§ 6.2.37 - L.R. 22 maggio 1997, n. 11.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:22/05/1997
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [7]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45.  [35]
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52.  [39]
Art. 53.  [40]
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65.  [44]
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70.  [48]
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 


§ 6.2.37 - L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17).

(B.U. 30 maggio 1997, n. 15 - S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Relativamente all'anno finanziario 1997 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico che abbiano provveduto alle scadenze previste all'articolo 3, comma 30, della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni, a versare il tributo nella misura minima di lire 2 al chilogrammo, qualora gli stessi provvedano a corrispondere, per il periodo da gennaio a settembre 1996, il conguaglio alle misure previste dall'articolo 1 del decreto Ministero dell'Ambiente 18 luglio 1996, entro il 31 gennaio 1997.

 

     Art. 4.

     1. Il Comune di Frosinone è autorizzato a far redigere il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Conservatorio di musica "L. Refice", ad integrazione dei lotti 1/A ed 1/B già finanziati ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 73 del 1990 e successive modifiche.

     2. Le spese di progettazione di cui al comma 1 sono garantite dai fondi previsti nel bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 5.

     1. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra le strutture della Regione, e tra questa e gli enti locali che avvengano via fax, sono valide ai fini del procedimento amministrativo, solo nel caso che provengano da fax ufficialmente operanti presso i servizi di protocollo delle singole strutture e, presso tali strutture, debitamente registrati con data ed ora di trasmissione.

     2. Qualora da tali comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di soggetti esterni all'Amministrazione, prima dell'atto finale del procedimento, deve essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione.

 

     Art. 6.

     1. Per l'attuazione dei DOCUP Ob. 2 1997/1999 e Ob. 5b 1994/1999 ai fini dell'accelerazione dei tempi di definizione delle domande di contributo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, occorrenti, in base alle leggi vigenti, per la cantierabilità dei progetti proposti vengono acquisiti, di norma, attraverso la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Le unità operative di sottoprogramma previste dalla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 1995, n. 390, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1208 del 1 marzo 1995, accertano, preliminarmente all'istruttoria tecnico-economica e comunque entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande, la compatibilità degli interventi proposti con la tutela degli interessi ambientali e, in relazione alla tipologia degli interventi stessi, individuano, per i progetti pubblici quando a ciò non abbia già provveduto il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e per i progetti privati, le autorità competenti al rilascio dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed assensi necessari per la esecuzione dei lavori che debbono essere convocate alla conferenza di servizi.

     3. Per le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza di servizi si applicano i principi di cui ai commi 4 quinquies, 4 sexies, 5, 6, 7, 8, 8 bis ed 8 ter dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, introdotti con la legge 28 dicembre 1995, n. 549. Detti principi si applicano anche alla conferenza di servizi per i progetti proposti da soggetti privati, per quanto compatibili.

     4. L'amministrazione pubblica titolare del progetto presentato convoca direttamente la Conferenza di servizi nel rispetto delle norme di cui al comma 3, ovvero ne richiede la convocazione, fornendo il numero necessario di copie conformi degli elaborati tecnici progettuali, all'autorità regionale competente che provvede seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di convocazione.

     5. Per gli altri progetti la Conferenza di servizi è convocata dal dirigente regionale del settore competente per materia su proposta del responsabile del procedimento amministrativo o, in caso di inerzia, dal responsabile del Sottoprogramma.

     6. Per il DOCUP Ob. 5b 1994-1999 il procedimento amministrativo deve essere concluso entro centottanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. Trascorso inutilmente detto periodo, il responsabile di Sottoprogramma assegna il termine perentorio di trenta giorni ai dirigenti degli uffici interessati.

     In caso di ulteriore ritardo, il responsabile di obiettivo conferisce incarico a funzionari idonei per il completamento del procedimento.

     Le formali comunicazioni sull'esito delle domande debbono essere date entro il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento regionale di approvazione delle graduatorie; la realizzazione degli interventi finanziati deve essere avviata entro centoventi giorni dalla data della notifica del provvedimento di concessione; in caso di inadempienza, si procede alla revoca del beneficio concesso.

     7. Per il DOCUP Ob. 2 1994/1996 i progetti inseriti nella graduatoria degli ammissibili per l'annualità 1996 ma non finanziati per limiti dello stanziamento della specifica misura, vengono ammessi a finanziamento a richiesta dei beneficiari e considerati prioritari per l'annualità 1997 del nuovo DOCUP 1997/1999, purché le opere relative a detti progetti non abbiano avuto inizio nel 1996.

     I progetti presentati dagli Enti pubblici a valere sul DOCUP 1994/1996, relativamente alle misure 1.3, 3.1, per i quali è stata già espletata la gara d'appalto e non sono stati iniziati i lavori, che per mancanza di fondi sulle specifiche misure non hanno trovato copertura finanziaria, sono ammessi al finanziamento nelle rispettive misure del nuovo DOCUP 1997/1999.

     8. Ai fini e per gli effetti applicativi della procedura definita al comma 96 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Giunta regionale procede alla formazione ed al periodico aggiornamento di un elenco speciale di interventi tipologicamente riconducibili alle azioni previste dalle misure dei DOCUP Ob. 2 1997/1999 e Ob. 5b 1994/1999 suddiviso in due sezioni comprendenti rispettivamente:

     - i progetti cantierabili individuati tra quelli non finanziati per limiti di risorse inseriti nelle graduatorie già approvate;

     - altri progetti finanziati con risorse diverse dai fondi strutturali compatibili con la localizzazione e con i termini temporali previsti dalle normative comunitarie.

