§ 2.4.36 – L.R. 6 agosto 1999, n. 14.
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.4 enti locali
Data:06/08/1999
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione della disciplina).
Art. 3.  (Ruolo della Regione).
Art. 4.  (Ruolo della provincia).
Art. 5.  (Ruolo del comune).
Art. 6.  (Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani).
Art. 7.  (Ruolo della comunità montana).
Art. 8.  (Ripartizione delle funzioni).
Art. 9.  (Criteri).
Art. 10.  (Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni).
Art. 11.  (Area metropolitana).
Art. 12.  (Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni)
Art. 13.  (Personale).
Art. 14.  (Patrimonio).
Art. 15.  (Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti).
Art. 16.  (Finanziamento degli investimenti degli enti locali).
Art. 17.  (Indirizzo e coordinamento, direttiva).
Art. 18.  (Servizio generale di monitoraggio).
Art. 19.  (Poteri sostitutivi).
Art. 20.  (Conferenza permanente Regione-autonomie locali).
Art. 21.  (Conferenza metropolitana).
Art. 22.  (Consiglio regionale dell’economia e del lavoro).
Art.22 bis.  (Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione).
Art. 23.  (Cooperazione e contrattazione programmata).
Art. 23 bis.  (Altri strumenti della programmazione negoziata)
Art. 23 ter.  (Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale, contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l’artigianato)
Art. 24.  (Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 25.  (Ruolo delle autonomie funzionali).
Art. 26.  (Ruolo delle cooperative).
Art. 27.  (Ruolo delle organizzazioni di volontariato).
Art. 28.  (Ruolo delle associazioni).
Art. 29.  (Consulenza).
Art. 30.  (Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa).
Art. 31.  (Formazione).
Art. 32.  (Sistema informativo automatizzato).
Art. 33.  (Oggetto).
Art. 34.  (Oggetto).
Art. 35.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 36.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 37.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 38.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 39.  (Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali).
Art. 40.  (Oggetto).
Art. 41.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 42.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 43.  (Funzioni e compiti delle CCIAA).
Art. 44.  (Oggetto).
Art. 45.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 46.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 47.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 48.  (Funzioni e compiti delle CCIAA).
Art. 49.  (Oggetto).
Art. 50.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 51.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 52.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 53.  (Oggetto).
Art. 54.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 55.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 56.  (Oggetto).
Art. 57.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 58.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 59.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 60.  (Oggetto).
Art. 61.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 62.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 63.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 64.  (Oggetto).
Art. 65.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 66.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 67.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 68.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 69.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 70.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 71.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 72.  (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).
Art. 73.  (Oggetto).
Art. 74.  (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).
Art. 75.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 76.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 77.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 78.  (Ruolo delle CCIAA).
Art. 79.  (Collaborazioni funzionali con le CCIAA).
Art. 80.  (Funzioni e compiti delle CCIAA).
Art. 81.  (Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività).
Art. 82.  (Invio relazione allo Stato).
Art. 83.  (Sportello unico per le attività produttive).
Art. 84.  (Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese).
Art. 85.  (Disciplina degli interventi).
Art. 86.  (Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive).
Art. 87.  (Convenzioni).
Art. 88.  (Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese).
Art. 89.  (Agevolazioni di credito).
Art. 90.  (Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi).
Art. 91.  (Oggetto).
Art. 92.  (Oggetto).
Art. 93.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 94.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 95.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 96.  (Oggetto).
Art. 97.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 98.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 99.  (Oggetto).
Art. 100.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 101.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 101 bis.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 102.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 103.  (Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante).
Art. 103 bis.  Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE [...]
Art. 104.  (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).
Art. 105.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 106.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 107.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 108.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 109.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 110.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 111.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 112.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 113.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 114.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 115.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 115 bis.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 115 ter.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 116.  (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).
Art. 117.  (Oggetto).
Art. 118.  (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).
Art. 119.  (Oggetto).
Art. 120.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 121.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 122.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 123.  (Oggetto).
Art. 124.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 125.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 126.  (Accordi di programma).
Art. 127.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 128.  (Oggetto).
Art. 129.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 130.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 131.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 132.  (Funzioni delle CCIAA).
Art. 133.  (Oggetto)
Art. 134.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 135.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 136.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 136 bis.  (Funzioni e compiti del Sindaco)
Art. 136 ter.  (Funzioni e compiti di Roma capitale)
Art. 137.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 138.  (Oggetto).
Art. 139.  (Oggetto).
Art. 140.  (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).
Art. 141.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 142.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 143.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 144.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 145.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 146.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 147.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 148.  (Oggetto).
Art. 149.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 150.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 151.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 152.  (Oggetto).
Art. 153.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 154.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 155.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 156.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 157.  (Oggetto).
Art. 158.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 159.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 160.  (Oggetto).
Art. 161.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 162.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 163.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 164.  (Oggetto).
Art. 165.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 166.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 167.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 168.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 169.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 170.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 171.  (Commissione regionale per i beni e le attività culturali).
Art. 172.  (Funzioni e compiti della commissione).
Art. 173.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 174.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 175.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 176.  (Oggetto).
Art. 177.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 178.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 179.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 180.  (Oggetto).
Art. 181.  (Oggetto).
Art. 182.  (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).
Art. 183.  (Oggetto).
Art. 184.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 185.  (Funzioni e compiti delle province).
Art. 186.  (Funzioni e compiti dei comuni).
Art. 187.  (Funzioni e compiti delle comunità montane).
Art. 188.  (Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante).
Art. 189.  (Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità).
Art. 190.  (Conferimento di ulteriori funzioni).
Art. 191.  (Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti).
Art. 192.  (Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e finanziarie - Poteri sostitutivi).
Art. 193.  (Affari pendenti).
Art. 194.  (Legislazione regionale di settore).
Art. 195.  (Riordino di organismi collegiali).
Art. 196.  (Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo).
Art. 197.  (Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37).
Art. 198.  (Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42).
Art. 199.  (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74).
Art. 200.  (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38).
Art. 201.  (Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42).
Art. 202.  (Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7).
Art. 203.  (Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53).
Art. 204.  (Applicazione transitoria della normativa vigente).
Art. 205.  (Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano).
Art. 206.  (Individuazione della rete viaria regionale).
Art. 207.  (Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali).
Art. 208.  (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative).
Art. 209.  (Abrogazioni).


§ 2.4.36 – L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

(B.U. 30 agosto 1999, n. 24 – S.O. n. 2).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e i delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

     2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità del l'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.

 

     Art. 2. (Definizione della disciplina).

     1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:

     a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando:

     1) il ruolo della Regione e degli enti locali;

     2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;

     3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;

     4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

     5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;

     6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme;

     7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni;

     8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;

     b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:

     1) sviluppo economico e attività produttive;

     2) territorio, ambiente ed infrastrutture;

     3) servizi alla persona ed alla comunità;

     4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;

     c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:

     1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;

     2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;

     3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;

     4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.

     2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:

     a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;

     b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 3. (Ruolo della Regione).

     1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:

     a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei, compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi-quadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;

     b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;

     c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obbiettivi generali della programmazione economico sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;

     d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;

     e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;

     f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;

     g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

     2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

     3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

     4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

 

     Art. 4. (Ruolo della provincia).

     1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:

     a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico- sociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;

     b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;

     c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economico-sociale comunali con i propri programmi economico- sociali generali e settoriali, ove esistenti;

     d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico- sociali generali e settoriali, ove esistenti.

     2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:

     a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;

     b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

     c) valorizzazione dei beni culturali;

     d) viabilità e trasporti;

     e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

     f) caccia e pesca nelle acque interne;

     g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

     h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;

     i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;

     l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico- amministrativa agli enti locali.

     3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

     4. La provincia in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

 

     Art. 5. (Ruolo del comune).

     1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

     2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione, rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

     3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

     4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.

 

     Art. 6. (Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani).

     1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:

     a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

     b) viabilità, traffico e trasporti;

     c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

     d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;

     e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

     f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;

     g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

     2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 7. (Ruolo della comunità montana).

     1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

     2. La comunità montana esercita, altresì:

     a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;

     b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

     c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.

 

CAPO II

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

 

     Art. 8. (Ripartizione delle funzioni).

     1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:

     a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";

     b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.

 

     Art. 9. (Criteri).

     1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:

     a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;

     b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:

     1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzione compiti amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;

     2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;

     3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;

     4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.

     2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.

     3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito, qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio provinciale.

 

CAPO III

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI

PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

 

     Art. 10. (Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni).

     1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

     2. A tale fine, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali, di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione-autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico Regionale (SISTAR) tenendo conto dei seguenti elementi [1]:

     a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;

     b) caratteristiche geografiche, ambientali e storico-culturali, dei territori dei comuni coinvolti;

     c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;

     d) peculiarità delle popolazioni interessate;

     e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;

     f) coincidenza, di norma, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana [2];

     g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.

     3. [3].

     4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla l. 142/1990, ferma restando la comunità montana, laddove coincidente con l'ambito territoriale ottimale, ai sensi del comma 2, lettera f). Al fine di favorire l'intesa sulla forma associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso [4].

     5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.

     5 bis. In attesa dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, ai fini dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, previsto dall'articolo 191, la Giunta regionale individua, previo parere favorevole della Conferenza Regione - autonomie locali, ambiti territoriali provvisori per la gestione associata delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei comuni indicati al comma 1, facendo riferimento:

     a) alle comunità montane, per le zone montane;

     b) ad ambiti già determinati da leggi o provvedimenti regionali vigenti;

     c) a gestioni associate di funzioni comunali già esistenti o a sperimentazioni aggregative comunali in atto;

     d) a delimitazioni territoriali, da sperimentare, determinate tenendo conto dell'elemento di cui al comma 2, lettera a) [5].

