

     4) organismi, aventi personalità giuridica, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del Lazio;

     c) che l'oggetto sociale sia coerente con le attività di cui al comma 2;

     d) la possibilità che i soci della Finanziaria Laziale di Sviluppo - FI.LA.S. S.p.A. conferiscano, in tutto o in parte, i rispettivi pacchetti azionari detenuti alla data della stipula dell'atto costitutivo dell'Agenzia;

     e) il numero degli amministratori e dei sindaci la cui nomina è riservata alla Regione ai sensi del comma 6;

     f) che i primi amministratori nominati ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile durino in carica per un periodo non superiore ad un anno.

     5. La Giunta regionale ed il suo Presidente, ovvero l'assessore competente in materia da lui delegato, sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all'Agenzia e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo e a sottoscrivere azioni fino al conseguimento della maggioranza assoluta, nonché a sottoscrivere gli eventuali accordi tra i soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

     6. La Regione è rappresentata nell'assemblea dell'Agenzia dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore competente per materia da lui delegato, sentiti gli orientamenti della Giunta per gli atti di straordinaria amministrazione. La Regione si riserva di nominare, ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci dell'Agenzia nel numero stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'Agenzia stessa. Tali nomine sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi fatto salvo quanto previsto al comma 10. Trascorso inutilmente tale termine, si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. Gli amministratori nominati dalla Regione sono scelti tra soggetti i quali abbiano maturato un'adeguata esperienza. per un periodo complessivo, anche non continuativo, di almeno dieci anni, nell'esercizio di attività professionale o di docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero nello svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o di società.

     7. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 di peculiare interesse in relazione agli indirizzi della programmazione regionale è istituito un fondo speciale denominato "fondo di dotazione per lo sviluppo regionale del Lazio", in seguito denominato "Fondo". Il Fondo è affidato in gestione all'Agenzia che lo amministra con apposita contabilità, la cui dotazione finanziaria per il triennio 1999-2001 è determinata in 40 miliardi di lire. Il Fondo può essere progressivamente ricostituito o incrementato da ulteriori risorse finanziarie, previa verifica della Giunta regionale che provvede alle opportune verifiche sull'efficienza e l'efficacia dei progetti di intervento realizzati o gestiti con il contributo regionale, avvalendosi, se ne rilevi la necessità, di esperti esterni all'amministrazione [19].

     8. Il Fondo è utilizzato sulla base di uno specifico programma triennale di interventi, redatto dall'Agenzia, in coerenza con le linee della programmazione regionale, che illustra le attività da realizzare e i risultati da raggiungere nel triennio di riferimento, la valutazione dei costi e dei rendimenti economici e finanziari attesi, la previsione dei benefici socio-economici e delle ricadute occupazionali, le priorità di utilizzo delle risorse. Il programma triennale è attuato mediante piani annuali, redatti dall'Agenzia entro il mese di ottobre di ciascun anno. Il piano annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento dell'Agenzia che sono finanziate con il Fondo. Il programma triennale e i piani annuali vengono inoltrati alla Regione per l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e le parti sociali. L'Agenzia redige un rapporto consuntivo sull'andamento della gestione del Fondo dell'anno precedente. Il rapporto è inviato, in allegato al bilancio annuale dell'Agenzia, alla Giunta regionale che riferisce in merito alla competente commissione consiliare permanente. I rendimenti generati dalle attività del Fondo sono destinati in uguale misura ad incrementare la dotazione del Fondo ed al patrimonio dell'Agenzia.

     9. I Fondi speciali disciplinati da specifiche leggi regionali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. in liquidazione sono affidati in gestione all'Agenzia o ad altro soggetto appartenente alla rete di cui al comma 3 che subentrano alla FI.LA.S. in tutti i rapporti discendenti dalla gestione stessa, ivi inclusi quelli in atto con la Regione e con altri soggetti. Le modalità di subentro alla FI.LA.S. S.p.A. nella gestione dei fondi speciali sono definite dalla Regione d'intesa con i liquidatori della FI.LA.S. S.p.A. ed il consiglio d'amministrazione dell'Agenzia e/o del nuovo gestore.

     10. In sede di prima applicazione le nomine di cui al comma 6 sono effettuate dal Consiglio regionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 12/1993.

     11. La iniziale partecipazione azionaria della Regione nell'Agenzia avviene tramite la sottoscrizione ed il versamento di una somma non superiore a 10 mila milioni di lire.

     12. La legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e successive modifiche è abrogata con effetto dalla data di costituzione dell'Agenzia. Nelle leggi regionali che prevedono fondi speciali affidati in gestione alla FI.LA.S. S.p.A. il riferimento a quest'ultima società deve intendersi effettuato all'Agenzia a decorrere dalla data di definizione delle operazioni di subentro ai sensi del comma 9.

     13. Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti nel bilancio di previsione 1999 e 1999-2001 i seguenti capitoli:

     a) cap. 28167: "Partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale della Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo stanziamento di lire 10 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999;

     b) cap. 28169: "Fondo speciale di rotazione per lo sviluppo, presso l'Agenzia regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.", con lo stanziamento di lire 5 mila milioni per l'esercizio finanziario 1999, lire 15 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000 e lire 20 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 25. (Istituzione di un fondo straordinario per l'occupazione).

     1. Al fine di incrementare la dotazione finanziaria delle leggi regionali i cui interventi siano in grado di attivare in tempi rapidi nuove occasioni di lavoro a prospettive occupazionali stabili di lavoro è istituito per l'anno 1999 un fondo straordinario per l'occupazione. La dotazione iniziale del fondo è stabilita in lire 5 mila milioni. L'assessorato competente in materia di economia e finanza, di concerto con l'assessorato competente in materia di lavoro e consultando le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali del Lazio, effettua una ricognizione degli interventi per l'occupazione immediatamente attivabili nell'ambito della vigente legislazione regionale in tutti i settori e propone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica variazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1999-2001. Tale variazione deve prevedere l'incremento del fondo speciale per un importo non inferiore a lire 10 mila milioni, da finanziare essenzialmente attraverso riduzioni o rimodulazioni di stanziamento di altri capitoli di spesa del bilancio 1999-2001, e la sua contestuale attribuzione, compresa la dotazione iniziale, ai diversi capitoli dello stesso bilancio di previsione riferiti alle leggi regionali individuate attraverso la suddetta ricognizione. Nella relazione che accompagna la proposta di variazione di bilancio si dà conto in dettaglio dell'attività di ricognizione svolta e delle motivazioni poste alla base dei riferimenti proposti.

     2. Per le finalità del presente articolo è istituito nel bilancio di previsione 1999-2001 il capitolo 28165 con denominazione: "Fondo straordinario per l'occupazione".

 

     Art. 26. (Abrogazione del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 in materia di consorzi di bonifica).

     1. Allo scopo di rendere coerente l'azione della Regione Lazio con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326 del 14 luglio 1998, il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 14/1998 è abrogato.

 

     Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 concernente il regime urbanistico dei terreni di uso civico). [20]

     [1. [21].

     2. [22].]

 

     Art. 28. (Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e acquacoltura). [23]

 

     Art. 29. (Modificazioni all'articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente l'agenzia regionale promozione enogastronomica tipica-ARPET Lazio). [24]

 

     Art. 30. (Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 in materia di aree naturali protette da ultimo modificato dall'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14). [25]

 

     Art. 31. (Disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali).