     9. Qualora il parco dei progetti ammissibili su una specifica misura risulti fortemente esuberante rispetto alle risorse programmate per la misura medesima nel Piano finanziario del DOCUP, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare la finanziabilità dei progetti nel rispetto delle graduatorie approvate fino ad intero assorbimento delle risorse programmate, sospendendo nelle more della eventuale riprogrammazione della spesa, la presentazione di ulteriori domande sulla misura interessata.

     9 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'attuazione dei programmi comunitari è autorizzata ad emanare disposizioni integrative per adeguare i tempi e le modalità di attuazione dei programmi medesimi agli obiettivi fissati dalle autorità nazionali e comunitarie [2].

 

     Art. 7.

     1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 8 e dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 7, è determinata in L. 60 al metro cubo di gas metano erogato.

     2. Tale aumento si applica ai consumi di gas metano erogati dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cui ai numeri 11 e 12 dell'allegato A del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993, n. 427 si applica, a decorrere dalla stessa data di cui al comma 2, l'imposta sostitutiva dell'addizionale nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

 

     Art. 8.

     1. La disciplina di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 si applica anche agli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione regionale, regolati sulla base di accordi definiti dal comma 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 9.

     1. Il termine di trenta giorni indicato al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1994 è modificato in centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione agli enti beneficiari dei finanziamenti, dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

     2. [3].

     3. Le modifiche di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di cui alla legge regionale 20 settembre 1993, n. 54, concernente "Interventi urgenti nella Provincia di Roma per lo sviluppo della Sabina Romana", come modificata dalla legge regionale n. 7 del 1994, nonché a quelle previste dalla legge regionale 19 settembre 1994, n. 48, concernente "Proroga straordinaria di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo dell'area compresa tra l'Autostrada del Sole ed il Lago di Bracciano complementare a quella della Valle del Tevere", come modificata dalla legge regionale n. 16 del 1996 e dalla legge regionale n. 59 del 1996.

 

     Art. 10.

     1. [4].

     2. [5].

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nelle stesse siano già predeterminati i singoli importi.

 

     Art. 11. [6]

 

     Art. 12. [7]

 

     Art. 13. [8]

 

     Art. 14.

     1. In attesa di un adeguamento della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 ed al fine di semplificare il procedimento amministrativo, il controllo sulle deliberazioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 50 del 1994, è soppresso. Le medesime deliberazioni sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dalla loro adozione unitamente alle deliberazioni di cui al comma 7 dello stesso articolo [9].

     2. Sono abrogati i commi 4 e 8, mentre è soppresso il riferimento al comma 4 riportato nei commi 5 e 6 dello stesso articolo 17.

     3. L'articolo 5 della citata legge regionale n. 50 del 1994 è abrogato.

 

     Art. 15.

     1. La Regione attua gli adempimenti di sua competenza previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni con la procedura di cui ai successivi commi.

     2. I Comuni segnalano ai Settori decentrati dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale competenti per territorio il verificarsi di eventi calamitosi entro il termine di cinque giorni dalla loro cessazione, precisando le località interessate, il tipo di evento calamitoso, le produzioni agricole e le strutture aziendali danneggiate.

     3. I Settori decentrati, delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entità dei danni, individuate le provvidenze da concedere e le relative richieste di spesa, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla segnalazione di cui al comma 2) trasmettono una dettagliata relazione all'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. L'Assessorato predispone le proposte di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso che la Giunta regionale delibera entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento medesimo.

     4. Le domande per beneficiare degli interventi contributivi e creditizi previsti dalla legge n. 185 del 1992 sono presentate, utilizzando gli appositi modelli ai Settori decentrati competenti per territorio entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria di eccezionalità dell'evento emanato dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

     5. I Settori decentrati provvedono, entro i sessanta giorni successivi a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad istruire le medesime secondo l'ordine cronologico di presentazione ed a trasmettere al competente Settore dell'Assessorato regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale gli elenchi delle pratiche ammesse alle provvidenze.

     6. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, ricevuti gli elenchi delle pratiche di cui al comma 5, provvede ad assegnare ai Settori decentrati competenti per territorio, ed a ripartire tra Istituti di Credito, le somme trasferite alla Regione a norma dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 185 del 1992.

     7. Nell'ambito degli interventi deliberati dalla Giunta regionale, i Settori decentrati medesimi provvedono a rilasciare i nulla-osta alla concessione dei prestiti e dei mutui di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f) della legge n. 185 del 1992, nonché ad emettere i provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e) della stessa legge.

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie ripartite per oggetto di spesa ed assegnate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in forma diretta, dal Fondo di solidarietà nazionale, mediante giroconto sul conto corrente regionale al capitolo di entrata n. 01335. Le somme così accreditate sono imputate, di volta in volta, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, sui rispettivi capitoli di spesa del bilancio regionale come sotto specificati:

     Cap. 21369 - Contributi in conto capitale per gli interventi di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettere a), b), e);

     Cap. 21373 - Concorso nel pagamento degli interessi nella rata d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettera c);

     Cap. 21375 - Concorso nel pagamento degli interessi nella rata d'ammortamento dei prestiti di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettere d) e f);

     Cap. 21382 - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui decennali di cui alla legge n. 185 del 1992, articolo 3, comma 2, lettera e).

     9. I provvedimenti relativi agli eventi calamitosi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono regolati fino alla loro definizione dalla legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57.