     5 ter. In relazione a ciascun ambito territoriale provvisorio di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale individua altresì, ove necessario, un comune capofila, il quale esercita le funzioni ed i compiti amministrativi per conto di tutti i comuni compresi nell'ambito stesso, previa convenzione che regoli i reciproci rapporti. In tale caso le risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi sono assegnate ai comuni capofila con la procedura di cui all'articolo 192 [6].

     5 quater. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dei commi 5 bis e 5 ter cessa dalla data di esecutività degli atti costitutivi delle forme associative adottati ai sensi dei commi 4 e 5 [7].

 

     Art. 11. (Area metropolitana).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).

     2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.

 

     Art. 12. (Interventi regionali per favorire forme di gestione associata tra comuni) [8]

     1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture e ad introdurre gli ambiti ottimali individuati in base all’articolo 10, la Regione concede contributi ai comuni, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione, per favorire forme di gestione associata tra i comuni stessi, comprese le comunità montane, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali ai sensi all’articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

     2. La Regione promuove, altresì, processi di fusione tra i comuni al di sotto dei 1.500 abitanti attraverso la concessione di appositi contributi.

     3. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

     4. Nell’ambito della deliberazione di cui al comma 3, una quota delle risorse stanziate è destinata all’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale del personale dei comuni nonché di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini dello sviluppo dell’associazionismo intercomunale.

 

CAPO IV

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

 

     Art. 13. (Personale).

     1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.

     2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.

     3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.

     4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

     5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.

     6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento dì personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

     7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

     8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.

 

     Art. 14. (Patrimonio).

     1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

     2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.

     3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.

     4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

     5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti si ritengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.

 

     Art. 15. (Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti).

     1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.

     2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.

     3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.

     4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

     5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.

 

     Art. 16. (Finanziamento degli investimenti degli enti locali).

     1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

     2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.

     3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

 

CAPO V

INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO

GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 17. (Indirizzo e coordinamento, direttiva).

     1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale.

     2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria competenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1.

     3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive statali nonché le direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti locali.

 

     Art. 18. (Servizio generale di monitoraggio).

     1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.

     2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.

     3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attività di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attività.

 

     Art. 19. (Poteri sostitutivi). [9]

     1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali.

     2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.

     3. L’ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all’adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 2.

     4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

     5. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.

     6. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

     7. Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie.

 

CAPO VI

STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI

COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

 

     Art. 20. (Conferenza permanente Regione-autonomie locali). [10]

     [1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

     2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

     3. La conferenza è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale;

     b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;

     c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;

     d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

     e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;

     f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);

     g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);

     h) il presidente dell'ANCI Lazio;

     i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;

     l) il presidente dell'UNCEM Lazio;

     m) il presidente ed i due vice-presidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

     4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

     5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

     6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

     7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

     8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:

     a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economica- sociale e di pianificazione territoriale;

     b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;

     c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;

     d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;

     e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

     9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 nonché la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.

     10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

     11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell'adozione definitiva.

     12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

     13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

     14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.]

 

     Art. 21. (Conferenza metropolitana).

     1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

     2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.

     3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

     4. La conferenza metropolitana:

     a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;

     b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:

     1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;

     2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;

     3) coordinamento dei piani-traffico comunali;

     4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

     5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;

     6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

     7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

     8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;

     9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;

     10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;

     11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990;

     12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano;

     c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;

     d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

     5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una segreteria tecnica.

     6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.

 

     Art. 22. (Consiglio regionale dell’economia e del lavoro). [11]

     [1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), quale strumento di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul proprio territorio, composto da:

     a) il Presidente della Regione;

     b) il Presidente del Consiglio regionale;

     c) l’Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;

     d) gli assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;

     e) i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;

     f) il presidente dell’Unione regionale camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di cui uno scelto, assicurando il criterio della rotazione, tra i soggetti designati dalle Università private;

     h) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale designati dall’Osservatorio regionale sull’associazionismo, di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22;

     i) due rappresentanti delle associazioni di volontariato designati dall’Osservatorio regionale sul volontariato, di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29;

     l) undici rappresentanti delle imprese, di cui quattro rappresentanti dell’agricoltura e della pesca, quattro rappresentanti dell’industria e dei servizi, due rappresentanti del commercio e del turismo, un rappresentante dello spettacolo, designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

     1. Federlazio — Federazione piccole e medie industrie del Lazio;

     2. Confindustria — Federazione dell’industria del Lazio;

     3. CISPEL;

     4. URCEL — Unione Regionale Costruttori Edili del Lazio;

     5. CIA — Confederazione italiana agricoltori;

     6. Federazione Generale dell’Agricoltura italiana;

     7. Coldiretti;

     8. Confagricoltura;

     9. Confesercenti;

     10. Confcommercio;

     11. AGIS — Associazione generale italiana dello spettacolo;

     m) cinque rappresentanti degli artigiani designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

     1) Confartigianato;

     2) CASA Confederazione Autonomie Sindacati Italiani;

     3) CNA — Confederazione Nazionale Artigianato;

     4) CLAAI — Confederazione delle libere associazioni artigiane italica;

     5) ACAI — Associazione Cristiana Artigiani Italiani;

     n) otto rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni sindacali:

     1) UGL;

     2) CISL;

     3) UIL;

     4) CGIL;

     5) CISAL;

     6) CONFSAL;

     7) CIDA — Confederazione Italiana dirigenti d’Azienda;

     8) CIU — Confederazione italiana unionquadri;

     o) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:

     1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;

     2) AGCI — Associazione generale cooperative italiane;

     3) Confcooperative — unione regionale del Lazio;

     2. Il CREL è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quanto il Consiglio regionale. Ai fini della costituzione, le designazioni dei componenti devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Regione provvede comunque alla costituzione qualora siano pervenute almeno la metà più uno delle designazioni, fatte salve le successive integrazioni.

     3. Il CREL, nella sua interezza, è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato almeno tre volte all’anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.

     4. Per rendere più snella ed efficace la propria attività, il CREL si articola in sezioni tenendo conto delle varie rappresentanze in esso presenti e in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle sezioni sono presiedute dagli assessori o dai presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di discussione.

     5. Il CREL si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da

     dipendenti regionali e da esperti esterni, avente il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute del CREL stesso.

     6. Il CREL contribuisce, con valutazioni e osservazioni, all’elaborazione della legislazione regionale che comporta indirizzi di politica economica e sociale nonché formula pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale, su richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e territoriale e per l’attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.

     7. Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono la formulazione di pareri o proposte sono inviati all’organismo stesso prima dell’adozione definitiva.

     8. Il CREL si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’organo regionale richiedente. Nel caso in cui il CREL non si esprima entro tale termine, l’organo regionale procede comunque.

     9. Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento, la sua articolazione in sezioni e i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.]

 

     Art.22 bis. (Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione). [12]

     1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI avviene, di norma nell’ambito degli organismi generali istituiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. A tal fine, i regolamenti dei suddetti organismi, prevedono, ove necessario, un’articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie. Di tale articolazione viene data tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.

     2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all’esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.

     3. Fino all’istituzione del Consiglio delle autonomie locali previsto dall’articolo 123, quarto comma, della Costituzione, qualora l’esame di uno stesso atto regionale rientri nelle competenze di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20 e 21, tali organismi provvedono all’esame in sede unificata.

 

     Art. 23. (Cooperazione e contrattazione programmata).

     1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire, una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

     2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) [13].

     3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata.

     4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

 

     Art. 23 bis. (Altri strumenti della programmazione negoziata) [14]

     1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, della Regione e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale:

a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale;

b) il programma integrato di sviluppo locale;

c) il contratto di recupero produttivo;

d) il patto locale per il turismo e per l’artigianato.

     2. Possono partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1, enti locali singoli e associati, amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende pubbliche, forze sociali ed associazioni, imprese ed altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi previsti.

     3. Gli interventi di programmazione negoziata di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti e le forze sociali datoriali e sindacali firmatarie dell’intesa sulla rappresentanza dell’ottobre 2013 con la Regione.

     4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, le finalità, le caratteristiche e le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 1 e la loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione negoziata previsti da norme e programmi regionali, nazionali ed europei, nonché le modalità di contribuzione regionale agli studi di cui al comma 6.

     5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 1 sottoscritti.

     6. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, istituendo borse di studio finalizzate a promuovere tesi di laurea in materia di sviluppo territoriale.

     7. Per l’attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione, nonché con risorse nazionali, comunitarie e private.

     8. L’elenco degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 promuovibili e sottoscrivibili dalla Regione, ad esclusione dei contratti di recupero produttivo, è definito annualmente nell’ambito del documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio regionale che specifica le risorse ad essi dedicati.

     9. Gli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dalla Regione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.

 

     Art. 23 ter. (Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale, contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l’artigianato) [15]

     1. L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali, mediante:

a) il coordinamento dell’azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;

b) il raccordo, la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse pubbliche;

c) l’impulso agli investimenti pubblici e privati.

     2. Il programma integrato di sviluppo locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale il cui fine è quello di contribuire alla realizzazione di azioni concrete atte a qualificare il sistema istituzionale rispetto alla modalità di attuazione di nuove politiche di sviluppo.

