§ 2.3.7 - L.R. 11 aprile 1986, n. 17. - Norme sulle procedure della
programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:11/04/1986
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Principi generali). La Regione esercita le proprie funzioni legislativa ed amministrativa con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto [...]
Art. 2.  (Soggetti della programmazione regionale). Soggetto del procedimento di programmazione regionale è la Regione, la quale:
Art. 3.  (Strumenti della programmazione regionale). Il procedimento programmatorio della Regione si realizza mediante i seguenti strumenti:
Art. 4.  (Programma regionale di sviluppo e relativo quadro di riferimento territoriale). Il programma regionale di sviluppo, per un periodo non superiore ad un quinquennio:
Art. 5.  (Schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale). Ai fini della formazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento [...]
Art. 6.  (Consultazioni). La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale, promuove ed [...]
Art. 7.  (Approvazione e pubblicazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale. Direttive per le amministrazioni provinciali). La Giunta regionale, valutate le [...]
Art. 8.  (Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento. Nuovo programma). Alle modifiche e alle integrazioni del programma regionale di [...]
Art. 9.  (Programma socio-economico e relativo piano territoriale provinciale). Il programma socio-economico provinciale, in conformità con i contenuti del programma regionale di sviluppo di cui al [...]
Art. 10.  (Adozione del programma socio-economico e del relativo piano territoriale provinciale). Il programma socio-economico ed il relativo piano territoriale di cui al precedente articolo 9 sono [...]
Art. 11.  (Coordinamento e verifica dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali. Approvazione). I programmi socio- economici ed i relativi piani territoriali adottati dalle [...]
Art. 12.  (Pubblicazione dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali). I programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali, approvati ai sensi del precedente articolo [...]
Art. 13.  (Adeguamento dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali. Nuovi programmi). Il programma socio- economico e il relativo piano territoriale provinciale sono adeguati [...]
Art. 14.  (Piani settoriali regionali e provinciali). Il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, nonchè i programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali [...]
Art. 15.  (Procedure per l'approvazione dei piani settoriali regionali). La Giunta regionale predispone, di norma avvalendosi dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione [...]
Art. 16.  (Procedure per l'approvazione dei piani settoriali provinciali). L'amministrazione provinciale predispone, avvalendosi eventualmente dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la [...]
Art. 17.  (Adeguamento dei piani settoriali regionali e provinciali. Nuovi piani). Gli adeguamenti ai piani settoriali regionali e provinciali, eventualmente connessi con le modifiche, le integrazioni e gli [...]
Art. 18.  (Progetti di interventi regionali, provinciali e comunali). Il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, i programmi socio-economici ed i relativi piani [...]
Art. 19.  (Procedure per l'approvazione dei progetti regionali di interventi). L'Amministrazione regionale, successivamente all'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di [...]
Art. 20.  (Procedure per l'approvazione dei progetti provinciali di interventi). L'amministrazione provinciale, successivamente all'approvazione del programma socio-economico e del relativo piano territoriale [...]
Art. 21.  (Procedure per l'approvazione dei progetti di interventi dei comuni e delle comunità montane). A norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della presente legge, la provincia, successivamente [...]
Art. 22.  (Vigilanza e potere sostitutivo). Il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali ai sensi dell'articolo 2 della presente legge spetta alla Giunta regionale.
Art. 23.  (Relazioni dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane sullo stato di attuazione dei progetti e sulla efficacia degli interventi comunali). I comuni, singoli o associati, e le comunità [...]
Art. 24.  (Relazione delle province sullo stato di attuazione dei progetti e sull'efficacia degli interventi provinciali). La provincia trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, [...]
Art. 25.  (Relazioni della Giunta regionale al Consiglio sullo stato degli strumenti attuativi del programma regionale di sviluppo. Collegamento con il rendiconto generale). La Giunta regionale, entro il 31 [...]
Art. 26.  (Documenti provinciali di attività e di spesa). La provincia, in occasione della trasmissione alla Regione della relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 1-quater del [...]
Art. 27.  (Relazioni programmatiche della Giunta regionale di attività e di spesa). La Giunta regionale, unitamente alla proposta di bilancio pluriennale ed annuale, presenta al Consiglio una relazione [...]
Art. 28.  (Finanziamento del programma regionale di sviluppo e disciplina finanziaria della delega). La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di bilancio pluriennale ed annuale ed alla relazione [...]
Art. 29.  (Personale per l'esercizio delle funzioni delegate). In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, lettera g), della legge regionale 13 aprile 1985, n. 68, non è individuato il contingente di [...]
Art. 30.  (Primo programma regionale di sviluppo e relativo quadro di riferimento territoriale. Primi piani territoriali provinciali). In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale [...]
Art. 31.  (Disciplina transitoria e abrogazione di norme). Nelle more della approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale si applicano le procedure [...]