     10. La legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57 è abrogata.

 

     Art. 16.

     1. [Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 e gli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43] [10].

     2. I compiti attribuiti al Comitato tecnico consultivo regionale per la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola e al Comitato tecnico regionale della pesca e dell'acquacoltura sono svolti collegialmente dai dirigenti di Settore e di Ufficio competenti in materia.

 

     Art. 17.

     1. Per una maggiore utilizzazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali nel campo del risparmio energetico, dell'utilizzo delle fonti alternative di energia, nonché per la realizzazione di progetti ed iniziative volti a favorire tra le PMI del Lazio la diffusione ed il trasferimento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, l'Assessorato sviluppo economico ed attività produttive può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici e società a partecipazione pubblica nel cui oggetto sociale è prevista la realizzazione dell'attività di cui sopra.

     A tal fine può stipulare apposite convenzioni con gli stessi.

     2. Nel bilancio di previsione dell'anno 1997 è istituito il capitolo n. 22167 così denominato: "Spesa per convenzioni con Enti pubblici e privati per un migliore utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali nel campo energetico, della ricerca, della innovazione tecnologica e della loro diffusione e trasferimento tra le PMI del Lazio.

     3. E' autorizzata, per il 1997, la spesa di Lire 200 milioni.

 

     Art. 18. [11]

 

     Art. 19.

     1. La Regione, in base alle risultanze dei bilanci consuntivo 1996 e preventivo 1997 di ciascun Consorzio, per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale, concorda, con i consorzi stessi, un piano di restituzione delle somme erogate fino al dicembre 1990 a titolo di anticipazione finanziaria ai sensi della legge regionale n. 52 del 1984.

 

     Art. 20. [12]

 

     Art. 21. [13]

 

     Art. 22.

     1. [14].

     2. L'articolo 7 della legge regionale n. 51 del 1996 è soppresso.

 

     Art. 23. [15]

 

     Art. 24.

     1. In attesa dell'emananda legge regionale contenente "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", e in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 8 marzo 1975, n. 30 e dall'articolo 13 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, per il solo anno 1997 i piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

     2. [16].

 

     Art. 25. [17]

 

     Art. 26. [18]

 

     Art. 27. [19]

     1. Ai fini della semplificazione delle procedure amministrative, per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 si provvede con decreto del Presidente della Giunta, ferma restando l'applicazione dell'articolo 66 della medesima legge.

     2. [20].

 

     Art. 28.

     1. L'erogazione della somma iscritta al capitolo n. 42110 del bilancio regionale, per l'esercizio delle funzioni di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalità e criteri:

     a) una prima erogazione è pari all'ammontare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1996, per gli effetti della statuizione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22;

     b) una seconda erogazione ad esaurimento totale del fondo è ripartita sulla base di programmi che riguardino il rifinanziamento di servizi già esistenti, l'istituzione di nuovi servizi, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti istituzionalizzati e gli interventi economici a favore degli orfani.

     2. Per quanto riguarda i minori, devono essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare, nonché progetti che scaturiscano dall'attività di sperimentazione.

     3. In casi eccezionali è consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nell'impossibilità di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti.

     4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera b), è disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formula, tenute presenti le complessive esigenze finanziarie necessarie ad assicurare, ai comuni, la continuità dei servizi già avviati e la realizzazione di taluni nuovi, prendendo a base, per ciascun comune, la somma globale corrisposta con il piano dell'anno precedente, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle amministrazioni provinciali in ordine alla realizzazione di programmi di interesse provinciale, promossi e coordinati in collaborazione con i comuni nel settore dei servizi sociali.

 

     Art. 29. [21]

 

     Art. 30.

     1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per acquisizione dei beni e servizi è riservata, fino alla concorrenza massima del 5 per cento e comunque non inferiore al 4 per cento a valere sugli stanziamenti relativi al bilancio di previsione 1997 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.

 

     Art. 31.

     1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi sono delegati, per la esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di loro rispettiva competenza, ad adottare le funzioni amministrative, già trasferite o delegate alla Regione ed indicate agli articoli 11 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche.

     2. Alle Province sono altresì delegate le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere pubbliche e di pubblica utilità di spettanza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia in cui le opere sono localizzate, ivi comprese le opere di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 per le quali le province sono altresì delegate alle autorizzazioni all'accesso ed alle occupazioni temporanee e d'urgenza.

     3. Le funzioni delegate di cui al comma 1 sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente della provincia, dal Sindaco del Comune e dal Presidente dalla Comunità Montana nonché dal Presidente dei consorzi [22].

     4. Per quanto concerne le funzioni amministrative di cui al comma 1 per le opere, i servizi e gli insediamenti da realizzare nei comprensori di competenza dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, si applica la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. L'adozione dei relativi provvedimenti è delegata al Presidente della Provincia in cui gli interventi sono localizzati, su conforme richiesta dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, attestante, per le iniziative industriali, l'avvenuta assegnazione dell'area e la corrispondenza tecnico- economica ed urbanistica dell'iniziativa.

     5. Restano di competenza della Regione i procedimenti espropriativi concernenti opere pubbliche e di pubblica utilità eseguite direttamente dalla Regione, nonché le retrocessioni.