     3. Il contratto di recupero produttivo è l’accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale ed ambientale nell’ambito regionale. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalla Regione o dalle amministrazioni comunali interessate, d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:

a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;

b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale;

c) nelle aree ove data la presenza di criticità ambientali siano necessari interventi di riconversione ecologica e sociale delle attività economiche.

     4. Agli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui all’articolo 23 bis, comma 1 sono invitate a partecipare le forze sociali datoriali e sindacali come individuate per il partenariato economico e sociale del Comitato di sorveglianza dei fondi europei.

     5. Il patto locale per il turismo e per l’artigianato è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati ed altri organismi operanti nel settore turistico e culturale che concordano e condividono programmi di sviluppo locale in una determinata area territoriale, in coerenza con la programmazione regionale, finalizzati ad implementare e migliorare l’offerta turistica e artigianale e l’attrattività dei territori attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche, la creazione di nuove strutture ed infrastrutture turistiche e la riqualificazione di quelle esistenti, l’ammodernamento del sistema ricettivo, la realizzazione di attività pubbliche e private finalizzate alla cultura, alla ricreazione ed all’intrattenimento.

 

     Art. 24. (Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo).

     1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

     a) il Presidente della Giunta regionale;

     b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

     c) un rappresentante indicato dall'URPL;

     d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;

     e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio;

     f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale;

     g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

     3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.

     4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

     5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;

     b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:

     1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;

     2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;

     3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997;

     4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;

     5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;

     6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;

     7) i servizi sociali;

     c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;

     d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.

     6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.

 

CAPO VII

RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE

COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

 

     Art. 25. (Ruolo delle autonomie funzionali).

     1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.

     2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.

 

     Art. 26. (Ruolo delle cooperative).

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

     2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative:

     a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;

     b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo del la cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;

     c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

     3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.

 

     Art. 27. (Ruolo delle organizzazioni di volontariato).

     1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative.

     2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.

 

     Art. 28. (Ruolo delle associazioni).

     1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.

     2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.

 

CAPO VIII

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA.

FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO

 

     Art. 29. (Consulenza).

     1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.

     2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede

all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

     3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.

     4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.

     5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.

     6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.

 

     Art. 30. (Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa).

     1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.

 

     Art. 31. (Formazione).

     1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.

     2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione- autonomie locali.

     3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

 

     Art. 32. (Sistema informativo automatizzato).

     1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

     3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

     4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del SIARL è istituita l'agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 2001 [16].

     5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo - statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

 

TITOLO III

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 33. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".

     2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".

 

CAPO II

AGRICOLTURA

 

     Art. 34. (Oggetto).

     1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.

 

     Art. 35. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;

     b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;

     c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;

     d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;

     e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;

     f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;

     g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie. dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;

     i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di difesa fitosanitaria, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) ed il servizio agrometeorologico regionale [17];

     l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale);

     m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1;

     n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;

     o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;

     p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;

     q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;

     r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale;

     s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;

     t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;

     u) la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale;

     u bis) la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marittime [18];

     u ter) in materia di agriturismo:

     1) il tavolo regionale dell'agriturismo;

     2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;

     3) l'adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;

     4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo;

     5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;

     5 bis) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo e la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

     5 ter) la concessione dei contributi per l’esercizio di attività di agriturismo;

     5 quater) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente;

     5 quinquies) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo [19].

     u quater) in materia di turismo rurale:

     1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;

     2) l'adozione della mappa della ruralità regionale [20].

 

     Art. 36. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;

     b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);

     c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;

     d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);

     e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

     2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;

     b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;

     c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;

     d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti;

     e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;

     f) [in materia di agriturismo:

     1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di agriturismo, la tenuta dell'elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;

     2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo;

     3) la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della normativa vigente;

     4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo] [21];

     f bis) [in materia di turismo rurale la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo] [22];

     g) gli interventi per l'agricoltura biologica;

     h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.

 

     Art. 37. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;

     b) in materia di agriturismo, la SCIA e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe [23].

     2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;

     b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;

     c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;

     d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

     e) [la concessione per l'apertura di aziende florovivaistiche e per il commercio di piante, parti di piante e semi] [24].

 

     Art. 38. (Funzioni e compiti delle comunità montane).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;

     b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;

     c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;

     d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:

     1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;

     2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;

     e) il vivaismo forestale.

 

     Art. 39. (Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali).

     1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

     2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

     3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.

 

CAPO III

ARTIGIANATO

 

     Art. 40. (Oggetto).

     1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.

 

     Art. 41. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;

     a bis) la gestione dell’albo delle imprese artigiane [25];

     b) la promozione dell'associazionismo e di nuove forme di aggregazione tra imprese [26];

     c) il sostegno allo sviluppo e al l'internazionalizzazione delle imprese;

     d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

     e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

     f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

     g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;

     h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;

     i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;

     l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;

     m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     n) la valorizzazione delle imprese artistiche.

 

     Art. 42. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) gli accertamenti e i controlli disposti ai fini della gestione dell’albo delle imprese artigiane [27];

     b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

     c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;

     d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di imprese [28];

     e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani di esclusivo interesse locale [29];

     e bis) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri e ai borghi storici [30];

     e ter) l’individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking) [31].

 

     Art. 43. (Funzioni e compiti delle CCIAA).

     1. Le CCIAA provvedono alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane [32].

 

CAPO IV

INDUSTRIA

 

     Art. 44. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività.

 

     Art. 45. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali;

     b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;

     c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;

     d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali;

     e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;

     f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:

     1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;

     2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;

     3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;

     g) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;

     h) i consorzi per lo sviluppo industriale.

     2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti:

     a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per:

     1) le piccole e medie imprese;

     2) le aree rientranti in programmi comunitari;

     3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;

     4) lo sviluppo dell'occupazione;

     5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;

     6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;

     7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;

     8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;

     b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;

     c) la promozione dell'associazionismo;

     d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;

     e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.

 

     Art. 46. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

     2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).

 

     Art. 47. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

     b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;

     c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.

     2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.

 

     Art. 48. (Funzioni e compiti delle CCIAA).

     1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.

 

CAPO V

ENERGIA

 

     Art. 49. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.

 

     Art. 50. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la promozione di azioni dirette a:

     1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;

     2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;

     3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;

     b) la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;

     c) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

     d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;

     e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;

     f) la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico- economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forti rinnovabili di energia) e successive modifiche;

     g) la concessione di contributi in conto capitale:

     1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;

     2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;

     h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

     2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

 

     Art. 51. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

     b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;

     c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b) [33];

     d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991 e successive modifiche;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche [34].

     2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. n. 10/1991 per:

     1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

     2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

     3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

     b) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. [35]

 

     Art. 52. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere;

     b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;

     c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata legge;

     d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;

     e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013;

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del d.lgs. 102/2014 [36].

 

CAPO VI

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

 

     Art. 53. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma.

 

     Art. 54. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale.

     2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:

     a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale;

     b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);

     c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;

     d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;

     e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;

     f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche;

     g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore.

     3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.

 

     Art. 55. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

 

CAPO VII

ACQUE MINERALI E TERMALI

 

     Art. 56. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.

 

     Art. 57. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;

     b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;

     c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927;

     d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare, nonché per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;

     e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali.

     2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.

 

     Art. 58. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

 

     Art. 59. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.

 

CAPO VIII

CAVE E TORBIERE

 

     Art. 60. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi

all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.

 

     Art. 61. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c);

     b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;

     c) le attività promozionali dirette in particolare alla diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;

     d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

     e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;

     f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);

     g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.

     g bis) l’emanazione di ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione per l’attività di ricerca, per la  coltivazione di cava e torbiera e nei corsi d’acqua, quando dalla coltivazione stessa derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani [37].

 

     Art. 62. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente. legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.

 

     Art. 63. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.

     2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;

     b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive;

     c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.

     c bis) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore [38].

 

CAPO IX

FIERE E MERCATI - COMMERCIO

Sezione I

Ambito di applicazione

 

     Art. 64. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.

     2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "commercio" attengono alle attività di commercio all'ingrosso e commercio al minuto, all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree pubbliche e dei pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore.

 

Sezione II

Fiere e mercati

 

     Art. 65. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico-sanitario e ai servizi ausiliari [39];

     a bis) l’approvazione della proposta d’istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari nonché l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività [40];

a ter) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione della valenza regionale o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, nonché l’attribuzione della valenza stessa [41];

     b) la realizzazione dei centri merci;

     c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attività di settore;

     d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle attività del settore;

     e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;

     f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni;

     g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonché la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;

     h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;

     i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonché le modalità di aggiornamento e di tenuta dello stesso;

     l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore;

     m) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.

 

     Art. 66. (Funzioni e compiti delle province). [42]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.

 

     Art. 67. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei centri merci [43];

     b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;

     c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g);

     d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi;

     e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione [44];

     e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, il subingresso nell’attività, l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio all’ingrosso e la relativa vigilanza, nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari da parte della Regione [45];

     f) l'attività di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b);

     g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.

     1 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a), a bis) e m), ad esclusione dei centri agroalimentari [46].

     2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.

 

     Art. 68. (Funzioni e compiti delle comunità montane).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:

     a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;

     b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).