     1. Per l'anno 1999, il piano degli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1 primo comma, lettera b) della l.r. 21/1984, modificata dalla legge regionale 17 maggio 1985, n. 71, è finalizzato, prioritariamente, al completamento di opere o loro stralci funzionali già finanziate con precedenti provvedimenti da parte della Regione Lazio, per consentirne la piena fruibilità. Il piano deve prevedere l'elenco delle opere e l'importo presunto a carico della Regione per ciascuna di queste. La concessione del contributo è disposta, successivamente all'adozione del piano, con deliberazione di Giunta regionale, subordinatamente:

     a) alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;

     b) all'impegno da parte del beneficiario:

     1) a garantire la copertura finanziaria dell'opera per la quota parte eventualmente non coperta dal contributo regionale;

     2) ad assumersi ogni maggior onere derivante da fatti non previsti e non prevedibili, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo;

     3) alla realizzazione dell'intervento in conformità con la legislazione vigente in materia di lavori pubblici, protezione ambientale e sicurezza del lavoro;

     4) all'inalienabilità dell'immobile su cui si effettua l'intervento oggetto del contributo ed al mantenimento della sua destinazione d'uso per un periodo di almeno dieci anni dalla sua entrata in funzione, salvo la preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale.

     2. A decorrere dall'anno 2000, per il piano concernente gli interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, e successive modificazioni, la Regione concorre alla realizzazione dei suddetti interventi partecipando alla spesa fino ad un massimo del settanta per cento dell'intero costo dell'opera. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l'accensione di un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percentuale [26].

     3. Per il completamento del Centro culturale "Carlo Levi" del comune di Genzano di Roma, in considerazione della rilevanza dell'iniziativa, oggetto di precedenti contributi con la l.r. 21/1984, per l'anno 1999 è concesso un contributo pari al 70 per cento della rata di ammortamento del mutuo necessario per il completamento dell'opera, per un massimo di lire 4 miliardi e 800 milioni di investimento.

     4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è istituito il cap. 32139 denominato "Concorso della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui concernenti interventi per lo sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale" (l.r. 21/1984) con uno stanziamento di lire 250 milioni per l'anno 1999 e lire 1 miliardo per gli anni 2000, 2001 e successivi.

 

     Art. 32. (Destinatari del concorso regionale agli interessi sui mutui concessi dall'Istituto di credito sportivo previsto dall'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12). [27]

 

     Art. 33. (Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 concernente contributi alla università "La Sapienza" e all'Istituto pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta"). [28]

 

     Art. 34. (Criteri e modalità per erogare contributi per favorire la ricollocazione dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili).

     1. Per l'anno 1999 la Giunta regionale, fatte salve le eventuali integrazioni del fondo nazionale, di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, previste per la erogazione dei sussidi dovuti ai lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, con propria deliberazione fissa i nuovi criteri per destinare le risorse finanziarie per favorire la ricollocazione dei lavoratori destinatari della disciplina transitoria ex articolo 12 del d.lgs. 468/1997, e stabilisce le modalità di presentazione delle richieste di contributo.

     2. Per l'erogazione di detti contributi valgono comunque le seguenti priorità:

     a) incentivi a società di capitale, a cooperative ed a consorzi artigiani a condizioni che occupino lavoratori già impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 468/1997;

     b) incentivi a soggetti che, attuando l'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 assumono forza lavoro già impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilità;

     c) incentivi ad imprese private che concorrono a realizzare, con il maggior impiego di unità lavorative, il piano di imprese laddove il partner individuato nel piano stesso impiegasse meno unità di quelle previste;

     d) incentivi ad imprese private che assumono forza lavoro impegnata nei progetti di lavori di pubblica utilità in misura superiore a quella prevista dagli originari piani d'impresa.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le economie sui fondi stanziati sui capitoli 24129 e 24130 che si determinano al 30 giugno 1999.

     4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede alla quantificazione delle economie di cui al comma 3 ed al loro trasferimento, nei limiti degli importi necessari al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, al capitolo n. 24133 denominato "Spese per la ricollocazione in lavoro stabile dei disoccupati già utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468" che viene istituito "per memoria" nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999.

     5. Per il 1999 le domande per l'accesso ai contributi di cui al. comma 2 devono essere presentate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 15 settembre 1999.

     6. Al fine di affrontare con tutte le risorse disponibili la crisi occupazionale, gli importi che dovessero ancora risultare disponibili sui predetti capitoli 24129 e 24130 dopo il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono essere destinati agli interventi di cui al Capo II, al Capo V ed all'articolo 12 della l.r. 29/1996. Al trasferimento delle predette disponibilità sugli specifici capitoli della l.r. 29/1996 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 35. (Modificazioni concernenti il contributo per l'incentivazione del lavoro autonomo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29).

     1. Il contributo previsto "nella misura massima di quindici milioni" dall'articolo 12 della l.r. 29/1996 è elevato alla misura massima di "18 milioni".

     2. Il 50 per cento dello stanziamento sul capitolo 24128 "Spese per la concessione di contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo" per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 12 è prioritariamente riservato ai progetti che scaturiscono dalla gestione delle vertenze affrontate dalla competente struttura dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro.

     3. La richiesta di anticipazione dell'indennità di mobilità da parte del lavoratore che richiede anche l'indennità di cui all'articolo 12 della l.r. 29/1996 deve essere stata presentata non oltre un anno prima della richiesta dell'intervento regionale.

 

     Art. 36. (Determinazione della spesa storica prevista dall'articolo 37 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale).

     1. La spesa storica prevista dall'articolo 37, comma 1, della l.r. 30/1998 deve intendersi, per l'anno 1999, pari allo stanziamento iscritto al capitolo 43101 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998. Per gli esercizi successivi la spesa storica è stabilita con atto della Giunta regionale sulla base dello stanziamento iscritto nel capitolo 43118.

     2. I contratti di servizio di cui all'articolo 24 della l.r. 30/1998, stipulati dai comuni per i servizi il cui corrispettivo è a carico del fondo regionale dei trasporti, devono prevedere una percorrenza non inferiore a quella contenuta nell'atto della Giunta regionale di ripartizione dei fondi ai sensi del comma 1.

     3. Ove la percorrenza risulti inferiore a quella prevista dal comma 2, la Regione provvede a ridurre proporzionalmente l'ammontare della spesa storica relativa al comune interessato. A tal fine i comuni apportano le relative modifiche ai contratti di servizio posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Su richiesta della Regione, i comuni provvedono ad effettuare, nei confronti delle aziende concessionarie, i recuperi, sugli importi dei corrispettivi previsti dai contratti di servizio, delle somme relative a conguagli negativi riferiti ad anticipazioni erogate negli anni precedenti al 1999, ai sensi della legge regionale 21 settembre 1982, n. 42.

 

     Art. 37. (Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di trasporto pubblico locale).

     1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/1998, è abrogata.

     2. [29].

     3. [30].

     4. [31].

     5. [32].