     6. Resta ferma la competenza dei Comuni ai sensi del comma terzo dell'articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     7. La delega di cui ai precedenti commi, strumentale a materie già attribuite agli enti locali territoriali, non è soggetta alle norme attuative di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, ed esplica la sua efficacia con l'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede al finanziamento delle spese relative alle funzioni delegate con le modalità di cui all'articolo 15 della citata l.r. 4/1997 ed esercita il potere di direttiva, coordinamento e vigilanza. In caso di inadempienze rispetto ai termini fissati dalla legge per l'emissione dei provvedimenti di cui alla presente delega, il potere sostitutivo è esercitato dal Presidente della Giunta regionale [23].

     8. Resta di competenza del Presidente della Giunta regionale la definizione dei procedimenti pendenti presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32.

     1. Il combinato disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 e dell'articolo 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 si applica ai procedimenti di cui all'articolo 31.

     2. [24].

 

     Art. 33. [25]

 

     Art. 34. [26]

 

     Art. 35. [27]

 

          Art. 36.

     1. Le progettazioni ed i lavori previsti dalle leggi regionali n. 60 del 1985, n. 22 del 1987, n. 67 del 1993 e successive modificazioni, in materia di opere viarie, possono essere delegate alle Amministrazioni provinciali ed ai comuni territorialmente competenti con atti della Giunta regionale.

     2. I rapporti che eventualmente insorgano tra Regione Lazio ed Ente delegato all'intervento di cui al comma 1 sono regolati con apposita convenzione stipulata tra le parti.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo e per l'approvazione dei progetti e della convenzione di cui al comma 2 si adottano leggi, norme e regolamenti vigenti anche in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67.

 

     Art. 37.

     1. Dall'anno 1994 all'anno 2000 l'aliquota minima del costo di esercizio al netto dei costi di infrastruttura, dei pubblici servizi di trasporto locale ed interregionale da coprire con i ricavi del traffico, è determinata nella misura del 35 per cento ad eccezione del trasporto pubblico urbano svolto nel Comune di Roma la cui misura è determinata come segue: dall'anno 1994 all'anno 1998 aliquota del 31 per cento, anno 1999 aliquota del 33 per cento, anno 2000 aliquota del 35 per cento.

     2. Nei limiti di stanziamento delle risorse finanziarie destinate a sostenere il trasporto pubblico locale a decorrere dall'anno 1996 e fino all'entrata in vigore del regime di contratti di servizio previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, il contributo spettante ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 ai soggetti pubblici e privati esercitanti il servizio di pubblico trasporto di persone nel Lazio e quello interregionale è determinato dal prodotto dei costi chilometrici standardizzati per le percorrenze chilometriche effettivamente svolte nell'anno di riferimento detratti i ricavi presunti del traffico. L'ammontare del contributo come sopra calcolato a favore del servizio di trasporto pubblico urbano, ad eccezione di quello di Roma, per l'anno 1997, è ridotto del 25 per cento.

     3. [28].

     4. Gli oneri figurativi relativi a soci e familiari operanti nelle Aziende di pubblico trasporto di persone sono commisurati ai costi del personale appartenente alla quinta qualifica del C.C.N.L.

Autoferrotranvieri in vigore nell'anno di riferimento. Il riconoscimento di detti oneri è condizionato alla percorrenza minima di Km. 25.000 per ciascun socio o familiare rispetto alle percorrenze globali chilometriche svolti dalle Aziende. La misura di detti oneri trova applicazione anche ai fini dell'integrazione di eventuali conguagli spettanti alle Aziende esercitanti il pubblico trasporto riferiti al periodo 1989-1995.

     5. E' abrogata ogni altra norma in contrasto con i criteri e le disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 38. [29]

 

     Art. 39.

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modifiche, sulle richieste di cui alle lettere f), g), h) ed i) del comma 1 e su quelle di cui ai punti 5 e 6 del comma 4 dello stesso articolo, la Regione provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del competente Assessore all'Urbanistica, previo parere del Settore Servizi Tecnici per la pianificazione comunale, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti decorso inutilmente detto termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, il provvedimento si definisce in Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 142 del 1990, articolo 27.

 

     Art. 40. [30]

 

     Art. 41. [31]

 

     Art. 42. [32]

 

     Art. 43. [33]

 

     Art. 44. [34]

 

          Art. 45. [35]

     [1. Gli stanziamenti disponibili per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 3 novembre 1976, n. 55 e successive modifiche sono destinati per almeno il 50 per cento alla redazione dei Piani Regolatori Generali e per la restante quota alla redazione degli altri strumenti urbanistici previsti dalla stessa legge regionale n. 55.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad individuare i comuni beneficiari dei contributi, determinandone l'importo ed assumendo il relativo impegno di spesa nel rispetto dei criteri indicati al comma 1 e all'articolo 1 della suddetta legge regionale n. 55.]

 

     Art. 46.

     1. Nelle more di approvazione della legge regionale di riordino delle comunità Montane, per i fondi trasferiti alla Regione per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si confermano le modalità di ripartizione, nonché le direttive nei modi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 26.

     2. Al fine di consentire la realizzazione dei programmi di investimento da parte delle Comunità montane per il triennio 1997/1999, sono autorizzate le spese di funzionamento e di gestione ad essi connesse, nel limite massimo della percentuale del 5 per cento limitatamente al periodo riferito al triennio 1997/1999, in aggiunta alla percentuale del 5 per cento già prevista dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72 per il reperimento integrativo dei fondi occorrenti per il funzionamento degli enti montani.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo, il capitolo 51601 recante: "Finanziamento dei piani pluriennali di intervento delle comunità montane mediante utilizzazione dei fondi attribuiti dallo Stato (legge regionale 24 giugno 1983, n. 47)" è modificato secondo quanto di seguito specificato: "Finanziamento dei piani pluriennali di investimento delle Comunità montane, ivi comprese le spese di gestione e di funzionamento ad essi connesse".