 

Sezione III

Commercio

 

     Art. 69. (Funzioni e compiti della Regione). [47]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli urbanistici ed edilizi, nonché dei criteri e degli indirizzi finalizzati all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai fini della localizzazione e dell’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita;

b) la definizione delle procedure semplificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture derivanti da concentrazione o accorpamento;

c) la definizione dei criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

d) la determinazione dei requisiti e delle modalità per l’individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio;

e) la definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, la valorizzazione e la promozione dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività tradizionali, nonché la concessione di apposite forme di sostegno;

f) la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche ed il finanziamento dei relativi programmi;

g) l’accreditamento dei Centri di assistenza alle imprese (CAT);

h) la definizione degli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell’adozione degli atti di sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, alla valorizzazione dei luoghi del commercio;

i) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale.

 

     Art. 70. (Funzioni e compiti delle province). [48]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a);

     [b) la nomina della commissione provinciale per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.] [49]

 

     Art. 71. (Funzioni e compiti dei comuni). [50]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l’individuazione, mediante l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a):

1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la disciplina di destinazione d’uso degli immobili, ai fini della localizzazione di vendita;

2) delle aree in cui limitare l’attività ai fini della tutela dei motivi imperativi di interesse generale;

3) delle modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture distributive e la riqualificazione delle aree commerciali inutilizzate o suscettibili di rigenerazione;

b) i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle superficie delle medie e grandi strutture di vendita e per il contestuale rilascio del titolo abilitativo edilizio, ove necessario;

c) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficie e la modifica del settore merceologico degli esercizi di vicinato;

d) l’individuazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera c), delle aree da destinare all’istituzione, all’ampliamento, allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere;

e) l’adozione degli atti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche concernenti:

1) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, ai produttori agricoli, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile e alle imprese artigiane e di servizio, i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all’interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato nonché l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività;

2) le zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nonché le zone caratterizzate dalla necessità di particolari forme di rispetto in cui limitare o sottoporre a particolari condizioni l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza e delle norme in materia di tutela dei beni culturali e del codice della strada vigenti;

3) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

f) l’espletamento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

g) l’espletamento dei procedimenti per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche;

h) l’adozione delle misure necessarie ai fini della salvaguardia delle caratteristiche merceologiche dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio;

i) la collaborazione con la Regione per la valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche;

l) l’adozione, nel rispetto dell’articolo 69, comma 1, lettera h), degli atti relativi allo sviluppo del settore della somministrazione di alimenti e bevande, nei quali sono definiti i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali;

m) i procedimenti semplificati per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli per l’esercizio temporaneo ed il subingresso nell’attività, nonché i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione per gli esercizi ricadenti in zone sottoposte a tutela;

n) la vigilanza sull’attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

     2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 61/2012, Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 69, comma 1, lettere c) ed h).

 

     Art. 72. (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).

     1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.

 

CAPO X

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

     Art. 73. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.

 

     Art. 74. (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).

     1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

 

     Art. 75. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e);

     a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano turistico regionale, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale [51];

     a ter) l’elaborazione ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali [52];

     a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici [53];

     b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari [54];

     c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito [55];

     d) l'organizzazione ed il coordinamento di attività ed iniziative per la promozione del prodotto turistico locale [56];

     e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo per l’immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via esclusiva, sul mercato estero [57];

     e bis) l’assegnazione del marchio turistico regionale [58];

     e ter) l’adozione della carta del turista [59];

     e quater) la tenuta dell’elenco regionale delle agenzie sicure [60];

     e quinquies) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR [61];

     f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività professionale;

     g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonché agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi;

     h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti a livello nazionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco, nonché la vigilanza [62];

     h bis) le associazioni pro-loco [63];

     i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compi ti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;

     l) l'osservatorio del turismo;

     m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo [64];

     n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera;

     n bis) la concessione di contributi per l'esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l'adozione della mappa della ruralità regionale [65];

     n ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei relativi progetti di sviluppo [66];

     n quater) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni [67];

    n quinquies) l’alta formazione degli operatori del comparto turistico attraverso la “Scuola di alta formazione per il turismo” [68];

     n sexies) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT) [69];

     n septies) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore [70];

     n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali [71];

     n nonies) il controllo della qualità dei servizi [72].

     2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

     3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

 

     Art. 76. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:

     a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a);

     b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;

     c) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.

     c bis) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto [73];

     c ter) la tenuta dell'elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale [74];

     c quater) l’adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica [75];

     c quinquies) l’attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell’azione di coordinamento regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera d) [76];

     c sexies) [lo svolgimento delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:

1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);

2) il controllo della qualità dei servizi;

3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;

4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;

5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell’Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A] [77].

     2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) le strutture ricettive, limitatamente alla verifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata [78];

     b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attività di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g);

     b bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza [79];

     c) [le associazioni pro-loco] [80];

     d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b);

     e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n);

     f) [81];

     g) [82].

     3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

     4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

     5. [Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 per il tramite delle APT, qualora tali funzioni e compiti rientrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 e successive modifiche e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle stesse APT in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e compiti attribuiti o delegati dal presente articolo] [83].

     5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi [84].

 

     Art. 77. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

     a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

     b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);

     c) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e la relativa vigilanza [85];

     c bis) la fornitura, ai titolari o ai gestori delle strutture ricettive, delle tabelle riepilogative dei prezzi e del relativo cartellino, nonché la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi e l’applicazione della relativa sanzione [86].

     2. Ai comuni è altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) [87]

     b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.

     3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

     4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

 

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I

Relazioni con il sistema camerale

 

     Art. 78. (Ruolo delle CCIAA).

     1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

     2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonché cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.

 

     Art. 79. (Collaborazioni funzionali con le CCIAA).

     1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.

     2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.

 

     Art. 80. (Funzioni e compiti delle CCIAA).

     1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.

 

     Art. 81. (Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività).

     1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.

     2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.

     3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.

     4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.

 

     Art. 82. (Invio relazione allo Stato).

     1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.

 

Sezione II

Sportello unico per le attività

produttive ed assistenza alle imprese

 

     Art. 83. (Sportello unico per le attività produttive).

     1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento.

     2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.

     3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

     4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.

     6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.

     7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

 

     Art. 84. (Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1:

     a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;

     b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive;

     c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione;

     d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.

 

Sezione III

Interventi per il sostegno alle imprese

 

     Art. 85. (Disciplina degli interventi).

     1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.

     2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:

     a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;

     b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;

     c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata;

     d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;

     e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.

     3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.

     4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.

 

     Art. 86. (Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive). [88]

     1. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs.. 112/1998, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio.

     2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione attraverso programmi annuali di intervento.

 

     Art. 87. (Convenzioni).

     1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.

     2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.

     3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.

 

Sezione IV

Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

 

     Art. 88. (Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese).

     1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:

     a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;

     b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

     c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:

     1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);

     2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

     3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981;

     d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi;

     e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.

 

     Art. 89. (Agevolazioni di credito).

     1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:

     a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;

     b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

 

     Art. 90. (Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi).

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

 

TITOLO IV

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 91. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".

     2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità", "trasporti" e "protezione civile".

 

CAPO II

TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

 

     Art. 92. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.

 

     Art. 93. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

     b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse;

     c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni;

     d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998;

     e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonché dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi;

     f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio;

     g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

     h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata;

     i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo;

     l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonché la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati;

     m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso [89];

     n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa;

     o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonché la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali.

     2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti:

     a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi;

     b) il rilascio delle autorizzazioni o nullaosta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonché il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.

 

     Art. 94. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) la verifica di compatibilità del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali;

     b) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo);

     c) il nullaosta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150);

     d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonché in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore;

     e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

 

     Art. 95. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'adozione del regolamento edilizio;

     b) la formazione dei comparti edificatori;

     c) le autorizzazioni alle lottizzazioni;

     d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonché delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione;

     e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi [90];

     f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie;

     g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonché l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione;

     h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione;

     i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonché la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998;

     l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;

     m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;

     n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di avio- superfici e campi di volo per aeromobili;

     o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.

     2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

b) il parere di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche [91].

 

CAPO III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 96. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti.

 

     Art. 97. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale;

     b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalità di incentivazione;

     c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;

     d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi;

     e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali;

     f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi;

     g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi;

     h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

     i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari;

     l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attività, la nomina degli organi e la vigilanza sull'attività e sugli organi;

     m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione;

     n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione;

     o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonché l'adozione dei relativi piani di cessione;

     p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate;

     q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori;

     r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP;

     s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore;

     t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.

     t bis) la vigilanza sulla gestione amministrativo - finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici [92].

 

     Art. 98. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i);

     b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza;

     c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;

     d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile;

     e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;

     f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c);

     g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

     h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata;

     i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

     l) [la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi pubblici] [93];

     m) l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione;

     n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.

 

CAPO IV

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE,

TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI

INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

 

Sezione I

Ambito del conferimento

 

     Art. 99. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.

 

Sezione II

Protezione della natura e dell'ambiente

 

     Art. 100. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorità, il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi;

     a bis) la gestione forestale sostenibile integrata con la tutela del territorio e del paesaggio, con la conservazione della biodiversità e con la prevenzione dei processi di degrado naturali e antropici in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche [94];

     b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l’utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio forestale nonché l'approvazione dei piani di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva [95];

     b bis) l'elenco degli alberi monumentali [96];

     b ter) l’elenco delle foreste vetuste [97];

     c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;

     d) la protezione ed osservazione delle zone costiere;

     e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l'adozione di piani di risanamento;

     f) le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

     g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a definire la sottoponibilità a VIA, dei progetti individuati dalla normativa regionale vigente;

     h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, nonché qualsiasi altra attività collegata alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente.

     2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera h), attraverso l'ARPA [98].

     3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi a:

     a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

     b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;

     c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro ambientale.