 

     Art. 38. (Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1993, n. 2 concernente l'abitato storico del comune di Calcata (VT)). [33]

 

     Art. 39. (Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 39 in materia di commissione regionale unica per la salute mentale). [34]

 

     Art. 40. (Modificazioni all'articolo 11 della legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 concernente la revoca dei contributi per la riqualificazione delle strutture commerciali e di ristorazione in occasione del Giubileo del 2000).

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 44/1998 è abrogata.

     2. [35].

 

     Art. 41. (Autorizzazione alla FI.LA.S. al trasferimento di risorse finanziarie al fondo di cui alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 25).

     1. La FI.LA.S. è autorizzata a trasferire una quota pari a lire 600 milioni dal fondo speciale già attribuito ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 28 al fondo speciale già attribuito ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1995 per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 per consentire di completare i programmi insediativi industriali di tipo ambientale.

 

     Art. 42. (Termine di efficacia dei vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale).

     1. Agli effetti della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.

     2. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della l.r. 13/1997; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della l.r. 13/1997.

 

     Art. 43. (Incentivi per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive).

     1. Per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione attraverso l'istituzione dello sportello unico, la Regione, considerato l'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, può, nella fase di sperimentazione, contribuire al finanziamento necessario all'istituzione dello sportello da parte dei comuni facenti parte di aree omogenee, caratterizzate da crisi economica, ed interessate da strumenti di programmazione negoziata quali il patto territoriale di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica 21 marzo 1997.

     2. Lo stanziamento previsto in lire 800 milioni per l'insieme delle operazioni necessarie all'avvio dell'espletamento delle funzioni è iscritto al capitolo 22154 del bilancio regionale dell'esercizio 1999 denominato "Contributi ai comuni per l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive".

     3. Le modalità ed i criteri per la concessione del finanziamento sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 44. (Dilazione dei pagamenti relativi a prestiti erogati dalla Regione ai comuni in materia di edilizia economica e popolare).

     1. Nei casi di prestiti regionali erogati ai comuni ai sensi della legge regionale 12 giugno 1975, n. 73, gli enti interessati che ne facciano richiesta possono estinguere le obbligazioni di restituzione delle rate di ammortamento scadute e non pagate, mediante la corresponsione di quanto dovuto in una o più rate annuali posticipate, in misura comunque non superiore a cinque rate annuali, da accordarsi con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi moratori, in misura legale, decorrenti dalla data di scadenza del termine stabilito per il pagamento di ogni singola rata.

     3. Modalità, termini di pagamento e importi da restituire sono determinati con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 1.

     4. I comuni decadono dal beneficio della dilazione qualora non provvedano, secondo quanto stabilito al comma 2, al pagamento delle rate scadute.

 

     Art. 45. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 in materia di subdelega ai comuni di funzioni amministrative). [36]

 

     Art. 46. (Disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale).

     1. [Allo scopo di dare attuazione alle direttive comunitarie del Consiglio 85/337/CE del 27 giugno 1985 e 97/11/CE del 3 marzo 1997 concernenti la "Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati", nelle more dell'emanazione della legge regionale di disciplina in materia, tale valutazione è effettuata secondo le condizioni, i criteri e le norme tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 costituente "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale", ed agli allegati delle citate direttive comunitarie] [37].

     2. [L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali] [38].

     3. [39].

     4. La deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1998, n. 3099 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 47. (Modificazioni alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, in materia di aree naturali protette regionali, da ultimo modificata dall'articolo 43 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. Disposizioni transitorie).

     1. [40].

     2. [41].

     3. [42].

     4. [43].

     5. [44].

     6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consorzi di gestione previsti dall'articolo 39, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni e qualora non siano già insediati i consigli direttivi dei nuovi enti di gestione, la Giunta regionale nomina commissari liquidatori con il compito di assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione dei consorzi stessi. Gli organi dei consorzi di gestione sono sciolti con effetto dalla data di insediamento dei commissari liquidatori.

     7. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 6 i commissari liquidatori trasmettono alla Giunta regionale:

     a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;

     b) il bilancio di liquidazione;

     c) l'elenco del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere altresì evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste.

     8. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 7, attribuisce agli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli direttivi, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi.

     9. Qualora i consigli direttivi degli enti di gestione previsti dall'articolo 39, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni si siano già insediati, gli stessi trasmettono alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 7. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta [45].

     10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 9, attribuisce agli enti previsti dallo stesso comma la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi, con effetto dalla data di insediamento dei rispettivi consigli direttivi.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano altresì all'ente istituito ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, al fine dell'attribuzione all'ente stesso della titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al comune di Roma relativo alla gestione delle aree naturali protette di cui al medesimo articolo 40, comma 1.

     12. Ai fini della corresponsione dell'indennità ai commissari liquidatori e ai commissari ad acta, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per i commissari straordinari e per i commissari ad acta dagli articoli 17, comma 4 e 22, comma 3 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27.

 

     Art. 48. (Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio). [46]

 

     Art. 49. (Stanziamento per l'istituzione di borse di studio da parte dell'Istituto A.C. Jemolo).

     1. Al fine di consentire all'Istituto di studi giuridici del Lazio A.C. Jemolo l'istituzione di borse di studio, secondo quanto previsto alla lettera e) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, è predisposto uno stanziamento di lire 500 milioni sul capitolo 12101 riducendo di pari importo il capitolo 16310.

 

     Art. 50. (Interpretazione autentica concernente la decorrenza delle funzioni conferite in materia di trasporto pubblico locale).

     1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali di cui alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, già in atto per effetto di precedenti leggi statali e regionali, l'esercizio delle altre funzioni conferite dalla stessa legge regionale, ove non sia espressamente prevista una specifica decorrenza, deve intendersi operante dalla data di esecutività dei provvedimenti indicati dall'articolo 15 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, stante il combinato disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dell'articolo 39 della citata l.r. 30/1998, salva diversa intesa tra Regione ed enti locali interessati.

 

     Art. 51. (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea).

     1. In attesa della adozione da parte della Regione della legge di riordino in materia di autoservizi pubblici non di linea, sono delegate alle province competenti per territorio le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi di noleggio da rimessa ed ai servizi da piazza. L'esercizio di tali funzioni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. [47].

 

     Art. 52. (Istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica).

     1. La Regione Lazio istituisce un fondo straordinario di lire 10 miliardi per l'edilizia scolastica per favorire la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene per finanziare i programmi di intervento e i progetti approvati dalle amministrazioni provinciali del Lazio.

     2. L'utilizzo del fondo viene ripartito nel triennio 1999-2001 secondo le seguenti modalità:

     a) un miliardo per il 1999;

     b) 5 miliardi per il 2000;

     c) 4 miliardi per il 2001.

     La Giunta regionale provvede, sulla base della popolazione studentesca di ciascuna delle province del Lazio, a deliberare i limiti di richiesta di finanziamento per ogni provincia.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio pluriennale per il 1999 il capitolo 32107 denominato: "Fondo straordinario per l'edilizia scolastica".

 

     Art. 53. (Aumento numero unità da assumere per esigenze dell'ufficio stampa e pubbliche relazioni).

     1. Per le esigenze del comitato di redazione da istituire per la gestione del sito "internet" regionale il numero massimo di sette unità stabilito dal comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 è elevato a dieci.

 

     Art. 54. (Finanziamento al progetto "reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso").