 

     Art. 47.

     1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale istituisce, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale, una commissione di studio presieduta dallo stesso Assessore e composta da:

     a) due membri designati dalla Commissione lavoro e formazione professionale;

     b) due membri della Commissione bilancio e programmazione;

     c) un rappresentante della FILAS;

     d) un rappresentante della Società per l'imprenditoria giovanile;

     e) un rappresentante della GEPI S.p.A.;

     f) un rappresentante dell'IRSPEL;

     g) un rappresentante dell'Agenzia per l'impiego;

     h) un dirigente regionale designato dall'Assessore al bilancio e alla programmazione;

     i) un dirigente designato dall'Assessore alla cultura;

     l) un dirigente designato dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato;

     m) un dirigente designato dall'Assessore risorse e tutela ambientale.

     2. La Commissione coordinata dall'Assessore alle politiche per il lavoro e alla formazione professionale, ha il compito di produrre entro centoventi giorni dalla sua istituzione, uno studio propedeutico alla costituzione di una Agenzia regionale per la formazione professionale e l'occupazione in grado di costituire un polo di riferimento e di coordinamento per la programmazione e un supporto per la realizzazione degli interventi previsti dal vigente ordinamento legislativo regionale, tenendo conto dei processi di trasferimento alla Regione delle competenze e degli strumenti per le politiche attive del lavoro e del processo, in atto, di delega alla Provincia delle competenze relative alla formazione professionale.

     3. Sulla scorta delle indicazioni emerse dalla Commissione, sentite le parti sociali, la Giunta regionale propone con apposito disegno di legge l'Agenzia regionale per la formazione professionale e l'occupazione, entro il 1997, attribuendo ad essa le funzioni di organo strumentale della Regione per tutti gli interventi finalizzati alla tutela dei livelli occupazionali ed alla creazione di nuovi posti di lavoro.

     4. Per le spese relative alle consulenze esterne ed alla pubblicazione del materiale prodotto dalla Commissione viene istituito il capitolo di bilancio n. 11475 denominato: "Spese Commissione di studio sui problemi del lavoro" con lo stanziamento per il 1997 di L. 50.000.000=. Contestualmente si procede ad una riduzione di pari importo del capitolo n. 14109.

 

     Art. 48.

     1. - 3. [36].

     4. I procedimenti di revisione dei rendiconti degli enti gestori già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 23 del 1992, sono definiti dalle commissioni stesse.

     5. - 8. [37].

 

     Art. 49. [38]

 

     Art. 50.

     1. I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere al 31 dicembre 1996, sono estinti e non si procede, da parte degli uffici regionali alla loro riscossione né a quella di interessi, pene pecuniarie e sopratasse ad essi connessi.

     2. Non si procede parimenti, al rimborso dovuto, alla data di cui al comma 1, per imposte o tasse regionali di importo non superiore a L. 20.000 né a quello degli interessi ad esso connessi e di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55.

 

     Art. 51.

     1. E' costituito ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995, un Fondo speciale da conferire in gestione alla FILAS S.p.A. per l'attuazione di programmi ed azioni sperimentali ed innovativi di valorizzazione delle risorse umane. La gestione del Fondo è regolata da apposite convenzioni che devono recepire le modalità e le procedure di attuazione previste dai singoli programmi.

     2. Affluiscono al predetto Fondo le risorse assegnate alla Regione per l'attuazione del piano di valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2000. La FILAS S.p.A. gestisce queste risorse seguendo le direttive impartite dal Comitato tecnico di cui al comma 4. Possono altresì affluire al Fondo le risorse destinate all'attuazione di ulteriori programmi sperimentali ed innovativi che possono essere successivamente previsti nel contesto dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea.

     3. Per i programmi di cui sopra relativi alla formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, la Regione si avvale dell'IRFOD, nei limiti delle competenze e delle disponibilità dell'Istituto stesso.

     4. Per sovrintendere all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di valorizzazione delle risorse umane per il Giubileo del 2000 viene istituito un Comitato tecnico composto dall'Assessore alla scuola, formazione professionale e politiche per il lavoro, o da un funzionario regionale suo delegato, in rappresentanza della Regione e da un rappresentante dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo. Il Comitato tecnico si avvale dell'assistenza della FILAS Spa. e ne coordina il ruolo gestionale delle risorse. Compito del Comitato è inoltre provvedere alla definizione di metodiche e strumenti per la verifica in itinere dell'avanzamento, per la certificazione delle attività svolte e la rendicontazione della spesa.

 

     Art. 52. [39]

     1. La Regione, nell’ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale del territorio regionale, nonché delle previsioni del codice civile, promuove la costituzione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio S.p.A.

2. La partecipazione della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo atto costitutivo e lo statuto prevedano:

a) disposizioni tese a garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea e della normativa statale in materia di in house providing;

b) con riguardo all’oggetto sociale, che la società operi quale strumento di attuazione delle politiche regionali dirette a favorire l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese e dei soggetti di volta in volta individuati dalla Regione per il perseguimento di particolari finalità di interesse pubblico e che svolga attività di assistenza tecnica, nelle materie di propria competenza, a favore della Regione.