§ 2.3.7 - L.R. 11 aprile 1986, n. 17. - Norme sulle procedure della

programmazione.

(B.U. 30 aprile 1986, n. 12).

 

Titolo I

PRINCIPI E SOGGETTI

 

Art. 1. (Principi generali). La Regione esercita le proprie funzioni legislativa ed amministrativa con il metodo della programmazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto regionale e delle disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali contenute nella legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

     A tal fine la Regione definisce, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi dello sviluppo socio-economico e le linee dell'assetto territoriale regionali, che hanno valore di indirizzo per gli enti di cui all'art. 44 dello Statuto, ed esercita il coordinamento degli interventi di competenza della Regione medesima con quelli di competenza di detti enti.

     La Regione attiva e governa il procedimento di programmazione in armonia con gli obiettivi della programmazione nazionale, alla determinazione dei quali concorre ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [1].

     La programmazione si svolge con le procedure e gli strumenti fissati dalla presente legge a norma dell'art. 46 dello Statuto.

 

     Art. 2. (Soggetti della programmazione regionale). Soggetto del procedimento di programmazione regionale è la Regione, la quale:

     a) formula programmi di sviluppo economico globali relativi al suo territorio comprensivi degli obiettivi e delle linee di cui al precedente articolo 1, secondo comma, con i vincoli essenziali di medio e breve periodo per lo sviluppo socio-economico e l'assetto territoriale, nonchè le linee di intervento nei vari settori di attività economico-sociale e nei diversi ambiti territoriali;

     b) coordina, verifica e, nei casi specificamente previsti, approva i provvedimenti concernenti l'attività programmatoria svolta dagli enti locali con le modalità di cui alla presente legge;

     c) elabora gli strumenti attuativi della programmazione per interventi riservati all'Amministrazione regionale od agli enti da essa dipendenti.

     Le province, per i rispettivi ambiti territoriali, partecipano alla programmazione regionale e, a questi fini sono delegate a svolgere le seguenti funzioni:

     a) coordinamento delle proposte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane con le quali questi concorrono alle scelte programmatorie generali, territoriali e settoriali, sia regionali che provinciali, nonché promozione, coordinamento e verifica degli strumenti progettuali dei comuni e delle comunità montane stessi;

     b) adozione degli strumenti per l'articolazione territoriale delle scelte programmatorie generali e settoriali della Regione;

     c) elaborazione degli strumenti attuativi della programmazione per interventi rientranti nella competenza propria o delegata.

     I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, per i rispettivi ambiti territoriali, partecipano alla programmazione regionale e, a questi fini:

     a) formulano proposte per la definizione degli obiettivi e delle linee, a livello sia regionale sia provinciale, di cui al primo comma, lettera a) ed al secondo comma, lettera b), del presente articolo;

     b) sono delegati per l'elaborazione degli strumenti attuativi della programmazione per interventi attinenti le rispettive competenze proprie o delegate.

 

Titolo II

STRUMENTI E PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 3. (Strumenti della programmazione regionale). Il procedimento programmatorio della Regione si realizza mediante i seguenti strumenti:

     a) il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale;

     b) il programma socio-economico provinciale ed il relativo piano territoriale;

     c) i piani settoriali regionali e provinciali;

     d) i progetti poliennali od annuali di interventi, settoriali od intersettoriali, regionali, provinciali o comunali.

 

CAPO I

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E RELATIVO QUADRO DI RIFERIMENTO

TERRITORIALE - PROCEDURE

 

     Art. 4. (Programma regionale di sviluppo e relativo quadro di riferimento territoriale). Il programma regionale di sviluppo, per un periodo non superiore ad un quinquennio:

     a) definisce gli obiettivi dello sviluppo socio-economico da conseguire nei vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;

     b) individua le risorse finanziarie derivanti da interventi finalizzati dello Stato e della Comunità Europea, da scelte della Regione degli enti pubblici subregionali, alloca le risorse stesse per aree territoriali e determina gli indirizzi di impiego di esse in relazione agli obiettivi ed alle linee definiti per i vari settori di attività e nei diversi ambiti territoriali;

     c) precisa i settori e gli interventi di competenza della Regione  e/o dei suoi enti strumentali;

     d) stabilisce le priorità e i tempi di realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a), che costituiscono riferimento per i bilanci pluriennali ed annuali;

     e) fissa obiettivi, criteri ed eventuali termini per l'elaborazione dei piani settoriali da parte della Regione o delle province;

     f) fornisce indicazioni fondamentali per i progetti non collegati ai piani settoriali regionali o provinciali e le prescrizioni per la relativa elaborazione ed attuazione.