     4. La Regione, esercita altresì, in via concorrente con lo Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

     4 bis. La Regione provvede alla gestione del patrimonio forestale regionale in forma diretta, ai sensi del comma 1, lettera a bis) o tramite convenzioni e concessioni con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) [99].

 

     Art. 101. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 3, concernenti [100]:

     a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

     b) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

     2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.

     3. La provincia approva i progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito, per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche [101].

 

     Art. 101 bis. (Funzioni e compiti dei comuni). [102]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:

     a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 100, comma 1, lettera b) bis;

     b) la tutela della flora spontanea.

 

     Art. 102. (Funzioni e compiti delle comunità montane). [103]

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale, fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge [104].

 

     Art. 103. (Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante).

     1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attività a rischio di incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

 

     Art. 103 bis. Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento” e successive modifiche. [105]

     [1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all'allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Nell'esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'ARPA nonché del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell'allegato I al D.Lgs. n. 59/2005 è riservato alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).]

 

Sezione III

Aree naturali protette

 

     Art. 104. (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).

     1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.

 

Sezione IV

Inquinamento delle acque

 

     Art. 105. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualità, nonché l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale;

     b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonché l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualità delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualità di specifica destinazione;

     c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonché l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico;

     d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonché delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria;

     e) la disciplina dei casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione;

     f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;

     g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonché la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse;

     h) la designazione nonché la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonché l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999;

     h bis) l'organizzazione e l'effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera d) [106];

     i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione;

     l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999;

     m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs. 152/1999;

     n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche, nonché delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli;

     o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attività e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualità delle acque da destinare al consumo umano; l'attività di controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonché l'invio al ministero della sanità dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse;

     p) la designazione e la classificazione, nonché la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

     q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurne l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

     r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti più restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per le acque non idonee alla balneazione;

     s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999, nonché di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalità dei depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.

 

     Art. 106. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

     a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta, nonché l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati [107];

     b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo;

     c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

     d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonché l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque;

     e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

     f) [108];

     g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque da destinare a consumo umano;

     h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale;

     i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonché l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneità delle acque alla balneazione;

     l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

     m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.

 

     Art. 107. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) le autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del D.Lgs. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a) [109];

     b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999;

     b bis) la previsione di misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire l'acqua potabile [110];

     c) l'adozione, nei casi di necessità ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi;

     d) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il D.M. 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell'utilizzazione agronomica, i controlli, l'imposizione di prescrizioni e l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività [111];

     e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee alla balneazione nonché la revoca dei relativi provvedimenti;

     f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

     g) l'immediata segnalazione alle autorità competenti per i controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.

 

 

Sezione V

Inquinamento acustico

 

     Art. 108. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) [112];

     b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

     c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

     c bis) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione del territorio comunale in zone acustiche [113].

 

     Art. 109. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di più comuni;

     b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera c bis) [114];

     c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

     d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).

 

     Art. 110. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;

     b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

     c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche;

     d) le attività di controllo sull'osservanza di:

     1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

     2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

     3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;

     e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa;

     f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;

     g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di:

     1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

     2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1);

     3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995;

     h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;

     i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;

     l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 [115];

     m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

 

Sezione VI

Inquinamento atmosferico

 

     Art. 111. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la fissazione di valori limite di qualità dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali;

     b) la fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;

     c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

     d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;

     e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

     f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti;

     g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale.

 

     Art. 112. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

     a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche;

     b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.

     2. È delegato altresì alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.

 

Sezione VII

Inquinamento elettromagnetico

 

     Art. 113. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

     b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

     c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di

radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.

 

     Art. 114. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti:

     1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile;

     2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio;

     3) elettrodotti aventi tensione fino a 150 KV [116].

 

     Art. 115. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile.

 

Sezione VII bis [117]

Inquinamento luminoso

 

     Art. 115 bis. (Funzioni e compiti della Regione). [118]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'adozione del regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

     b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e la individuazione delle relative zone di particolare protezione;

     c) la concessione di contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia;

     d) la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

     e) il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 115 ter. (Funzioni e compiti dei comuni). [119]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:

     a) l'integrazione del regolamento edilizio in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso;

     b) la collaborazione con la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

     c) la promozione, anche di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili dell'adeguamento della progettazione, installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;

     d) la vigilanza sul rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dalle disposizioni previste dalla normativa vigente e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni stesse.

 

Sezione VIII

Gestione dei rifiuti

 

     Art. 116. (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).

     1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione è disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.

 

CAPO V

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 117. (Oggetto).

     1. Le funzioni amministrative relative alla materia "risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonché alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.

 

     Art. 118. (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).

     1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo è disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.

 

CAPO VI

LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 119. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonché all'individuazione delle zone sismiche.

 

     Art. 120. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la progettazione, l'esecuzione, e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare:

     1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera;

     2) le opere relative ai porti;

     3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici;

     4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione;

     5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

     b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale;

     c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonché le retrocessioni;

     d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea;

     e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.

     2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorità portuali, le funzioni concernenti le attività di escavazione dei porti.

     3. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti:

     a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamità naturali;

     b) [120].

 

     Art. 121. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti:

     a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;

     b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare [121]:

     1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province;

     2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale;

     3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997;

     c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione fino a 150 KV [122].

     2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonché le opere di navigazione interna di terza e quarta classe;

     b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza provinciale nonché di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge [123];

     c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.

     3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, alla Provincia di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

 

     Art. 122. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali;

     b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare:

     1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;

     2) le opere relative all'edilizia di culto;

     3) le opere di interesse locale a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;

     4) le attrezzature fisse dei mercati locali;

     5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni;

     6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale;

     7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.

     2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche e di pubblica utilità di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) [124].

     3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, al Comune di Roma è delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.

 

CAPO VII

VIABILITÀ

 

     Art. 123. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilità" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonché alla vigilanza sulle strade stesse.

 

     Art. 124. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare:

     1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

     2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorità, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

     3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale;

     4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale;

     5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonché per l'esposizione di pubblicità lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale;

     6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie autostradali;

     b) l'individuazione della rete viaria regionale, che è costituita dalle strade ed autostrade di proprietà della Regione, nonché la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali;

     c) la progettazione, la costruzione, la gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992 nonché la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione  [125];

     c bis) il controllo sulle infrastrutture stradali di competenza regionale, in qualità di organo competente ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), nonché le altre funzioni relative alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui al d.lgs. 35/2011 come disciplinate con apposito regolamento regionale di attuazione ed integrazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto [126];

     d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse;

     e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade;

     f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f) possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale.

 

     Art. 125. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti:

     a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali;

     b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunità montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilità;

     c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle, licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicità lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3;

     d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992;

     e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.

     2. È altresì delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all’articolo 124, comma 1, lettera e), in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numero 4). [127]

     3. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

 

     Art. 126. (Accordi di programma).

     1. Al fine di garantire omogeneità nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonché per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

     2. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalità progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.

 

     Art. 127. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) la classificazione delle strade comunali;

     b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali;

     c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.

 

CAPO VIII

TRASPORTI

Sezione I

Ambito del conferimento

 

     Art. 128. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funi di ogni tipo,

automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonché agli autoservizi pubblici non di linea.

 

     Art. 129. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti:

     a) l'estimo navale;

     b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

     c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalità diverse da quelle di approvvigionamento dì fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario;

     d) [il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995] [128];

     e) la programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998;

     f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale;

     g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli.

     1 bis. È, altresì, riservato alla Regione l’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade [129].

 

     Art. 130. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti:

     a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attività svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

     b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

     c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola;

     d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate;

     e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

     f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;

     g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

     h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

     h bis) la determinazione dei criteri cui devono attenersi i comuni per stabilire il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi di taxi e di noleggio con conducente [130].

     2. È altresì delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti:

     a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità;

     b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali;

     c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie;

     d) i porti lacuali e di navigazione interna;

     e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale;

     f) [l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza] [131];

     g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone;

     h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati;

     i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.

 

     Art. 131. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge;

     b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.

 

     Art. 132. (Funzioni delle CCIAA).

     1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).

 

CAPO IX

PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 133. (Oggetto) [132]

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all’emergenza, al soccorso e all’assistenza alle popolazioni colpite dalle calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza, nonché alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

 

     Art. 134. (Funzioni e compiti della Regione). [133]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all’organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;

b) l’adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali;

c) l’approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;

d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile;

e) l’emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;

g) le intese di cui all’articolo 107 del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche;

h) la promozione, la formazione, l’organizzazione, l’addestramento e l’impiego del volontariato, la tenuta dell’Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;

i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;

j) la promozione di attività di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario;

k) la rilevazione, la raccolta e l’elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica;

l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile;

m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;

n) l’attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;

o) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile nonché, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;

p) l’individuazione, l’organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;

q) le attività di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;

r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;

s) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi;

t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;

u) l’attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all’articolo 2 della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile;

v) l’incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.

 

     Art. 135. (Funzioni e compiti delle province). [134]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:

a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformità con i programmi regionali;

b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l’ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.

 

     Art. 136. (Funzioni e compiti dei comuni). [135]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformità a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti:

a) la predisposizione e l’attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all’aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente;

b) l’attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile;

c) l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all’informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

d) l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) la vigilanza sull’attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

f) l’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;

g) la rilevazione, nell’ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;

h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza;

i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all’individuazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza;

j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l’utilizzo dell’attività di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operatività.