3. Le attività si esplicano attraverso il rilascio di garanzie in forma diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. A tal fine Unionfidi Lazio S.p.A.

stipula apposite convenzioni con istituti di credito, intermediari finanziari, enti previdenziali ed agenti di riscossione. Le risorse attribuite dalla Regione secondo quanto disposto dall’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) sono costituite in parte in denaro ed in parte da garanzie rilasciate ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione). Le risorse possono essere utilizzate per garantire titoli o altri strumenti finanziari previa autorizzazione della Regione stessa.

4. Per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti beneficiari Unionfidi Lazio S.p.A. costituisce uno o più comitati crediti, che operano in autonomia decisionale. I comitati sono costituiti nel rispetto degli orientamenti in materia di vigilanza sul credito e comprendono, tra gli altri, almeno un dirigente regionale, nominato con decreto del Presidente della Regione, con potere di veto sulla concessione delle garanzie limitatamente agli aspetti di legittimità.

5. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva i piani annuali e triennali di attività adottati da Unionfidi Lazio S.p.A., in coerenza con le linee della programmazione regionale ed attribuisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura delle spese di gestione della società mediante il capitolo C21504.

 

     Art. 53. [40]

     1. Al fine di favorire l'elaborazione di studi di fattibilità e la predisposizione di progetti da ammettere ai finanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali è istituito il Fondo regionale per la progettazione, di seguito denominato fondo.

     2. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal fondo i comuni, singoli o associati, le province, le comunità montane, i consorzi per lo sviluppo industriale, le università agrarie, gli enti pubblici non economici, regionali o locali.

     3. Sono ammessi a finanziamento:

     a) gli studi di fattibilità, elaborati per le opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro. Il suddetto limite è ridotto a 500 mila euro se le domande sono presentate dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

     b) la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la progettazione finanziaria di massima, necessaria per i progetti suscettibili di realizzazione con modalità di finanza di progetto e di leasing operativo, riferite ad opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro. Il suddetto limite è ridotto a 500 mila euro se le domande sono presentate dai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'accesso al fondo per opere con un costo presunto pari ad almeno 3 milioni di euro è subordinato alla certificazione dello studio di fattibilità da parte del nucleo regionale di valutazione di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modifiche.

     4. La Regione attraverso il fondo finanzia:

     a) a fondo perduto, gli studi di fattibilità di cui al comma 3, lettera a), per un importo pari, al massimo, al 65 per cento del costo dello studio;

     b) a titolo di anticipazione, la progettazione di cui al comma 3, lettera b), per un importo pari al 40 per cento del costo di progettazione, nel limite massimo, escluse le spese relative alla progettazione finanziaria, dell'80 per cento del valore presunto dell'opera. Qualora l'opera venga successivamente ammessa al finanziamento, e comunque entro quattro anni dalla concessione dell'anticipazione stessa, il soggetto beneficiario restituisce alla Regione l'anticipazione ricevuta. Qualora la restituzione non dovesse essere effettuata nei tempi previsti e fino alla data della restituzione stessa, ulteriori domande presentate dallo stesso soggetto beneficiario non sono ritenute ammissibili. Nel caso l'opera sia stata finanziata, entro i suddetti quattro anni, con un cofinanziamento dell'ente proponente di almeno il 50 per cento, l'anticipazione concessa per la progettazione resta a carico della Regione e non deve essere restituita.

     5. Al fine di migliorare la finalizzazione e l'efficacia delle attività di progettazione sostenute dal fondo, la Regione può prevedere un sistema di incentivazione per i soggetti beneficiari, che tenga conto del monitoraggio relativo all'effettivo e tempestivo utilizzo dei fondi concessi e alla presentazione dei progetti sostenuti dal fondo per il finanziamento delle opere previste.

     6. Per il coordinamento e la gestione delle attività amministrative, organizzative, di informatizzazione, di controllo e monitoraggio del fondo, è istituito un comitato tecnico per la gestione del fondo di progettazione, coordinato dal direttore regionale competente in materia.

     7. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con proprie deliberazioni, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, a:

     a) stabilire le tipologie di opere per le attività di progettazione di cui al comma 3;

     b) stabilire le quote di ripartizione del fondo fra le attività di progettazione di cui al comma 3;

     c) aggiornare, eventualmente, gli importi di cui al comma 3 nonché le percentuali ed i tempi di cui al comma 4;

     d) determinare le modalità e i tempi di presentazione delle domande di finanziamento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 “art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17”);

     e) determinare le modalità di gestione del fondo e definire il sistema di incentivazioni di cui al comma 5, nonché le procedure di istruttoria, concessione, erogazione e restituzione delle anticipazioni ai sensi della lettera b) del comma 4;

     f) stabilire la composizione nonché le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 6.

     8. Per l'anno 2006 la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 7 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Al fine di adeguare le domande già presentate per i finanziamenti relativi alle annualità 2005 e 2006 e per le quali l'istruttoria non si è ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati ripresentano le domande sulla base delle disposizioni previste dal presente articolo.

 

     Art. 54.

     1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1997 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel Bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al Bilancio.

     2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita sino all'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio 1997 - nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo.

     3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore economia e finanze, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1995.

     4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

     5. Al fine di realizzare il sistematico monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria e dei suoi riflessi sul Bilancio regionale nel suo complesso, l'Assessore alla sanità concorda con l'Assessore Economia e finanza tutte le iniziative ritenute necessarie, riferendone periodicamente alla Giunta regionale.

 

     Art. 55.