     Il quadro di riferimento territoriale, relativo al programma regionale di sviluppo, definisce, in coerenza con i contenuti del programma stesso, gli obiettivi delle politiche per l'organizzazione del territorio e le linee generali per il suo assetto. In particolare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, determina:

     a) gli obiettivi generali per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizi;

     b) le direttive per la piena utilizzazione delle risorse agricole, per la protezione e valorizzazione dei beni naturali e culturali, per la salvaguardia delle parti di territorio soggette ad opere di interesse nazionale e regionale;

     c) il sistema delle grandi infrastrutture di trasporto e di comunicazione, ivi compresi i centri di interscambio per il trasporto di passeggeri e merci;

     d) le grandi strutture portuali, annonarie e distributive;

     e) gli impianti e le reti tecnologiche di interesse regionale ivi compresi quelli relativi al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti prescritto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1O settembre 1982, n. 915 [2];

     f) le strutture universitarie;

     g) i parchi, le risorse naturali ed i bacini di interesse termale;

     h) le zone da sottoporre a particolari misure di tutela ambientale, di difesa del suolo e di prevenzione o difesa dalle diverse forme di inquinamento o di dissesto.

 

     Art. 5. (Schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale). Ai fini della formazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale, di cui al precedente articolo 4, la Giunta regionale adotta un apposito schema predisposto avvalendosi, di norma, dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio).

     Lo schema di cui al comma precedente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro trenta giorni dalla data della sua adozione.

 

     Art. 6. (Consultazioni). La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale, promuove ed attua le consultazioni sullo schema stesso con le organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello regionale; l'ordine delle consultazioni è disposto dal Presidente.

     Le province svolgono, nel proprio ambito territoriale, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, lettera a), le consultazioni con i comuni, singoli o associati, con le comunità montane, con gli altri enti locali e con i rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello provinciale. Ognuno degli enti od organismi consultati può presentare proposte.

     Ciascuna provincia, concluse le consultazioni di cui al precedente secondo comma, elabora un documento di osservazioni e proposte che, approvato dal consiglio provinciale, viene inviato alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

 

     Art. 7. (Approvazione e pubblicazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale. Direttive per le amministrazioni provinciali). La Giunta regionale, valutate le risultanze delle proprie consultazioni ed i documenti di osservazioni e proposte approvati dalle province ai sensi del precedente articolo 6, delibera la proposta del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

     Il Consiglio regionale approva il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale con propria deliberazione. Con la stessa deliberazione o con altra contestuale il Consiglio fissa le direttive, articolate territorialmente, per la formazione dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali previsti nel successivo articolo 9.

     Le deliberazioni del Consiglio regionale di cui al precedente secondo comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale hanno, rispettivamente, valore di indirizzo e di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [3], nei confronti dei programmi socio-economici e dei piani territoriali provinciali.

 

     Art. 8. (Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento. Nuovo programma). Alle modifiche e alle integrazioni del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale, che si rendano necessarie prima della sua scadenza e che incidano sui contenuti sostanziali, si provvede con le procedure di cui al presente capo.

     Il programma regionale di sviluppo è sottoposto a verifica annuale ed è eventualmente aggiornato, in relazione allo stato di attuazione degli interventi ivi previsti, con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi su proposta della Giunta regionale. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     Entro il 31 ottobre del penultimo anno di validità del programma regionale di sviluppo la Giunta regionale dà inizio alle procedure per l'approvazione del nuovo programma e del relativo quadro di riferimento territoriale con le modalità di cui al presente capo.

 

CAPO II

   PROGRAMMI SOCIO-ECONOMICI E RELATIVI PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI -

PROCEDURE

 

     Art. 9. (Programma socio-economico e relativo piano territoriale provinciale). Il programma socio-economico provinciale, in conformità con i contenuti del programma regionale di sviluppo di cui al precedente articolo 4 e nell'osservanza delle direttive impartite con la deliberazione del Consiglio regionale prevista dal precedente articolo 7, specifica, all'interno dell'area di ciascuna provincia e nei limiti delle risorse previste, gli obiettivi di riequilibrio, razionalizzazione e crescita dei settori economico-produttivi, dei servizi sociali, sanitari, scolastici e culturali.