     1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei pazienti "post-comatosi", la Regione Lazio sostiene, in via sperimentale, il progetto denominato "Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post-comatoso", presentato dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Lucia in collaborazione con l'associazione di volontariato ONLUS "Arco 92" e con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza S. Michele di Roma.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito il capitolo di spesa n. 42145 denominato «Finanziamento all'Istituto Santa Lucia per il progetto "Reintegrazione familiare supervisionata del paziente post- comatoso"», con lo stanziamento per il 1999 di lire 200 milioni.

 

     Art. 55. (Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di pianificazione territoriale).

     1. In attesa dell'emanazione della legge regionale sul governo del territorio ed anche in assenza del quadro di riferimento territoriale regionale, le province possono adottare il piano territoriale provinciale di coordinamento, di seguito denominato piano, secondo le procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

     2. Lo schema di piano, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul bollettino ufficiale della Regione e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.

     3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, in libera visione al pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa tutti i soggetti interessati possono presentare alla provincia osservazioni sullo schema di piano.

     4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, la provincia adotta il piano modificandolo, eventualmente, sulla base delle osservazioni accolte e predispone una relazione contenente le controdeduzioni sulle osservazioni presentate.

     5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la provincia trasmette il piano, corredato dalla relazione e dalle osservazioni presentate. alla Giunta regionale per la verifica di compatibilità con il quadro di riferimento territoriale regionale e con gli eventuali strumenti di pianificazione territoriale di settore. Qualora il quadro di riferimento territoriale regionale non sia stato ancora approvato, la Giunta regionale effettua la verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 della legge 142/1990 e successive modificazioni. L'assessorato competente in materia urbanistica procede all'istruttoria tecnica e trasmette il piano alla prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

     6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del piano, la Regione promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Presidente della provincia interessata o l'assessore da lui delegato, la prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale che esprime in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti, al fine di definire il procedimento di verifica.

     7. In sede di prima riunione della conferenza dei servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul piano sia richiesta la valutazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo decorso dall'adozione della deliberazione consiliare di variazione del quadro di riferimento territoriale regionale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 9.

     8. Nel caso in cui il piano contenga elementi di difformità rispetto al quadro di riferimento territoriale o rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale, nella stessa sede si procede all'adeguamento del piano.

     9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano valutate positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il piano al Consiglio regionale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del quadro di riferimento territoriale o degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede all'adeguamento del piano ai sensi del comma 8.

     10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di conclusione del procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai sensi dei commi 8 e 9 è assunta dal Presidente della Regione.

     11. La determinazione della conferenza di adeguamento del piano difforme rispetto al quadro di riferimento territoriale regionale o agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il controllo sostitutivo ai sensi della normativa vigente.

     12. Il piano definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BUR e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il piano acquista efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

     13. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del piano entro il termine di un anno dalla pubblicazione del piano. Qualora tale termine decorra inutilmente, la Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente.

     14. A decorrere dalla data di approvazione del piano e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei comuni al piano stesso, si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/1952 e successive modificazioni.

     15. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modificazioni.

 

     Art. 56. (Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 concernente la pianificazione paesistica e la tutela dei beni ed aree sottoposti a vincolo).

     1. [48].

     2. [49].

     3. [50].

     4. [51].

     5. [52].

     6. [53].

     7. [54].

     8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede all'individuazione dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, da escludere ai soli fini paesaggistici dal vincolo di cui all'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modificazioni.

 

     Art. 57. (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 concernente: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco").

     1. [55].

     2. [56].

     3. [57].

 

     Art. 58. (Modificazioni all'articolo 42 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente la proroga dei termini per la conclusione dei lavori relativi ai programmi di viabilità ed acquedotti rurali). [58]

 

     Art. 59. (Modificazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9 concernente il comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica).

     1. [59].

     2. Il secondo comma dell'articolo 7 della l.r. 9/1983, modificato dal comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 14/1998 è abrogato. Il capitolo 11419 dello stato di previsione della spesa è dotato di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001.

     3.[60].

     4. L'articolo 14 della l.r. 14/1998 è abrogato.

     5. L'articolo 40 della l.r. 11/1997 è abrogato.

 

     Art. 60. (Modificazioni all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 in materia di beni e servizi culturali del Lazio). [61]

 

     Art. 61. (Interventi di naturalizzazione del Giardino di Ninfa).

     1. La Regione Lazio, tenuto conto dell'alto valore ambientale e della singolarità e pregio del Giardino di Ninfa (LT), partecipa per favorire l'intervento di naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e il ripristino della flora pontina sulla base del progetto presentato dalla Fondazione Roffredo Caetani.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono: interventi di naturalizzazione; costi per la funzione ed il monitoraggio; rilievi, analisi e studi, progettazione dei testi di pannelli e del materiale didattico; progettazione esecutiva e direzione dei lavori.

     3. La Giunta regionale valuta la rispondenza del progetto presentato dalla Fondazione Caetani rispetto agli interventi di cui al comma 2 e delibera, su proposta dell'assessorato competente in materia di ambiente, l'ammissione al finanziamento.

     4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di lire 1 miliardo per la realizzazione del progetto della Fondazione Caetani per la creazione di ambienti umidi e ripristino flora pontina. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 52310, appositamente istituito, dal titolo: "Contributo per la realizzazione dell'intervento di naturalizzazione attraverso la creazione di ambienti umidi e ripristino flora umida (Ninfa 2)".

 

     Art. 62. (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1982, n. 4, concernente provvidenze in favore di popolazioni dell'Alto Reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979).

     1. L'articolo 1 della l.r. 4/1982, va interpretato nel senso che per gli "interessati che non abbiano in precedenza richiesto alcun beneficio" di cui alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 17, debbono intendersi coloro che non abbiano in precedenza presentato alcuna domanda di contributo, ovvero coloro che l'abbiano presentata per una singola tipologia d'intervento tra quelle previste dall'articolo 2, lettere b) e c) della citata l.r. 17/1981.

 

     Art. 63. (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1998, n. 18 concernente interventi per i comuni della provincia di Rieti colpiti da eventi sismici). [62]

 

     Art. 64. (Estensione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 concernente norme sul comando e inquadramento del personale comandato).

     1. Le disposizioni di cui alla l.r. 1/1998 sono estese al personale comandato in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1998.

 

     Art. 65. (Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali).

     1. La Regione Lazio promuove interventi per sostenere l'avvio di azioni sperimentali di valorizzazione integrata di aree intercomunali sprovviste di adeguate infrastrutture di servizio al turismo al fine di rendere possibile l'avvio di nuove iniziative locali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 avvengono di concerto con i comuni interessati e gli enti istituzionalmente competenti in materia di tutela e conservazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici e di sostegno alla promozione di nuova impresa.

     3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio le aree oggetto dell'intervento di cui al comma 1.

     4. La spesa per l'esercizio finanziario 1999 è quantificata in lire 1 miliardo da iscrivere al capitolo n. 44240 che si istituisce nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione "Interventi per la valorizzazione integrata di aree intercomunali". Per gli anni successivi si provvede con la relativa legge regionale di bilancio.

 

     Art. 66. (Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 53 concernente l'Istituto zooprofilattico. Istituzione e finanziamento delle sezioni di Frosinone e Latina).

     1. [63].

     2. [64].