     1. Al fine di uniformarsi alla classificazione delle attività economiche ISTAT-91 e per consentire l'espletamento di attività strumentali all'insediamento di attività produttive all'interno degli agglomerati, i consorzi industriali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare le norme di attuazione dei propri piani regolatori. La delibera consorziale è soggetta al controllo dell'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive.

 

     Art. 56.

     1. I punti c) e d) dell'articolo 11 della L.R. 5.5.1993, n. 27 sono soppressi.

 

     Art. 57.

     1. La lettera g) dell'articolo 36 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 sulle acque minerali e termali è soppressa.

 

     Art. 58.

     1. Nei casi di contributi regionali in conto capitale erogati in base alle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80, 29 dicembre 1978, n. 82, i cui provvedimenti concessori sono stati revocati o annullati con successivi provvedimenti della Giunta regionale, le obbligazioni di restituzione possono essere estinte mediante la corresponsione in una o più soluzioni non oltre comunque dieci rate annuali, da determinarsi con delibera della Giunta regionale su richiesta degli interessati beneficiari, delle somme erogate dalla Regione maggiorate

- in ragione d'anno - solamente degli interessi legali decorrenti dalla

data di erogazione dei contributi da restituire. Il provvedimento recante

le modalità e gli importi da restituire è adottato con decreto del

Presidente della Giunta regionale [41].

 

     Art. 59.

     1. Per il rimborso dei danni causati dai cani randagi al patrimonio zootecnico ovino e bovino, è istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 il capitolo 52303 con la denominazione "Rimborso dei danni causati dai cani randagi al patrimonio zootecnico ovino e bovino" con lo stanziamento di Lire 100 milioni.

     2. La Giunta regionale emana entro quattro mesi un disciplinare per le procedure di accertamento dei danni da parte dei servizi veterinari delle Aziende USL e per le pratiche di rimborso.

     3. Il rimborso è attuato sulla base di un tariffario allegato al disciplinare.

     4. Il disciplinare per le procedure di accertamento e rimborso è coordinato con le norme che regolano il rimborso di analoghi danni provocati da fauna selvatica e specie protette, anche nel corso di attività venatoria.

 

     Art. 60.

     1. Per l'attuazione degli interventi nella Regione Lazio, previsti dalla Misura 9 del Programma Operativo Konver - Italia approvato con Decisione della Commissione dell'Unione Europea n. C [96] 30 24, è costituito, ai sensi della legge regionale n. 4 del 1995, un fondo speciale da conferire in gestione alla FI.LA.S. S.p.A..

     2. La gestione del fondo è regolata da apposita convenzione.

     3. Affluiscono al fondo speciale le risorse di cui alle quote di finanziamento comunitario, nazionale e regionale previste dalla predetta Decisione, nonché gli eventuali ulteriori finanziamenti attribuiti al Programma Konver da successivi provvedimenti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione.

     4. L'onere a carico della Regione, comprensivo dei costi di assistenza tecnica, graverà sul capitolo di nuova istituzione 24981 "Finanziamento del PIC-KONVER - Quota Regione".

 

          Art. 61. [42]

 

     Art. 62.

     1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 102 del 1985 e dell'articolo 8 della convenzione stipulata tra la società Centro merci Orte S.p.A. e la Regione Lazio, la Regione Lazio si impegna a garantire l'integrazione della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione del centro merci di Orte per l'importo risultante dalla differenza tra il costo preventivato risultante dal conto economico annesso al progetto esecutivo e gli apporti finanziari stabiliti a carico dello Stato, della Regione Umbria e dei soci della Centro merci di Orte S.p.A.. La predetta integrazione non potrà comunque superare la somma di Lire 10.000 milioni, al netto dell'apporto già posto a carico della Regione.

     2. Qualora la spesa dovesse risultare superiore al costo preventivato, le somme ulteriormente occorrenti sono poste a carico della società Centro merci di Orte, i cui soci sono comunque impegnati alla sottoscrizione e versamento dell'intero capitale sociale deliberato.

 

     Art. 63.

     1. L'articolo 12, comma 4 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 21, relativa agli interventi da porre in essere per la realizzazione delle pari opportunità è interpretato nel senso che la spesa per il funzionamento del relativo Comitato include anche le attività necessarie allo svolgimento dei compiti fissati dagli articoli 3 e 6 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della citata legge regionale n. 24 del 1988.

 

     Art. 64. [43]

 

     Art. 65. [44]

 

     Art. 66. [45]

 

          Art. 67.

     1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 32501 l'importo di lire 647.500.000 è destinato alla copertura delle spese derivanti da finanziamenti concessi negli esercizi precedenti a comuni nel frattempo dichiarati dissestati e per obbligazioni che vengono a scadenza, secondo la tempistica prevista nell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, nell'esercizio 1997 [46].

 

     Art. 68. [47]

 

     Art. 69.

     1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11215 - utilizzazione del contributo degli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale per il finanziamento di manifestazioni ed iniziative culturali, scientifiche, turistiche e sportive - è destinato, fino alla concorrenza di 200 milioni, al finanziamento dei programmi proposti dal Comune di Gaeta, anche per il tramite di strutture convenzionate, in occasione delle manifestazioni celebrative del V Centenario dell'arrivo in Canada da parte del navigatore Giovanni Caboto.

     2. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e gli Istituti di Credito che gestiscono il servizio di Tesoreria regionale.

 

     Art. 70. [48]

 

     Art. 71.