     Il programma socio-economico di cui al precedente comma determina, altresì, le modalità di realizzazione degli obiettivi prefissati, tenuto conto delle priorità e dei tempi stabiliti dal programma regionale di sviluppo, e prescrive il coordinamento di attività che riguardano più settori d'intervento ai fini dello sviluppo dell'area provinciale.

     Il piano territoriale, relativo al programma socio-economico provinciale, specifica, in coerenza con i contenuti del programma stesso, in conformità con il quadro di riferimento territoriale di cui al precedente articolo 4 e nell'osservanza delle direttive impartite con la deliberazione del Consiglio regionale prevista dal precedente articolo 7, le linee dell'assetto e dello sviluppo del territorio della provincia ed indica, in particolare:

     a) i criteri per l'individuazione, in sede di piani regolatori generali comunali, delle destinazioni d'uso delle varie zone, in relazione alle vocazioni del territorio ed agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, di impianto e di trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

     b) il dimensionamento degli insediamenti nel territorio;

     c) le zone da destinare a speciali usi e quelle da sottoporre a particolari vincoli o limitazioni ai fini della tutela degli interessi di natura paesistica, storica, archeologica, artistica, monumentale, ambientale;

     d) il sistema delle infrastrutture, delle principali linee elettriche e di comunicazione stradali, ferroviarie, navigabili e delle principali attrezzature pubbliche, di uso pubblico e di interesse collettivo e sociale, nonché le opere e gli impianti necessari per promuovere lo sviluppo delle diverse zone secondo le destinazioni previste;

     e) le priorità di esecuzione, soprattutto in merito alle opere pubbliche da realizzare e agli insediamenti da attuare;

     f) le prescrizioni di salvaguardia delle situazioni esistenti in attesa della definizione dello strumento urbanistico comunale conforme alle previsioni del piano territoriale stesso.

     Il piano territoriale di cui al precedente terzo comma recepisce, previa verifica di compatibilità e coerenza con i propri obiettivi di assetto territoriale e con eventuali adeguamenti, le indicazioni contenute:

     a) nei piani urbanistici zonali predisposti dalle comunità montane, per l'assetto del proprio comprensorio, a norma dell'articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16;

     b) nei piani di assetto dei parchi redatti a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

     c) nei piani delle aree di sviluppo industriale;

     d) negli altri piani a valenza generale che attengano la strumentazione e l'uso del territorio.

     Il programma socio-economico e il relativo piano territoriale provinciale hanno la stessa durata di validità del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale e costituiscono riferimento per i bilanci pluriennali ed annuali della provincia, dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

 

     Art. 10. (Adozione del programma socio-economico e del relativo piano territoriale provinciale). Il programma socio-economico ed il relativo piano territoriale di cui al precedente articolo 9 sono predisposti dall'amministrazione provinciale, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), con il concorso dei comuni, singoli od associati, e delle comunità montane compresi nel proprio territorio e sentite le organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello provinciale.

     L'amministrazione provinciale può avvalersi, per la predisposizione del programma e del relativo piano, dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale.

     Il programma e il relativo piano sono adottati con deliberazione del consiglio provinciale entro centottanta giorni dalla data della pubblicazione di cui all'articolo 7, terzo comma, della presente legge.

 

     Art. 11. (Coordinamento e verifica dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali. Approvazione). I programmi socio- economici ed i relativi piani territoriali adottati dalle province sono trasmessi immediatamente alla Regione per il coordinamento, la verifica e l'approvazione previsti dal precedente articolo 2, primo comma, lettera b).

     La Giunta regionale, ricevuti tutti i programmi socio-economici e i relativi piani territoriali provinciali di cui al comma precedente e acquisito il parere di competenza del comitato tecnico consultivo a sezioni riunite, istituito dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, verifica la conformità dei singoli programmi e dei relativi piani al programma regionale di sviluppo ed al relativo quadro di riferimento territoriale nonché alle direttive consiliari impartite ai sensi del precedente articolo 7, secondo comma. La Giunta regionale verifica, altresì, la compatibilità tra i programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali adottati dalle diverse province.

     Qualora una o più province ritardino l'invio dei programmi e dei relativi piani oltre il termine previsto dal precedente articolo 10, ultimo comma, la Giunta regionale procede comunque alla verifica dei documenti pervenuti, fermo restando il potere sostitutivo regionale disciplinato dal successivo articolo 22.