     3. Per le procedure di istituzione e per il finanziamento delle sezioni provinciali di Frosinone e Latina dell'Istituto zooprofilattico si applicano le disposizioni della l.r. 53/1994.

 

     Art. 67. (Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 1996, n. 51, modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 31, concernente interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile).

     1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 51/1996 è abrogata.

     2. [65].

     3. [66].

     4. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 51/1996 è abrogato.

     5. [67].

     6. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 51/1996 è abrogato.

     7. [68].

     8. [69].

 

     Art. 68. (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 concernente interventi per il pluralismo dell'informazione e per il sostegno all'editoria). [70]

 

     Art. 69. (Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 in materia di polizia forestale).

     1. L'articolo 7 dell'allegato A alla l.r. 4/1999 è così integrato:

     "In considerazione delle diverse caratteristiche orografiche e climatiche presenti nel territorio regionale l'ente destinatario del conferimento delle funzioni può autorizzare variazioni ai periodi di taglio non superiori a quindici giorni.".

     2. Prima del numero 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla l.r. 4/1999 è inserito il seguente:

     "01. Nei boschi cedui è vietato il pascolo del bestiame ovino e suino nei tre anni successivi al taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 2 metri, e del bestiame bovino ed equino nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto l'altezza di 4,5 metri.".

     3. Al punto 1 dell'articolo 24 dell'allegato A alla l.r. 4/1999 le parole: "nei boschi coetanei, fustaie e cedui" sono sostituite dalle seguenti: "nelle fustaie".

 

     Art. 70. (Disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali).

     1. Le aziende sanitarie locali devono contabilizzare le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di lavoro di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

     1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nell’apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;

b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica veterinaria [71].

     2. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività di tutte le strutture del dipartimento di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e sono tassativamente vincolate a tale fine. [72]

     2 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, inoltre, su apposito capitolo di entrata, le somme derivanti dalle prestazioni di medicina legale erogate a favore dei privati e delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nel tariffario di cui al comma 1 bis, quali in particolare:

     a) gli accertamenti in ordine all'incapacità temporanea al lavoro, ivi comprese le prestazioni di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

     b) gli accertamenti ambulatoriali per irreperibilità del lavoratore nei giorni feriali. [73]

     2 ter. Le somme di cui al comma 2 bis incrementano il budget economico finanziario, costituito con le risorse del fondo sanitario regionale, destinato alla gestione delle attività delle strutture di medicina legale dell'azienda sanitaria che ha effettuato gli accertamenti di cui allo stesso comma e sono tassativamente vincolate a tale fine. [74]

 

     Art. 71. (Procedimenti di verifica dell'operato dei direttori generali ASL).

     1. Ad integrazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, e dalle leggi regionali 16 giugno 1994, nn. 18 e 19 e successive modificazioni, si inserisce tra i criteri di valutazione dell'operato dei direttori generali delle ASL anche una verifica sul rapporto esistente nel territorio di competenza tra il tasso di insediamenti produttivi e la percentuale di incidenti sui luoghi di lavoro che si verificano nel periodo preso in considerazione.

     2. Si demanda all'assessorato competente in materia di salvaguardia e cura della salute la verifica dei dati necessari all'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 72. (Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 concernente manifestazioni fieristiche). [75]

 

     Art. 73. (Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 e dalla legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 in materia di salvaguardia delle coste marine e delle rive dei laghi).

     1. [76].

     2. [77].

 

     Art. 74. (Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone).

     1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere arti e manifestazioni per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita artistica e culturale, è autorizzata a promuovere la costituzione, in collaborazione con il comune di Frosinone, la provincia di Frosinone, l'Università di Cassino, della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone", con personalità giuridica di diritto privato.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione della Biennale, a condizione che lo statuto della Biennale preveda nell'ambito del consiglio di amministrazione due componenti designati dal Consiglio regionale e tre componenti designati rispettivamente dalla provincia di Frosinone, dal comune di Frosinone e dall'Università di Cassino, nell'ambito di eminenti personalità della cultura ciociara.

     3. E' autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni a favore della "Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone".

     4. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 44375, di nuova istituzione, denominato: "Contributo alla Biennale di arte e cultura delle due Europe di Frosinone".

 

     Art. 75. (Modificazioni alla legge regionale 23 settembre 1991, n. 59 concernente l'Istituto di studi musicali di Latina).

     1. [78].

     2. [79].

 

     Art. 76. (Modificazioni alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 concernente attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente). [80]

 

     Art. 77. (Contributi finanziari per il completamento lavori ed opere relativi ai comuni di Artena, Palestrina e Lariano).

     1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21, riconosce al comune di Artena (RM) il contributo di lire 90 milioni per completamento lavori di ristrutturazione del cinema della Parrocchia S. Stefano Protomartire sito nel territorio del comune, opera già prevista per un importo di lire 100 milioni dalla deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1992, n. 591, a seguito della quale è stato erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 10 milioni per i lavori che sono stati già appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 90 milioni grava sul capitolo 32137 dell'esercizio finanziario 1999.

     2. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 10 maggio 1990, n. 48, riconosce al comune di Palestrina (RM), il contributo di lire 450 milioni per il completamento della rete idrica e fognante, opera già prevista per un importo di lire 500 milioni dalla deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 1992, n. 10202 a seguito della quale è stato erogato il 10 per cento pari a lire 50 milioni per i lavori che sono stati già appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 450 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio finanziario 1999.

     3. La Regione Lazio, ai sensi della l.r. 48/1990, riconosce al comune di Lariano (RM), il contributo di lire 180 milioni per il completamento della rete idrica e fognante, opera già prevista per un importo di lire 200 milioni dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1994, n. 10752, a seguito della quale è stato erogato il 10 per cento pari a lire 20 milioni per i lavori che sono stati già appaltati ed in corso di ultimazione. La spesa di lire 180 milioni grava sul capitolo 51305 dell'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 78. (Incentivi alle imprese per lo sviluppo economico).

     1. Nell'ambito del decentramento in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a supporto finanziario del processo di delega regione-province, nel campo specifico dello sviluppo economico, al capitolo 22157 del bilancio regionale relativo all'esercizio 1999 è iscritta la somma di lire 1 miliardo, 500 milioni per il 1999 e lire 500 milioni per il 2000, destinata alla provincia di Roma per l'attuazione dei compiti decentrati in materia di incentivi alle piccole e medie imprese nel settore del credito e per la creazione di servizi territoriali alle imprese di interesse sovracomunale d'intesa con i comuni.

 

     Art. 79. (Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini).

     1. La Regione Lazio, allo scopo di promuovere manifestazioni culturali legate al cinema, e per agevolare la partecipazione di ogni ceto alla vita culturale, è autorizzata a promuovere la costituzione, in collaborazione con il comune di Roma, la XIII circoscrizione e la provincia di Roma, del "Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini" avente personalità giuridica di diritto privato.

     2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla costituzione del festival del cinema, con sede in Ostia, a condizione che lo statuto del festival preveda nell'ambito del consiglio di amministrazione due componenti designati dalla Regione Lazio e tre componenti ripartiti tra comune, circoscrizione e provincia scelti nell'ambito di eminenti personalità della cultura.

     3. E' autorizzata per l'anno 1999 la concessione di un contribuito straordinario di lire 300 milioni a favore del "Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini".