 

     Art. 136 bis. (Funzioni e compiti del Sindaco) [136]

     1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione. 

     2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 15, comma 4, della l. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.

     3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

     4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall’articolo 10, comma 1 bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche.

 

     Art. 136 ter. (Funzioni e compiti di Roma capitale) [137]

     1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 136, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall’articolo 10 del d.lgs. 61/2012 e successive modifiche.

 

     Art. 137. (Funzioni e compiti delle comunità montane). [138]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.

 

TITOLO V

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COMUNITÀ

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 138. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona ed alla comunità".

     2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attività culturali e spettacolo", "sport".

 

CAPO II

TUTELA DELLA SALUTE

Sezione I

Ambito di applicazione

 

     Art. 139. (Oggetto).

     1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale la salubrità dei prodotti di origine animale.

 

     Art. 140. (Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti).

     1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.

 

Sezione II

Salute umana

 

     Art. 141. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) le attività di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare:

     1) l'educazione sanitaria;

     2) l'igiene pubblica con esclusione di quelli indicati all’art. 143, comma 1, lettera b bis) e comma 20, lettera b) [139];

     3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

     4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno;

     5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale;

     6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale;

     7) l'assistenza termale;

     8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

     9) l'assistenza farmaceutica;

     10) la riabilitazione fisica e psichica;

     11) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

     12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

     13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

     14) l'igiene e la medicina del lavoro nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

     15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive;

     16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN;

     17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformità ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario;

     18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attività di servizio resi dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonché sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;

     19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose;

     20) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonché il controllo sulla radioattività ambientale;

     21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

     22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia;

     23) la vigilanza sulle farmacie;

     23 bis) gli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni nonché di vaccinazioni antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria" [140];

     b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario;

     c) le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare:

     1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonché la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche;

     2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attività destinata alla tutela della salute;

     3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali;

     4) la fissazione dei criteri e delle modalità di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché di tutti i soggetti accreditati;

     5) l'attività di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie;

     6) la nomina degli organi di gestione;

     7) la vigilanza ed il controllo;

     d) la determinazione degli standard di qualità che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17);

     e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a:

     1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno;

     2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale;

     3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale;

     4) prestazioni di assistenza termale;

     5) assistenza domiciliare a carattere sanitario;

     6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione;

     f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del SSN da parte delle facoltà universitarie di medicina;

     g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonché la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari;

     h) l'organizzazione delle attività trasfusionali, in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);

     i) la pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge;

     l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria;

     m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;

     n) la verifica di conformità:

     1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalità di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonché la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio;

     2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirurgici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;

     o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale;

     p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale;

     q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato;

     r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport;

     s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11;

     t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo dello stato di salute dei lavoratori;

     u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali;

     v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche.

     v bis) l’adozione di criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché l’autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l’utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria) [141].

     2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.

     3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.

 

     Art. 142. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).

 

     Art. 143. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanità;

     b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.

     b bis) il passaporto mortuario e l’autorizzazione all’introduzione e all’estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri, già di competenza del Prefetto, di cui agli articoli 27, 28, 29, 36 e 80 del d.p.r. 285/1990 [142].

     2. È, altresì, delegato ai comuni l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di stabilimenti termali nonché all’imbottigliamento delle acque minerali;

     b) l’adozione dei provvedimenti relativi alla tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero nonché al prolungamento o all’abbreviazione del turno di rotazione decennale, alla correzione della struttura fisica del terreno o al trasferimento del cimitero, di cui agli articoli 82, 86 e 105 del d.p.r. 285/1990 [143];

     b bis) l’autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici), previa acquisizione del parere delle commissioni tecniche permanenti di cui all’articolo 24 dello stesso r.d. 147/1927, costituite presso le aziende unità sanitarie locali [144].

     3. Restano attribuite al sindaco, quale autorità sanitaria locale:

     a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale;

     b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale;

     c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.

 

Sezione III

Sanità veterinaria

 

     Art. 144. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanità e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende unità sanitarie locali;

     b) la prevenzione ed il controllo del randagismo;

     c) l'individuazione delle modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attività di sanità pubblica veterinaria;

     d) la profilassi e la polizia veterinaria;

     e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria:

     1) sugli animali destinati all'alimentazione umana;

     2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione;

     3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

     f) le aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c).

     2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unità sanitarie locali.

 

     Art. 145. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonché quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.

     2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.

 

     Art. 146. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuite ai comuni, in conformità a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti;

     b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture;

     c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;

     d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

     2. Resta attribuita al sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanità veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria.

 

     Art. 147. (Funzioni e compiti delle comunità montane).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanità veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunità.

 

CAPO III

SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 148. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità.

 

     Art. 149. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socio-assistenziali;

     b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali;

     c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socio- assistenziali, nonché dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale;

     d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socio-assistenziali;

     e) la definizione delle modalità e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attività svolte dagli enti privati;

     f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socio-assistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale;

     g) la promozione ed il sostegno di modalità organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali;

     h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     i) il coordinamento delle attività di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli psicolabili;

     l) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

     m) la promozione dell'attività consultoriale;

     n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono attività di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale;

     o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonché la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi;

     p) [le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB)] [145];

     q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

     q-bis) la concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili [146].

     2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

     2-bis. La Regione svolge le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera q-bis), avvalendosi, mediante la stipula di specifica convenzione, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato) [147].

 

     Art. 150. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67;

     b) [l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza)] [148];

     c) l’individuazione, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, dei servizi di dimensione sovradistrettuale e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi [149];

     d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo;

     e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale.

     2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

 

     Art. 151. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio- assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti;

     b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono [150];

     c) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato operanti in materia;

     d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare;

     e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari;

     f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890;

     g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attività degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale;

     h) [la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.] [151]

     2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identità culturale e per favorire il loro inserimento nella società.

 

CAPO IV

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

     Art. 152. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e, dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

 

     Art. 153. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di promozione educativa;

     c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;

     d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;

     e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale;

     f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici;

     g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonché quelli per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà educative.

     2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti:

     a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

     b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con il piano regionale;

     c) la suddivisione sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

     d) la determinazione del calendario scolastico;

     e) i contributi alle scuole non statali;

     f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

 

     Art. 154. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) in relazione all'istruzione secondaria superiore:

     1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

     2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

     3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

     4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

     5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;

     6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

     7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

     8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8).

     2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

     3. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi;

     b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini;

     c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni;

     d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.

 

     Art. 155. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola:

     1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

     2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

     3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;

     4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

     5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

     6) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

     7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale;

     8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria;

     b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;

     c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate;

     d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori;

     e) l'istituzione di residenze e convitti;

     f) il servizio di mensa scolastica;

     g) il servizio di trasporto;

     h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

     2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunità montane e d'intesa con le autorità scolastiche, assumono iniziative concernenti:

     a) l'educazione degli adulti;

     b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

     c) le azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

     d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola;

     e) gli interventi perequativi;

     f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

 

     Art. 156. (Funzioni e compiti delle comunità montane).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.

 

CAPO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 157. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attività produttive ed alla vigilanza sull'attività privata di formazione professionale.

 

     Art. 158. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) la definizione dei criteri e la determinazione della modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attività professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica;

     b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale;

     c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23;

     d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche;

     e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale);

     f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale;

     g) la promozione delle attività di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992;

     h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992;

     i) il raccordo con il sistema produttivo;

     l) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;

     m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonché, in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attività degli stessi;

     n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

 

     Art. 159. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

     a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro;

     b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attività di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992;

     c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi;

     d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base;

     e) il riconoscimento dell'idoneità dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali;

     f) la vigilanza ed i controlli sulle attività di formazione professionale, per la parte di propria competenza;

     g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare:

     1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonché la gestione delle attività formative in agricoltura;

     2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale;

     3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione;

     4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura;

     5) l'attività di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione;

     6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione;

     7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale;

     8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonché il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione;

     h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di età inferiore ai venticinque anni;

     i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attività dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.

 

CAPO VI

LAVORO

 

     Art. 160. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonché alla relativa integrazione con le politiche e le attività in materia di formazione professionale e di istruzione.

 

     Art. 161. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti:

     a) l'individuazione dei settori di priorità nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro;

     b) la formulazione dei criteri di priorità sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili;

     c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro;

     d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

 

     Art. 162. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti:

     a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro;

     b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.

 

     Art. 163. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.

 

CAPO VII

BENI CULTURALI - PROMOZIONE DELLE

ATTIVITÀ CULTURALI - SPETTACOLO

Sezione I

Ambito di applicazione

 

     Art. 164. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.

     2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attività culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attività rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte.

     3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attività teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualità delle attività stesse.

 

Sezione II

Beni culturali

 

     Art. 165. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attività svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;

     b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;

     c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonché la stipulazione della convenzione stessa per attività di preminente interesse regionale;

     d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione;

     e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione;

     f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;

     g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;

     h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica;

     i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;

     l) la promozione di interventi per la salvaguardia l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997;

     m) l'attività di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali;

     n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT);

     p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali;

     q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attività finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali;

     r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione, di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

     s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi;

     t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attività degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31.

     2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrità materiale e del loro valore.

     3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a:

     a) il miglioramento della conservazione dei beni;

     b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione del la loro conoscenza;

     c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate;

     d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con università ed altre istituzioni culturali;

     e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione;

     f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

     g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo;

     h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione;

     i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.