     Nel caso di giudizio positivo la Giunta regionale propone, con propria deliberazione, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi e dei relativi piani provinciali entro i novanta giorni successivi alla data della loro trasmissione.

     Qualora la Giunta regionale ritenga di non poter esprimere il giudizio di conformità e/o di compatibilità, delibera, entro lo stesso termine di cui al precedente quarto comma, e dandone comunicazione al Consiglio regionale, di rinviare i programmi e/o i piani all'amministrazione provinciale perché siano riesaminati, al fine di conformarli alle prescrizioni formulate dalla Giunta medesima, e siano restituiti ad essa entro trenta giorni dalla data del rinvio.

     La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data della restituzione di cui al precedente quinto comma, propone, con propria deliberazione, l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi e/o dei piani provinciali, e gli eventuali necessari adeguamenti nel caso in cui la provincia non si sia integralmente attenuta alle prescrizioni formulate in sede di rinvio.

 

     Art. 12. (Pubblicazione dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali). I programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali, approvati ai sensi del precedente articolo 11, sono contestualmente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Un esemplare di ciascun programma socio-economico e relativo piano territoriale provinciale è depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni comune della provincia.

     Qualora una o più province ritardino gli adempimenti di cui agli articoli 10 ed 11 della presente legge, sono comunque pubblicati i programmi socio-economici e i relativi piani territoriali delle province adempienti approvati dal Consiglio regionale, fermo restando il potere sostitutivo disciplinato dal successivo articolo 22.

     Il programma socio-economico e il relativo piano territoriale provinciale hanno, rispettivamente, valore di indirizzo e di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [4], per gli enti locali operanti nell'area provinciale, nell'espletamento delle attività di carattere sociale ed economico e dell'attività di pianificazione territoriale nello ambito delle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [5].

     I comuni devono, in particolare, uniformare i propri piani generali ed i programmi di fabbricazione vigenti al piano territoriale provinciale entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Qualora il comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune medesimo, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

 

     Art. 13. (Adeguamento dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali. Nuovi programmi). Il programma socio- economico e il relativo piano territoriale provinciale sono adeguati alle modifiche ed alle integrazioni apportate al programma regionale di sviluppo e al relativo quadro di riferimento territoriale ai sensi del precedente articolo 8, primo comma, con le procedure di cui al presente capo. Possono, altresì, essere modificati, con le stesse procedure, su iniziativa della provincia competente, nel rispetto delle scelte programmatorie generali e settoriali della Regione.

     Il programma socio-economico della provincia ed il relativo piano territoriale sono verificati annualmente ed eventualmente aggiornati, in relazione allo stato di attuazione degli interventi ivi previsti, con deliberazione del consiglio provinciale, da approvare, previa verifica di conformità al programma regionale di sviluppo ed al relativo quadro di riferimento territoriale, con le modalità di cui al precedente articolo 11, quarto, quinto e sesto comma, e nei termini, previsti dagli stessi commi, ridotti a metà. Gli aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     L'amministrazione provinciale dà inizio alle procedure per l'approvazione del nuovo programma socio-economico e del relativo piano territoriale con le modalità di cui al presente capo a seguito della pubblicazione del nuovo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

CAPO III

PIANI SETTORIALI - PROCEDURE

 

     Art. 14. (Piani settoriali regionali e provinciali). Il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, nonchè i programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali provinciali sono integrati, di norma, da piani settoriali pluriennali, che possono essere articolati in piani annuali.

     I piani settoriali precisano, nei vari settori di attività, secondo i criteri fissati dal programma regionale di sviluppo ed in coerenza con gli obiettivi e le linee determinati dal programma stesso e dal relativo quadro di riferimento territoriale, nonchè dai programmi socio-economici e dai relativi piani territoriali provinciali:

     a) gli interventi ed i vincoli eventuali per la organica soluzione di problemi settoriali;

     b) le indicazioni per la localizzazione degli interventi, la durata ed i tempi della loro realizzazione;

     c) le indicazioni fondamentali per i progetti di cui al successivo articolo 18;

     d) le prescrizioni per la elaborazione e l'attuazione dei progetti di interventi, con specificazione delle amministrazioni o degli enti locali assegnatari per competenza propria o delegata, nonchè i parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei progetti e le relative modalità di attuazione;

     e) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento, i destinatari dei finanziamenti, anche in relazione alle previsioni dei bilanci pluriennali ed annuali;

     f) i parametri per i controlli di attuazione dei progetti e di efficacia degli interventi ed i soggetti titolari della potestà di vigilanza.