     1. Le norme contenute nell'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59, per le attività finanziate agli enti locali destinatari del decreto legislativo 23 febbraio 1995, n. 77, con fondi regionali del bilancio 1996 sono confermate anche per i finanziamenti e i contributi gravanti sul bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997. Per essi il termine previsto nel comma 1 del citato articolo è fissato al 15 ottobre 1998.

     2. Al di fuori delle fattispecie disciplinate con la normativa richiamata e con questo articolo, è fatto divieto ai soggetti destinatari di finanziamenti e contributi regionali di iscrivere nei propri bilanci stanziamenti alimentati da fondi regionali assegnati negli esercizi precedenti quello cui il bilancio del soggetto si riferisce, fin quando non ne abbiano avuto autorizzazione, attraverso formale comunicazione della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato competente per materia.

     3. Ai fini della corretta e funzionale previsione e gestione delle risorse finanziarie, tutti i provvedimenti con i quali si assegnano finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale devono prevedere i tempi di realizzazione degli interventi.

     4. I responsabili dei procedimenti di spesa sono tenuti a vigilare sul rispetto dei tempi fissati. Essi, in presenza di oggettivi e validi motivi, possono proporre, su richiesta dei soggetti interessati, da inoltrarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del termine previsto, una proroga che può essere concessa dall'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore all'Economia e finanza, compatibilmente con l'esistenza delle risorse disponibili nel bilancio dell'esercizio nel quale si devono assumere, a norma di legge, gli impegni di spesa.

 

     Art. 72.

     1. Le leggi che dispongono spese non sono operanti per la parte dispositiva di spesa se nel bilancio dell'esercizio di competenza non sono previsti stanziamenti nei capitoli istituiti per la loro copertura finanziaria.

     2. Nel caso in cui l'importo complessivo dei finanziamenti o contributi richiesti da aventi diritto superi le disponibilità dei competenti stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale, in mancanza di altri criteri fissati a norma di legge, concede i benefici e ne determina l'entità, rapportando proporzionalmente risorse e richieste.

     3. I funzionari previsti nell'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno o, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, devono notificare ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo o di finanziamento a carico di leggi di spesa non finanziate, il rigetto dell'istanza per inoperatività della legge per la parte dispositiva di spesa, precisando che l'istanza stessa non può essere considerata rilevante oltre il termine dell'esercizio.

 

     Art. 73. [49]

     1. Il finanziamento di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 14, può essere utilizzato per l'esercizio finanziario 1997 anche per interventi di ordinaria manutenzione e per spese relative al personale addetto al servizio di sorveglianza e di informazione turistica.

 

     Art. 74.

     1. La Regione concorre alla realizzazione di un Centro Congressi ed Esposizioni in Fiuggi, al fine di promuovere lo sviluppo del turismo congressuale e di incrementare l'occupazione.

     2. A tal fine il Comune di Fiuggi deve presentare idoneo progetto finanziario nel quale siano evidenziate le diverse fonti di finanziamento dell'opera, sia pubbliche che private.

     3. La Regione contribuisce all'elaborazione del predetto progetto ai fini della ricerca delle possibili fonti finanziarie attivabili.

     4. La Regione si impegna a concorrere al finanziamento dell'opera con uno stanziamento pluriennale sino alla concorrenza massima di lire 10.000 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1998 a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto finanziario.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

[3] Modifica l'art. 5, comma 3, della L.R. 5 aprile 1994, n. 7.

[4] Modifica l'art. 22 della L.R. 9 maggio 1995, n. 25.

[5] Modifica l'art. 6 della L.R. 26 giugno 1980, n. 88, già modificato con L.R. 9 maggio 1995, n. 25.

[6] Articolo abrogato dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12, con la decorrenza ivi prevista al comma 122. Modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 10 gennaio 1996, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio n. 6.

[8] Articolo abrogato dall’art. 20 bis della L.R. 10 gennaio 1995, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 120 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 agosto 2009, n. 19.

[11] Modifica l'art. 3 della L.R. 3 luglio 1986, n. 23.

[12] Modifica l'art. 4 della L.R. 22 settembre 1978, n. 60.

[13] Modifica l'art. 6 della L.R. 14 gennaio 1987, n. 10.

[14] Modifica l'art. 5 della L.R. 13 dicembre 1996, n. 51.

[15] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13, e dall'art. 14 del R.R. 24 ottobre 2008, n. 17. Modificava la L.R. 17 settembre 1984, n. 53.

[16] Modifica l'art. 6, comma 1, della L.R. 9 agosto 1991, n. 35.

[19] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 5 agosto 2020, n. 7.

[20] Modifica l'art. 29 della L.R. 16 giugno 1980, n. 59.

[21] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 14 luglio 2008, n. 10. Modifica l'art. 4 della L.R. 16 febbraio 1990, n. 17.

[22] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.

[23] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.

[24] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.

[27] Articolo abrogato dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Modifica la L.R. 17 agosto 1993, n. 35.

[30] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6. Modificava la L.R. 29 gennaio 1983, n. 9.

[34] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.

[35] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2009, n. 15.

[38] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista. Modifica la L.R. 10 febbraio 1995, n. 4.

[39] Articolo sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 2013, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Articolo modificato dall'art. 21 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7 e dall'art. 25 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10, già sostituito dall’art. 13 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 181 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[41] Comma così modificato dall'art. 164 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[44] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[45] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 18 febbraio 2002, n. 6.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 46.

[48] Articolo già modificato dall'art. 40 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14, ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1999, n. 37 e abrogato dall’art. 64 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25.

[49] Vedi quanto previsto dall'art. 41 della L.R. 18 maggio 1998, n. 14.