     4. La spesa di lire 300 milioni di cui al comma 3 è imputata al capitolo n. 23130 di nuova istituzione denominato: "Contributo al Festival internazionale del cinema del mare dedicato a Federico Fellini" con lo stanziamento di pari importo.

 

     Art. 80. (Contributo finanziario al consorzio ASI Roma Latina).

     1. Per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria del Consorzio ASI Roma Latina, per gli agglomerati di Castel Romano, Santa Palomba, Aprilia, Cisterna, Latina Scalo, Pontinia e per le attrezzature di aree riservate agli insediamenti di piccole e medie imprese ed artigiani è autorizzato uno stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1999.

     2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo n. 22166 di nuova istituzione denominato: "Contributo al Consorzio ASI Roma Latina per completamento opere di urbanizzazione primaria".

 

     Art. 81. (Concorso della Regione al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma, PRUSST).

     1. Al fine di concorrere con l'amministrazione provinciale di Roma alla realizzazione degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio della provincia di Roma (PRUSST), nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 1999 è istituito il capitolo n. 32450 denominato: "Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi connessi con il programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio nella provincia di Roma (PRUSST)" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1999.

 

     Art. 82. (Disposizioni in materia di associazioni giovanili). [81]

     1. La Regione, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto, nel rispetto degli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione e delle finalità istituzionali, promuove, favorisce e sostiene le comunità giovanili quali strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alle stesse il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

     2. Le comunità giovanili sono aperte a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori, gli studenti universitari e ai giovani fino a trentacinque anni di età senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale [82].

     3. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente che non abbiano fini di lucro e che perseguono le finalità di cui al comma 1 attraverso:

     a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

     b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

     c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

     4. Le comunità giovanili possono essere promosse da:

     a) enti pubblici, singoli o associati;

     b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati, nei cui statuti siano previste le finalità di cui al comma 1;

     c) autogestioni il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 6. Il regolamento è valutato contestualmente al progetto e forma parte integrante della valutazione dello stesso.

     5. La Regione concede:

     a) finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui al comma 7, della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c), per [83]:

     1) le iniziative concernenti le attività di cui al comma 3;

     2) il recupero, il riadattamento e la sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private da destinarsi a sede di comunità giovanili;

     b) l'uso a titolo gratuito degli immobili di proprietà regionale, vincolato all'autorecupero.

     6. Per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 4 presentano domanda entro il 31 maggio all'assessorato competente in materia di rapporti istituzionali, corredata da apposito progetto in cui siano evidenziate le finalità di cui al comma 1 [84].

     7. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di rapporti istituzionali, stabilisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai soggetti di cui al comma 4 [85].

     7 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione e previa ricognizione effettuata dalle strutture competenti, provvede ogni anno all'individuazione delle comunità giovanili che operano con continuità e che abbiano stabilito un consolidato legame con il territorio di riferimento, che dispongano già di una sede operativa e che svolgano quotidiana attività di aggregazione sociale. Con il medesimo provvedimento la Giunta determina, nell'ambito dello stanziamento annuale, la quota da destinare alle iniziative di cui al presente comma, che comunque non può superare il 40 per cento delle disponibilità nonché il contributo relativo da assegnare ai soggetti individuati. La deliberazione di cui al comma 7 è adeguata alle disposizioni di cui al presente comma nei termini e con le procedure in esso previste per l'adozione. [86]

     8. I soggetti di cui al comma 4 destinatari di finanziamenti regionali possono stipulare convenzioni anche con altri soggetti pubblici o privati [87].

     9. E' istituito il capitolo n. 28185 con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 1999, 1 miliardo per l'anno 2000 e 1 miliardo per l'anno 2001 nel bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: "Contributi regionali per il funzionamento delle comunità giovanili".

 

     Art. 83. (Partecipazione a Linee Laziali S.p.A.).

     1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico regionale su gomma, la Regione Lazio promuove la costituzione della società "Linee Laziali S.p.A.", derivante dalla scissione e cessione del ramo di azienda gomma del CO.TRA.L., anche ai fini della sua trasformazione per gli effetti del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e secondo quanto previsto dal comma 51 e seguenti dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 e per migliorare la mobilità extraurbana attraverso il riassetto dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, la Regione provvede, con successivi provvedimenti, ad integrare il trasporto su gomma con i servizi su ferro, attualmente in concessione.

     3. La Regione Lazio partecipa alla società Linee Laziali S.p.A. con la sottoscrizione del 50 per cento del capitale sociale, ovvero anche oltre tale misura nel caso in cui gli enti locali non sottoscrivessero le quote loro riservate [88].

     4. Lo statuto della società Linee Laziali S.p.A. deve essere conforme allo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale.

     5. L'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 grava sul capitolo 43230 che viene istituito nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1999 con lo stanziamento di lire 11 miliardi e che assume la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio a Linee Laziali S.p.A.".

     6. All'onere previsto per l'esercizio finanziario 1999 in lire 11 miliardi si fa fronte mediante riduzione di pari importo sul capitolo 49002, lettera b), del bilancio di previsione dell'esercizio 1999. Allo stanziamento di cassa si provvede mediante riduzione di lire 11 miliardi del capitolo 16325 del bilancio di previsione 1999.

     7. Fino alla stipula del contratto di servizio con la nuova società Linee Laziali S.p.A. alla quale verrà affidata la gestione del ramo su gomma derivante dalla scissione del Consorzio CO.TRA.L. sulla base del procedimento già avviato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, il ramo stesso continuerà ad essere gestito, in proroga, dall'attuale concessionario, mediante contabilità separata ed in conformità ad apposito contratto di servizio ponte, previa deliberazione della Giunta regionale.

     8. La Giunta regionale del Lazio, per le agevolazioni tariffarie concesse sino al 31 dicembre 1998 in base alle norme abrogate di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 52, ed all'articolo unico della legge regionale 23 giugno 1983, n. 44, ed alla legge regionale 1 agosto 1989, n. 52, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico regionale concede al CO.TRA.L. un ulteriore contributo di lire 202 miliardi.

     9. La Regione, in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma sottoscritto il 17 febbraio 2000 con il Comune di Roma e le Province di Rieti e Viterbo, al fine di consentire al COTRAL, oggi Linee Laziali S.p.A., di disporre immediatamente della somma di lire 202 miliardi previsti dalla l.r. 6/1999, autorizza le Linee Laziali S.p.A. a contrarre un mutuo ventennale di un importo fino ad un massimo di lire 202 miliardi rapportato al tasso Interest Rate Swap (IRS) incrementato da uno spread fino ad un massimo di lire trenta centesimi, impegnandosi a corrispondere annualmente alla stessa per venti anni l'importo della rata di ammortamento del mutuo con imputazione al capitolo numero 43109 del bilancio dell'anno 2000 e degli anni successivi [89].

     10. La domanda per ottenere il contributo di cui al comma 1, secondo le condizioni di cui al comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contenere la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in materia di agevolazioni tariffarie con conseguente rinuncia a tutte le azioni giudiziarie eventualmente in essere.

     11. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito di apposito stanziamento del bilancio di previsione, a decorrere dall'anno 2000.

     12. All'onere si provvede con il capitolo n. 43109.

     13. Tutti gli adempimenti previsti per le finalità della presente legge, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, sono posti in essere dal Presidente della Giunta regionale e, per esso, dall'assessore competente in materia di trasporti.