     I piani settoriali sono elaborati dalla Regione, o dalle province ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), in base alle previsioni del programma regionale di sviluppo.

 

     Art. 15. (Procedure per l'approvazione dei piani settoriali regionali). La Giunta regionale predispone, di norma avvalendosi dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), gli schemi dei piani settoriali di cui al precedente articolo 14 riservati alla competenza della Regione.

     Ciascuno schema di piano settoriale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     La Giunta regionale e le province procedono alle consultazioni sugli schemi dei piani settoriali, rispettivamente entro sessanta giorni ed entro quaranta giorni dalla data della pubblicazione di cui al precedente secondo comma, con le procedure fissate dall'articolo 6 della presente legge.

     La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle proprie consultazioni e dei documenti di osservazioni e proposte approvati dalle province ai sensi del precedente terzo comma, delibera le proposte dei piani settoriali regionali.

     Il Consiglio regionale approva con deliberazione i piani settoriali regionali, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e costituiscono direttive per le strutture regionali e per gli enti interessati alla realizzazione degli interventi.

 

     Art. 16. (Procedure per l'approvazione dei piani settoriali provinciali). L'amministrazione provinciale predispone, avvalendosi eventualmente dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio), i piani settoriali di cui al precedente articolo 14 demandati alla provincia dal programma regionale di sviluppo, con il concorso dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane, compresi nel proprio territorio e sentite le organizzazioni sociali e sindacali operanti a livello provinciale.

     I piani settoriali sono adottati con deliberazione del consiglio provinciale e sono trasmessi immediatamente alla Regione per il coordinamento, la verifica e l'approvazione di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera b).

     La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del piano settoriale provinciale, valuta la sua conformità all'eventuale corrispondente piano settoriale regionale, nonchè al programma socio- economico ed al relativo piano territoriale della provincia stessa.

     L'approvazione dei piani settoriali da parte del Consiglio regionale è effettuata nei modi previsti dal precedente articolo 11, quarto, quinto e sesto comma, e nei tempi, indicati negli stessi commi, ridotti a metà.

     I piani settoriali approvati dal Consiglio regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e costituiscono direttive per le strutture provinciali e per gli enti locali sub-provinciali interessati alla realizzazione degli interventi.

 

     Art. 17. (Adeguamento dei piani settoriali regionali e provinciali. Nuovi piani). Gli adeguamenti ai piani settoriali regionali e provinciali, eventualmente connessi con le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale nonchè dei programmi socio-economici e dei relativi piani territoriali provinciali, sono, rispettivamente, approvati con deliberazione del Consiglio regionale ed adottati con deliberazioni dei consigli provinciali.

     Gli adeguamenti ai piani settoriali provinciali sono verificati e approvati dalla Regione con le modalità e nei tempi di cui al precedente articolo 16, terzo e quarto comma, e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

     La Giunta regionale e le amministrazioni provinciali danno inizio alle procedure per l'approvazione dei nuovi piani settoriali con le modalità di cui al presente capo.

 

CAPO IV

PROGETTI DI INTERVENTI - PROCEDURE [6]

 

     Art. 18. (Progetti di interventi regionali, provinciali e comunali). Il programma regionale di sviluppo ed il relativo quadro di riferimento territoriale, i programmi socio-economici ed i relativi piani territoriali provinciali ed i piani settoriali si attuano mediante progetti poliennali o annuali di interventi, settoriali od intersettoriali.

     Ciascun progetto di interventi, in conformità alle previsioni degli strumenti programmatori di cui al comma precedente, contiene:

     a) la individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza, con specificazione delle opere fisiche e/o dei servizi e/o degli incentivi e dei contributi finanziari relativi alla attuazione del progetto;

     b) la definizione dell'area territoriale su cui il progetto prevalentemente agisce;

     c) l'articolazione in fasi temporali dell'insieme degli interventi;

     d) la descrizione del procedimento per l'attuazione del progetto, con specificazione delle strutture pubbliche o degli enti incaricati di attuarlo e delle relative forme di affidamento;

     e) l'insieme dei dati di carattere economico e sociale relativi al progetto;

     f) l'analisi delle risorse umane e finanziarie occorrenti nonché la quantificazione dell'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede l'attuazione;

     g) l'indicazione delle coperture finanziarie con riferimento al bilancio pluriennale ed annuale e le modalità di impiego delle risorse;

     h) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

     i) le modalità di controllo nelle varie fasi di attuazione del progetto.

     I progetti poliennali od annuali di interventi, settoriali od intersettoriali, sono regionali, provinciali o comunali secondo quanto stabilito nei successivi commi.