     4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per:

     a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonché per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato;

     b) l'attività tecnico-scientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi.

     5. [È altresì riservato alla Regione l'esercizio, tramite la soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela del patrimonio librario raro e di pregio] [152].

 

     Art. 166. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti;

     b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;

     c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h);

     d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;

     e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;

     f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);

     g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;

     h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c);

     i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;

     l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla provincia.

     2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.

     3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.

     4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.

 

     Art. 167. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti;

     b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attività di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attività mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c);

     c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza;

     d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;

     e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio;

     f) la vigilanza sull'attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia;

     g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione;

     h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà al comune.

     2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.

     3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.

     4. In attesa dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi dell'articolo 166 [153].

 

Sezione III

Promozione delle attività culturali

 

     Art. 168. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici;

     b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici;

     c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 352/1997, nonché la stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente interesse regionale;

     d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore delle attività culturali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani;

     f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo svolgimento di attività culturali.

     2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a:

     a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la loro gestione;

     b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;

     c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;

     d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale;

     e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione;

     f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche;

     g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari;

     h) l'organizzazione di attività e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari.

 

     Art. 169. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).

     2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

 

     Art. 170. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attività culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c);

     b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia.

     2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.

 

Sezione IV

Cooperazione per la valorizzazione dei beni

culturali e la promozione delle attività culturali

 

     Art. 171. (Commissione regionale per i beni e le attività culturali).

     1. La commissione regionale per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, è la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge.

     2. La commissione è composta, ai sensi del citato articolo 154 del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica tre anni, e possono essere confermati, designati:

     a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;

     b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;

     c) due dalla Giunta regionale;

     d) due dall'associazione regionale dei comuni;

     e) uno dall'associazione regionale delle province;

     f) uno dalla conferenza episcopale regionale;

     g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra le forme imprenditoriali locali.

     3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede contestualmente alla:

     a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui al comma 2;

     b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 172. (Funzioni e compiti della commissione).

     1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti:

     a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attività culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalità previsti dalla programmazione regionale;

     b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997.

     2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti:

     a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1;

     b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

     3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.

     4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.

 

Sezione V

Spettacolo

 

     Art. 173. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di omogeneità della presenza delle relative attività nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali;

     b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità;

     c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;

     d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato;

     e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con finalità d'informazione e di documentazione, anche mediante l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca";

     f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie di corsi di formazione per il personale artistico e tecnico dello spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo Stato;

     g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), subentrate agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate;

     h) l'osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore.

     2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a:

     a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali, di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e lo svolgimento di rappresentazioni in località che ne sono sprovviste;

     b) diffondere la cinematografia di qualità al fine di assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari nel circuito cinematografico.

 

     Art. 174. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).

     2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

 

     Art. 175. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:

     a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a);

     b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.

     2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.

 

CAPO VIII

SPORT

 

     Art. 176. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attività sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.

 

     Art. 177. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

     a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;

     b) il sostegno a manifestazioni e ad attività sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;

     c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attività rivolte al tempo libero;

     d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;

     e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.

 

     Art. 178. (Funzioni e compiti delle province). [154]

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:

     a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione di impianti e di attrezzature di interesse provinciale;

     b) l'elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta.

     2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti provinciali.

 

     Art. 179. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge, concernenti [155]:

     a) l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale;

     b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.

 

TITOLO VI

VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO.

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE

E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 180. (Oggetto).

     1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformità a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".

 

CAPO II

VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

 

     Art. 181. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.

 

     Art. 182. (Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonché gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previsti da leggi statali e regionali.

     2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresì, ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.

 

CAPO III

POLIZIA AMMINISTRATIVA E

RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO

 

     Art. 183. (Oggetto).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 184. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie.

     2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonché avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare:

     a) le funzioni ed i compiti già di competenza del corpo forestale dello Stato relativi a:

     1) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale;

     2) la vigilanza sulle aree naturali protette;

     3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;

     4) il supporto negli interventi di protezione civile;

     5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;

     6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali;

     b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave;

     c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo unico approvato con r.d. 1775/1933;

     d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica;

     e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.

     3. La Regione esercita, altresì, le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale, ed in particolare:

     a) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;

     b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;

     c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale;

     d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso;

     e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi od ai servizi.

     4. La Regione provvede a:

     a) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977;

     b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.

 

     Art. 185. (Funzioni e compiti delle province).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

     2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

     3. Alle province è altresì attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.

     4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

 

     Art. 186. (Funzioni e compiti dei comuni).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie.

     2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

     3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

 

     Art. 187. (Funzioni e compiti delle comunità montane).

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonché a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunità montana.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le comunità montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME

INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI

 

     Art. 188. (Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante).

     1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni già conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.

 

     Art. 189. (Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità).

     1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

     2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanità, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti già conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.

 

     Art. 190. (Conferimento di ulteriori funzioni).

     1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individuate con legge regionale le funzioni ed i compiti da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in capo alla Regione.

 

CAPO II

DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI

 

     Art. 191. (Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti). [156]

     1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi:

     a) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), decorre dalla data determinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997;

     b) l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), fermo restando l'esercizio concernente le funzioni e i compiti confermati e già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati già emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997, decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di assegnazione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie previsti dall'articolo 192.

     2. L'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di commercio, di turismo, di sanità, di governo del territorio, nonché di edilizia residenziale pubblica decorre dalla data di entrata in vigore dalle leggi regionali emanate ai sensi degli articoli 189 e 194, comma 4, ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalle leggi stesse [157].

     2 bis. L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 8 , comma 1, lettera a) in materia di agricoltura decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale emanata ai sensi dell'articolo 188 ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalla legge stessa. Fino a tale data le funzioni ed i compiti genericamente conferiti agli enti locali dall'articolo 39 sono esercitati dalla Regione, unitamente a quelli conferiti dallo Stato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e ad essa riservati dall'articolo 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 in materia di agricoltura [158].

     3. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs.. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.

     4. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs.. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.

     4 bis. L’effettivo esercizio da parte dei comuni delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), decorre dal 1° marzo 2002. A partire da tale data le province assicurano ai comuni, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di consulenza e di supporto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti suddetti [159].

 

     Art. 192. (Prima assegnazione di risorse umane patrimoniali e finanziarie - Poteri sostitutivi). [160]

     1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi organizzati dalla presente legge, in sede di prima applicazione la Regione provvede:

     a) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), alla determinazione, nell'ambito delle risorse individuate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, delle quote di risorse da assegnare alla Regione e a ciascun ente locale;

     b) per le funzioni e i compiti amministrativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie secondo le disposizioni del comma 2.

     2. Per il fine di cui al comma 1 lettera b), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di approvazione dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari 2001 e seguenti, nei quali sono stanziate le risorse da assegnare, nonché dalla data di esecutività delle eventuali variazioni, la Giunta regionale sottopone la deliberazione di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie agli enti locali, alla conferenza Regione - Autonomie Locali, per l'acquisizione del parere.

     3. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, commi 2, 3 e 4 della l.r. 53/1998.

     4. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo fermo restando quanto stabilito negli articoli 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998 in relazione alle risorse patrimoniali e finanziarie.

     5. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificati dall'articolo 200 della presente legge.

     6. Per l'assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di edilizia residenziale pubblica dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge stessa.

     6 bis. Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002:

     a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), nell’ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11;

     b) la Regione finanzia il servizio di pronta accoglienza per l’infanzia di Roma nell’ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2001 [161];

     c) le province, già titolari delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 151, comma 1, lettera b), trasferiscono ai comuni, in proporzione alla popolazione residente ed in base ai rendiconti attinenti all’esercizio di tali funzioni e compiti, le relative risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare all’esercizio stesso;

     d) la Provincia di Roma trasferisce al Comune di Roma le risorse patrimoniali immobiliari, umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio di pronta accoglienza per l’infanzia di Roma, ovvero, in mancanza di risorse patrimoniali o umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive del valore degli immobili o degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso;

     e) [la Provincia di Latina trasferisce al Comune di Gaeta le risorse umane e finanziarie, ivi compresi gli oneri connessi alle suddette risorse umane, adibite allo svolgimento delle attività del servizio residenziale per l’assistenza all’infanzia di Gaeta, ovvero, in mancanza di risorse umane da trasferire, risorse finanziarie comunque comprensive degli oneri connessi al personale comunale da destinare alle attività del servizio stesso] [162].

 

     Art. 193. (Affari pendenti). [163]

     1. Entro la data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti sono consegnati a ciascun ente locale interessato, con elenchi nominativi, gli atti concernenti le funzioni e i compiti stessi relativi ad affari non ancora esauriti, ad eccezione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso alla data della predetta decorrenza.

 

CAPO III

SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE,

L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL

RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

 

     Art. 194. (Legislazione regionale di settore).

     1. In materia di attività a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.

     2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 è emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.

     3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.

     4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresì all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonché al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilità ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.

     5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attività formativa integrata tra Regione ed enti locali.

     6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione può:

     a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto;

     b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una società per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.

     7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalità di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.

 

     Art. 195. (Riordino di organismi collegiali).

     1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e funzionali, nonché con le organizzazioni economico-sociali.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro entro il 31 dicembre 2001. Gli organismi non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi [164].

 

     Art. 196. (Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo).

     1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione autonomie locali, nonché delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

     2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficoltà nella:

     a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite;

     b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti;

     c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore.

     3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.