 

     Art. 84. (Contributo finanziario per realizzare un parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica - Subiaco).

     1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione di un parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica è istituito nel bilancio di previsione del 1999 il capitolo 32448 denominato: "Concorso regionale per la realizzazione del parcheggio adiacente al Monastero di S. Scolastica", con lo stanziamento di lire 700 milioni destinato al comune di Subiaco.

 

     Art. 85. (Censimento del patrimonio immobiliare regionale).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede ad elaborare i criteri per la predisposizione di un censimento e di un bando pubblico, da emanare entro i successivi sessanta giorni, per l'affidamento a terzi del patrimonio immobiliare regionale, per la sua alienazione e/o valorizzazione o diversa destinazione.

 

     Art. 86. (Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 e successive modificazioni in materia di indennità, rimborso spese e previdenza dei consiglieri regionali). [90]

 

     Art. 87. (Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennità ai consiglieri regionali).

     1. [91].

     2. Il testo della lettera e) dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 diviene il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 19/1995.

     3. [92].

     4. [93].

 

     Art. 88. (Decorrenza delle modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 in materia di indennità ai consiglieri regionali).

     1. Le modificazioni alla l.r. 19/1995 di cui alla presente legge hanno la medesima decorrenza prevista dall'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10.

 

     Art. 89. (Risanamento elettrodotto Civitavecchia - Roma ovest).

     1. Per il risanamento dell'elettrodotto Civitavecchia - Roma Ovest, località Pisana, che interessa la sede del Consiglio regionale, la Regione Lazio interviene per l'importo di lire 750 milioni nel 1999 e di lire 750 milioni nel 2000 iscritte nel capitolo 15107 del bilancio di previsione.

 

     Art. 90. (Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Abrogazione di norme).

     1. Dalla data di entrata in vigore delle norme che, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87 (Disciplina delle attività di formazione professionale degli operatori socio-sanitari non laureati), definiscono l'ordinamento didattico sulla formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, sono abrogate le seguenti leggi:

     a) legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 (Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari);

     b) legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17 (Modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari);

     c) legge regionale 5 aprile 1988, n. 20 (Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42 concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari" ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17);

     d) legge regionale 5 marzo 1990, n. 24 (Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);

     e) legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 (Modifica ed integrazione all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 20);

     f) legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24 (Proroga del termine per l'attività di assistente domiciliare e dei servizi tutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42).

     2. In attesa della riforma statale concernente la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, la Regione, nell'ambito del relativo ordinamento didattico, individua criteri ai fini

dell'equiparazione dell'attività di tirocinio o di lavoro svolto presso strutture pubbliche o private che operano nell'assistenza sociale o sanitaria, al programma del tirocinio e delle esercitazioni pratiche previsto per lo specifico corso formativo.

 

     Art. 91. (Modificazioni alla legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, modificata dall'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, concernente la diffusione della pratica sportiva). [94]

 

     Art. 92. (Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente rimborso spese ai consiglieri regionali). [95]

 

     Art. 93. (Disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23).

     1. Le domande per l’ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale. Il termine assegnato per la presentazione delle domande per l’ammissione a benefici e provvidenze non può essere inferiore a trenta giorni [96].

     2. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, in relazione ai tempi di effettiva entrata in vigore della legge stessa, può posticipare la data su proposta dell'assessore competente in materia di economia e finanze. La deliberazione è pubblicata nel primo bollettino ufficiale della Regione successivo alla data della sua adozione] [97].

     2 bis. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano al settore del trasporto pubblico locale, al fine di garantire la continuità dei flussi finanziari in favore degli enti locali, delle aziende pubbliche o private di gestione del servizio di trasporto, nonché ai benefici e alle provvidenze erogati dal Consiglio regionale [98].

     3. Per le opere ed i lavori pubblici, le domande devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che attesta l'immediata attuabilità dell'intervento che deve essere inserito nel piano triennale dei lavori pubblici ed indica l'eventuale partecipazione, espressa in percentuale, dell'ente stesso alla spesa di realizzazione, nonché da un quadro economico di previsione stilato come prescritto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della 1. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni) e da una dettagliata relazione sui lavori da effettuare, con la relativa stima dei costi, fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta nonché di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalle leggi di settore. Le direzioni regionali competenti per materia possono considerare irrilevanti le carenze di documentazione che non impediscono l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalle legge di settore, ovvero chiedere l'integrazione di documentazione prima dell'adozione dei provvedimenti di finanziamento. Nel caso di mancato inserimento dell’intervento nel piano triennale dei lavori pubblici, il suddetto inserimento deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di richiesta di integrazione di documentazione da parte della Regione, pena la decadenza dal finanziamento. La partecipazione dell'ente alla spesa costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di percentuale. La presente disposizione non si applica agli enti dichiarati dissestati, i quali sono collocati in graduatoria immediatamente dopo quelli con partecipazione inferiore. [99]

     3 bis. La partecipazione dell’ente alla spesa non costituisce altresì, titolo di priorità per i comuni di cui all’articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), d) e e), del decreto legislativo 267/2000 la cui popolazione è calcolata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. La valutazione delle domande presentate dai suddetti comuni, è effettuata separatamente e dà luogo alla predisposizione di un'apposita graduatoria. Al finanziamento delle domande ammesse si provvede mediante una percentuale delle risorse finanziarie stanziate in bilancio per ogni programma di intervento, determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale. [100]

     3 ter. Gli enti interessati possono presentare un massimo di due ovvero quattro, nel caso di comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, domande di finanziamento di opere e lavori pubblici per ogni legge regionale che ne dispone il relativo finanziamento, indicando l’ordine di priorità delle domande stesse [101].

     3 quater. Le economie derivanti da revoche di finanziamenti effettuate entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello della concessione vengono assegnate al capitolo di competenza e concorrono, in aggiunta allo stanziamento già previsto nel capitolo, alla programmazione di nuovi finanziamenti. [102]

     4. Le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l’importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l’esecuzione di varianti in corso d’opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti rispettivamente dagli articoli 132 e 57, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche, possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d’asta, previa autorizzazione regionale. [103]

     5. Al fine di definire i finanziamenti concessi a carico dell'esercizio finanziario 1995 e precedenti, la Giunta regionale è autorizzata a consentirne la liquidazione entro i limiti dell'importo originariamente concesso, tenendo conto anche delle spese relative a varianti in corso d'opera rientranti nei limiti posti dall'articolo 25 della legge 109/1994 regolarmente approvate a norma di legge prima dell'entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415.

     6. Le domande per accedere agli stanziamenti del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, devono essere presentate, distintamente da quelle previste nel comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. E' abrogata la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23 e successive modificazioni.

 

     Art. 94. (Istituzione del fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale).

     1. Al fine di concorrere al finanziamento delle attività di, ricerca e sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale definite dal programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dai programmi di ricerca dell'Unione Europea, dai progetti finalizzati di ricerca del ministero per le politiche agricole, nonché dagli specifici interventi di rilevanza strategica previsti dal fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 204/1998, è istituito il fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale.