     I progetti di interventi indicati nel programma regionale di sviluppo e nei piani settoriali regionali sono elaborati, di norma,

dall'Amministrazione regionale. Sono elaborati dalle province, dai comuni, singoli o associati, e dalle comunità montane quando sono loro affidati con specifica legge di delega. A tal fine la Giunta regionale, successivamente all'approvazione del programma regionale di sviluppo e, ove necessario, dei piani settoriali regionali, promuove il procedimento per la delegazione a tali enti delle funzioni relative alla elaborazione ed attuazione di progetti di interventi.

     I progetti di interventi indicati nel programma socio-economico provinciale e nei piani settoriali provinciali sono elaborati dalla provincia, dai comuni, singoli od associati, e dalle comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze proprie o delegate, ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, lettera c), e terzo comma, lettera b).

 

     Art. 19. (Procedure per l'approvazione dei progetti regionali di interventi). L'Amministrazione regionale, successivamente all'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale e, ove necessario, dei piani settoriali regionali, elabora, anche avvalendosi della consulenza dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio) e di altri enti dipendenti dalla Regione, i progetti poliennali od annuali di interventi, settoriali od intersettoriali, previsti negli strumenti programmatori stessi e non affidati per delega agli enti locali ai sensi del precedente articolo 18, quarto comma.

     I progetti di cui al precedente comma sono approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 20. (Procedure per l'approvazione dei progetti provinciali di interventi). L'amministrazione provinciale, successivamente all'approvazione del programma socio-economico e del relativo piano territoriale nonché degli eventuali propri piani settoriali, elabora i progetti poliennali od annuali di interventi, settoriali od intersettoriali, rientranti nella sua competenza ai sensi del precedente articolo 18, quinto comma.

     L'elaborazione dei progetti di cui al citato articolo 18, quarto comma, affidati per delega alla provincia, è avviata dalla amministrazione provinciale nei modi e nei tempi previsti dall'apposita legge di delega.

     I progetti di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio provinciale con propria deliberazione.

 

     Art. 21. (Procedure per l'approvazione dei progetti di interventi dei comuni e delle comunità montane). A norma dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della presente legge, la provincia, successivamente all'approvazione del programma socio-economico e relativo piano territoriale nonché degli eventuali propri piani settoriali, promuove la elaborazione dei progetti poliennali od annuali, settoriali od intersettoriali, di interventi rientranti nella competenza dei comuni, singoli od associati, e delle comunità montane ai sensi del precedente articolo 18, quinto comma, anche ai fini del loro coordinamento.

     I progetti sono adottati con deliberazione del consiglio comunale o della comunità montana ovvero dell'assemblea associativa e sono trasmessi immediatamente alla provincia per la verifica di conformità agli strumenti programmatori di cui al precedente comma.

     I competenti organi deliberativi approvano in via definitiva il progetto se la provincia non ha formulato osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del progetto stesso. In caso di osservazioni, l'organo deliberativo, in sede di approvazione definitiva, adegua il progetto nel rigoroso rispetto delle prescrizioni della provincia.

     L'elaborazione dei progetti di cui al precedente articolo 18, quarto comma, affidati per delega ai comuni, singoli od associati, ed alle comunità montane e l'esercizio delle relative funzioni provinciali di promozione, coordinamento e verifica, sono avviati nei modi e nei tempi previsti dall'apposita legge di delega.

 

Titolo III

VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI E CONTROLLI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO

 

CAPO I

  VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI NELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DEGLI ENTI

LOCALI

 

     Art. 22. (Vigilanza e potere sostitutivo). Il potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali ai sensi dell'articolo 2 della presente legge spetta alla Giunta regionale.

     Nel caso di mancato esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente comma ovvero di violazione delle disposizioni della presente legge o degli indirizzi e delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi all'ente locale.

 

CAPO II

CONTROLLI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E

SULL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 23. (Relazioni dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane sullo stato di attuazione dei progetti e sulla efficacia degli interventi comunali). I comuni, singoli o associati, e le comunità montane trasmettono alla provincia competente per territorio, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e sull'efficacia degli interventi ad essi assegnati per l'anno in corso dagli strumenti programmatori.

     La relazione deve indicare, tra l'altro, per ciascun progetto:

     a) se è stato attuato o se si prevede che sia attuato nei termini stabiliti;

     b) se è stato modificato per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;

     c) l'ammontare delle somme impegnate ed erogate alla data del 30 giugno dell'anno in corso, le previsioni relative all'andamento della spesa nel secondo semestre dello stesso anno, nonché gli eventuali fabbisogni aggiuntivi;

     d) se sono stati conseguiti o se si prevede che siano conseguibili risultati cui gli interventi erano finalizzati.