     4. L'attività di supporto all'osservatorio è assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.

 

CAPO IV

ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI

DISCIPLINA TRANSITORIA

 

     Art. 197. (Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37). [165]

     1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.

     2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) - b) [166];

     c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.

 

     Art. 198. (Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42).

     1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

     2. Il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

     2 bis. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante senza ulteriori richieste di autorizzazioni di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all'articolo 6 della l.r. 42/1990";

     b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente: “a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri";

     c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente: “b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 20.000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi”;

     d) dopo il comma 3 dell'articolo 2 bis è aggiunto, infine, il seguente: “3 bis. Gli esercenti di linee ed impianti elettrici hanno la facoltà di inserire nella procedura di cui ai commi 2 e 3 le linee con tensione nominale inferiore o pari a 1.000 volt ove ne ravvisino la necessità [167].

     3. [168].

 

     Art. 199. (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74).

     1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.

     2. [169].

     3. [170].

 

     Art. 200. (Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38).

     1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

     2. [171].

     3. [172].

     4. [173].

     5. [174].

     6. [175].

     7. [176].

     8. All'articolo 25:

     a) - b) [177];

     c) il comma 2 è abrogato.

     9. [178].

 

     Art. 201. (Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42).

     1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [179];

     b) [180];

     c) [181];

     d) [182];

     e) - g) [183];

     h) [184];

     i) - m) [185];

     n) [186].

 

     Art. 202. (Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7). [187]

     [1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "d'intesa con l'assessorato alla scuola, formazione e politiche per il lavoro" [188];

     b) [189].]

 

     Art. 203. (Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53).

     1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [190];

     b) [191];

     c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) [192];

     2) [193];

     2 bis) alla lettera c) le parole: "fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e" sono soppresse [7].

     3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate;

     d) [194];

     e) [195];

     f) [196];

     g) [197];

     h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 è abrogata;

     i) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato;

     l) [198];

     m) [199].

 

     Art. 204. (Applicazione transitoria della normativa vigente).

     1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali.

 

     Art. 205. (Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano).

     1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Città metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Città metropolitana stessa.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione è adottata dal Consiglio regionale.

     4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione è sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.

 

     Art. 206. (Individuazione della rete viaria regionale).

     1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.

 

     Art. 207. (Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali).

     1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r. 42/1997.

 

     Art. 208. (Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative).

     1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.

 

     Art. 209. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68;

     b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche;

     c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12;

     d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998;

     e) i commi 1 e 5, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 [200].

 

 

ALLEGATO "A" [201]

(Omissis).


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[3] Comma abrogato dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[5] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[7] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 26.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 14 agosto 2017, n. 9.

[10] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 26 febbraio 2007, n. 1, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall’art. 10 della L.R. 23 ottobre 2006, n. 13.

[12] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 18 aprile 2003, n. 12.

[13] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[15] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[17] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[19] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e così modificata dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[20] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14.

[21] Lettera sostituita dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e abrogata dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[22] Lettera inserita dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e abrogata dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[23] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 6, sostituito dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[24] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[25] Lettera inserita dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[26] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[27] Lettera già sostituita dall'art. 84 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10 e così ulteriormente sostituita dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[28] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[29] Lettera così modificata dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[32] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 17 febbraio 2015, n. 3.

[33] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 18, con la limitazione prevista nel suo art. 2.

[34] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[35] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2006, n. 18, con la limitazione prevista nel suo art. 2.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[37] Lettera aggiunta dall’art. 41 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17.

[38] Lettera aggiunta dall’art. 41 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 17.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[40] Lettera inserita dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[41] Lettera inserita dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[42] Articolo abrogato dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[43] Lettera così modificata dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[45] Lettera inserita dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22 e così modificata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[46] Comma inserito dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[48] Articolo abrogato dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[49] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 29 novembre 2006, n. 21.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 106 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[51] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[52] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[53] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[54] Lettera così sostituita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[55] Lettera così sostituita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[56] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[57] Lettera sostituita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 e così modificata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[58] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[59] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[60] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[61] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[62] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[63] Lettera inserita dall'art. 29 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[64] Lettera così modificata dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[65] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14.

[66] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[67] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[68] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[69] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[70] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[71] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[72] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[73] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[74] Lettera aggiunta dall’art. 32 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14.

[75] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[76] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[77] Lettera aggiunta dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13 e abrogata dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[78] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 27 novembre 2013, n. 8.

[79] Lettera inserita dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[80] Lettera abrogata dall'art. 29 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[81] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[82] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[83] Comma sostituito dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e abrogato dall'art. 58 della L.R. 6 agosto 2007, n. 13.

[84] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[85] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 27 novembre 2013, n. 8.

[86] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 27 novembre 2013, n. 8.

[87] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 27 gennaio 2000, n. 10.

[88] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[89] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[90] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 8.

[91] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 giugno 2012, n. 8.

[92] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[93] Lettera abrogata dall’art. 9 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[94] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[95] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[96] Lettera aggiunta dall’art. 90 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

[97] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[98] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[99] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[100] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[101] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[102] Articolo aggiunto dall’art. 90 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

[103] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[104] Comma così modificato dall’art. 90 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39.

[105] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2006, n. 17 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 16 dicembre 2011, n. 16.

[106] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2006, n. 17.

[107] Lettera così modificata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[108] Lettera abrogata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[109] Lettera così sostituita dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[110] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[111] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2006, n. 17.

[112] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.R. 3 agosto 2001, n. 18.

[113] Lettera inserita dall'art. 24 della L.R. 3 agosto 2001, n. 18.

[114] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 3 agosto 2001, n. 18.

[115] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 3 agosto 2001, n. 18.

[116] Numero così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[117] Sezione inserita dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 2000, n. 23.

[118] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 2000, n. 23.

[119] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 13 aprile 2000, n. 23.

[120] Lettera abrogata dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[121] Lettera già modificata dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2 e così ulteriormente modificata dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[122] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[123] Numero così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[124] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[125] CLettera sostituita dall’art. 1 della L.R. 2 settembre 2003, n. 28 e così modificata dall'art. 97 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[126] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[127] Comma sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 settembre 2003, n. 28 e così modificato dall'art. 97 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[128] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[129] Comma aggiunto dall’art. 49 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[130] Lettera aggiunta dall’art. 17 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 7.

[131] Lettera abrogata dall’art. 17 della L.R. 14 febbraio 2005, n. 7.

[132] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[133] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[134] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[135] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[136] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[137] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[138] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2.

[139] Numero così modificato dall’art. 7 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[140] Numero inserito dall'art. 89 della L.R. 6 settembre 2001, n. 24.

[141] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[142] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[143] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2.

[144] Lettera aggiunta dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[145] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[146] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[147] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[148] Lettera abrogata dall'art. 24 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 2.

[149] Lettera così modificata dall’art. 40 della L.R. 6 febbraio 2003, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 26 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[150] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2001, n. 40.

[151] Lettera abrogata dall’art. 6 della L.R. 13 settembre 2004, n. 11.

[152] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[153] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7.

[154] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[155] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[156] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[157] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[158] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[159] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2001, n. 40.

[160] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[161] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[162] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2001, n. 40. La lett. e) è stata abrogata dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2008, n. 14.

[163] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[164] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[165] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 26 febbraio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[166] Sostituiscono i commi secondo e terzo, art. 28 della L.R. 11 aprile 1985, n. 37.

[167] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 18 settembre 2002, n. 32.

[168] Inserisce l'art. 2 bis nella L.R. 10 maggio 1990, n. 42.

[169] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6. Sostituisce la lett. g), comma 1, art. 2 della L.R. 18 novembre 1991, n. 74.

[170] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13. Inserisce l'art. 9 bis nella L.R. 18 novembre 1991, n. 74.

[171] Modifica il comma 1, art. 2 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[172] Modifica il comma 1, art. 6 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[173] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista. Modifica l'alinea e la lett. a) del comma 2, art. 10 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[174] Sostituisce il comma 1, art. 23 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[175] Modifica il comma 2, art. 23 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[176] Modifica il comma 1, art. 24 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[177] Modificano la rubrica e il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[178] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 35 della L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

[179] Modifica la lett. m), comma 1, art. 2 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[180] Modifica la lett. b), comma 1, art. 3 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[181] Modifica la lett. a), comma 1, art. 12 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[182] Modifica la lett. b), comma 2, art. 14 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[183] Modificano le lettere b), d) e g), comma 1, art. 15 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[184] Modifica il comma 1, art. 24 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[185] Modificano le lettere c), d) e h), comma 1, art. 28 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[186] Modifica il comma 4, art. 29 della L.R. 24 novembre 1997, n. 42.

[187] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 10 luglio 2007, n. 10.

[188] Così nel testo originale.

[189] Inserisce la lett. c bis) nel comma 2, art. 26 della L.R. 19 febbraio 1998, n. 7.

[190] Modifica la lett. a), comma 1, art. 8 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[191] Inserisce le lettere c bis) - c quinquies) nel comma 2, art. 8 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[192] Sostituisce la lett. a), comma 3, art. 8 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[193] Inserisce la lett. b bis) nel comma 3, art. 8 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 40 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[194] Sostituisce l'alinea alla lett. g), comma 1, art. 9 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[195] Sostituisce la lett. a), comma 2, art. 9 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[196] Modifica l'alinea della lett. b), comma 1, art. 10 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[197] Modifica il numero 2, lett. b, comma 1, art. 10 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[198] Modifica il comma 1, art. 11 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[199] Sostituisce il comma 2, art. 11 della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53.

[200] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.

[201] Allegato abrogato dall'art. 25 della L.R. 12 gennaio 2001, n. 2.