     2. I criteri e le modalità per il concorso della Regione al finanziamento delle attività di cui al comma 1 sono definiti in un apposito programma regionale di ricerca agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. Tale programma ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

     3. Al fine di predisporre ed aggiornare il programma di cui al comma 2, l'assessorato regionale competente in materia di sviluppo agricolo e mondo rurale può avvalersi del supporto di un tavolo di consultazione permanente composto da rappresentanti del MIPA, del MURST, del CNR, dell'ENEA, e delle maggiori istituzioni pubbliche di ricerca regionali integrate, ove ritenuto necessario, dai rappresentanti di istituzioni di ricerca private e del mondo produttivo.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sul capitolo di nuova istituzione n. 21134 denominato: "Fondo speciale per la ricerca e la sperimentazione agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale", la cui gestione operativa è affidata al settore 67 - Ufficio sperimentazione e ricerca.

     5. L'esercizio finanziario 1999 di tale nuovo capitolo è finanziato con lire 2 miliardi. La previsione di finanziamento per il 2000 e il 2001 è di lire 2 miliardi per ciascun anno.

 

     Art. 95. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Modifica la lettera a), primo comma, art. 3 della L.R. 8 novembre 1977, n. 43.

[2] Modifica la lettera c), primo comma, art. 19 della L.R. 8 novembre 1977, n. 43

[3] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37. Aggiunge le lettere o-novies) - o-septies decies) al comma 1, art. 2 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[4] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37. Aggiunge le lettere o-novies) - o-septies decies) al comma 1, art. 4 della L.R. 15 novembre 1993, n. 67.

[5] Modifica i commi 1, 2, 4, 5, 7, art. 5 della L.R. 7 agosto 1998, n. 34.

[6] Modifica il comma 6, art. 8 della L.R. 7 agosto 1998, n. 34.

[7] Modifica il comma 2, art. 9 della L.R. 7 agosto 1998, n. 34.

[8] Modifica la lettera d), comma 1, art. 9 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[9] Sostituisce il comma 1, art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[10] Modifica il comma 3, art. 36 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[11] Sostituisce il comma 3, art. 44 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[12] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[13] Sostituisce l'art. 28 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 23.

[14] Modifica il comma 1 e sostituisce i commi 2 e 3, art. 18 della L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

[15] Modifica l'art. 23 della L.R. 3 gennaio 1989, n. 1.

[16] Articolo abrogato dall’art. 64 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25.

[17] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista. Modifica i commi 2, 3, 5, 8, art. 52 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37.

[19] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 27.

[20] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6.

[21] Modifica il comma terzo, art. 6 della L.R. 3 gennaio 1986, n. 1.

[22] Modifica il comma 16, art. 8 della L.R. 3 gennaio 1986, n. 1.

[23] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 19 marzo 2008, n. 4. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della L.R. 17 luglio 1989, n. 43.

[24] Sostituisce il comma 4, art. 55 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[25] Modifica il comma 1, art. 40 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[26] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[27] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.R. 20 giugno 2002, n. 15.

[28] Modifica il titolo e gli artt. 1, 2, 3 della L.R. 12 dicembre 1987, n. 59.

[29] Modifica il comma 4, art. 8 della L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

[30] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 31 della L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

[31] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 36 della L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

[32] Modifica l'art. 39 della L.R. 16 luglio 1998, n. 30.

[33] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 4 della L.R. 19 gennaio 1993, n. 2.

[34] Sostituisce la lettera i), comma 2, art. 3 della L.R. 14 luglio 1983, n. 49.

[35] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 11 della L.R. 5 ottobre 1998, n. 44.

[36] Sostituisce la lettera m), comma 1, art. 1 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 59.

[37] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[38] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2011, n. 16.

[39] Sostituisce la lettera d), comma 4, art. 8 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[40] Sostituisce l'art. 22 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[41] Sostituisce l'art. 23 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[42] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 26 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[43] Sostituisce il comma 2, art. 39 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[44] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 40 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29.

[45] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 aprile 2000, n. 20.

[46] Aggiunge le lettere g bis) al primo comma, art. 10 e d bis) al primo comma, art. 21 della L.R. 11 luglio 1987, n. 40.

[47] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 4 dicembre 1989, n. 73.

[48] Modifica l'art. 7 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[49] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 20 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[50] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 22 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[51] Aggiunge l'art. 31 bis alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[52] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 27 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[53] Modifica l'art. 34 della L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[54] Aggiunge l'art. 36 bis alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24.

[55] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 5 della L.R. 5 agosto 1998, n. 32.

[56] Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 5 agosto 1998, n. 32.

[57] Sostituisce il comma 1, art. 21 della L.R. 5 agosto 1998, n. 32.

[58] Modifica i commi 1 e 2, art. 42 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[59] Sostituisce l'art. 5 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.

[60] Sostituisce la lettera i, primo comma, art. 4 della L.R. 8 novembre 1977, n. 43.

[61] Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter all'art. 15 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[62] Modifica il comma 2, art. 1 della L.R. 11 giugno 1998, n. 18.

[63] Sostituisce l'art. 1 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.

[64] Modifica il comma 2, art. 3 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 53.

[65] Aggiunge la lettera c bis) al comma 2, art. 2 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[66] Modifica la lettera d), comma 1, art. 3 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[67] Aggiunge la lettera b bis) al comma 1, art. 4 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[68] Sostituisce il comma 3, art. 5 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[69] Aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[70] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 13 della L.R. 7 agosto 1998, n. 36.

[71] Comma inserito dall'art. 134 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[72] Comma così sostituito dall'art. 134 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[73] Comma inserito dall'art. 134 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[74] Comma inserito dall'art. 134 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[75] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 20 della L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

[76] Sostituisce la lettera b), primo comma, art. 2 della L.R. 10 agosto 1984, n. 49.

[77] Sostituisce il terzo comma, art. 2 della L.R. 10 agosto 1984, n. 49.

[78] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 23 settembre 1991, n. 59.

[79] Modifica l'art. 4 della L.R. 23 settembre 1991, n. 59.

[80] Sostituisce il comma 4, art. 3 della L.R. 20 ottobre 1997, n. 32.

[81] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 1999, n. 24 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[82] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 18 settembre 2002, n. 32.

[83] Lettera così modificata dall'art. 45 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[84] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[85] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[86] Comma inserito dall’art. 58 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 e così modificato dall'art. 103 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[87] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[88] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 14.

[89] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 settembre 2000, n. 26.

[90] Modifica la lettera e), art. 10 della L.R. 16 marzo 1973, n. 7.

[91] Modifica il comma 1, art. 8 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[92] Modifica il comma 1, art. 12 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[93] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 13 della L.R. 2 maggio 1995, n. 19.

[94] Articolo abrogato dall’art. 44 della L.R. 20 giugno 2002, n. 15.

[95] Modifica i commi 2 e 5, art. 8 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[96] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e così modificato dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[97] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[98] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 18 settembre 2006, n. 10, già modificato dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 60 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[99] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 16 aprile 2002, n. 9, dall'art. 86 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

[100] Comma inserito dall’art. 48 della L.R. 27 febbraio 2004, n. 2, già modificato dall’art. 23 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 81 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[101] Comma inserito dall'art. 86 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 20 maggio 2009, n. 17.

[102] Comma inserito dall'art. 86 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[103] Comma modificato dall'art. 86 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2010, n. 3.