     La relazione di cui al presente articolo deve altresì allegare un documento informativo relativo alla attuazione dei progetti ed all'efficacia degli interventi assegnati agli enti locali dagli strumenti programmatori per l'anno precedente, nel quale sono esposti, per la parte di interventi finanziati dalla Regione, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e degli impegni assunti nonché i risultati conseguiti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Le relazioni degli enti locali sono incluse nella relazione provinciale di cui al successivo articolo 24. I documenti informativi allegati a dette relazioni sono coordinati dalla provincia nell'ambito del documento di cui allo stesso articolo 24, terzo comma.

 

     Art. 24. (Relazione delle province sullo stato di attuazione dei progetti e sull'efficacia degli interventi provinciali). La provincia trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e sulla efficacia degli interventi ad essa assegnati per l'anno in corso dagli strumenti programmatori.

     La relazione provinciale, nella quale sono incluse le relazioni trasmesse dagli enti locali a norma del precedente articolo 23, contiene le indicazioni di cui allo stesso articolo 23, secondo comma, riferite ai progetti assegnati alla provincia.

     La relazione di cui al presente articolo deve altresì allegare un documento informativo nel quale sono contenuti i dati indicati nel citato articolo 23, terzo comma riferiti ai progetti ed agli interventi assegnati alla provincia dagli strumenti programmatori per l'anno precedente, e sono riportati e coordinati i documenti informativi previsti dallo stesso comma.

     Sulla base delle relazioni provinciali la Giunta regionale valuta l'opportunità di apportare agli strumenti programmatori i necessari adeguamenti. I documenti informativi allegati alle relazioni provinciali sono utilizzati dalla Giunta regionale ai fini indicati dal successivo articolo 25, ultimo comma.

 

     Art. 25. (Relazioni della Giunta regionale al Consiglio sullo stato degli strumenti attuativi del programma regionale di sviluppo. Collegamento con il rendiconto generale). La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, anche ai fini della verifica di cui al precedente articolo 8, secondo comma, presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e sull'efficacia degli interventi, sia di quelli riservati all'Amministrazione regionale o agli enti da essa dipendenti, sia di quelli affidati per delega agli enti locali per l'anno in corso, coordinati in riferimento ai rispettivi piani settoriali regionali, ove esistenti.

     La relazione contiene, per ciascun progetto, le indicazioni di cui al precedente articolo 23, secondo comma, desunte anche dalle relazioni provinciali e degli altri enti locali pervenute a norma dell'articolo 24 della presente legge.

     La Giunta regionale presenta altresì al Consiglio, unitamente al rendiconto generale relativo all'anno precedente, una relazione illustrativa in cui vengono posti in evidenza i costi ed i risultati conseguiti per ciascun progetto di attuazione al 31 dicembre dello stesso anno. Tale relazione allega i documenti informativi pervenuti dalle province ai sensi del precedente articolo 24, con una valutazione complessiva sullo stato di attuazione dei progetti relativi ad attività delegate agli enti locali e finanziate dalla Regione.

 

Titolo IV

     RACCORDO TRA PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO E RELATIVO QUADRO DI

   RIFERIMENTO TERRITORIALE, PROGRAMMI SOCIO-ECONOMICI E RELATIVI PIANI

TERRITORIALI PROVINCIALI E LEGISLAZIONE DI BILANCIO, RAPPORTI FINANZIARI

 

     Art. 26. (Documenti provinciali di attività e di spesa). La provincia, in occasione della trasmissione alla Regione della relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 [7], convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 [8], invia un documento di attività e di spesa, pluriennale ed annuale, approvato dal consiglio provinciale, nel quale sono tradotti in termini finanziari gli obiettivi socio-economici, le linee dell'assetto territoriale ed i vincoli, interessati da finanziamenti regionali, contenuti nel proprio programma socio-economico e nel relativo piano territoriale.

     Analogo documento è inviato dalla provincia alla Regione, con le modalità di cui al comma precedente, in relazione agli adeguamenti del proprio programma socio-economico e del relativo piano territoriale, disciplinati dall'articolo 13 della presente legge.

     I documenti di cui ai commi precedenti devono comunque pervenire alla Regione in tempo utile perché essi possano essere coordinati e recepiti nell'ambito della relazione prevista dal successivo articolo 27.

 

     Art. 27. (Relazioni programmatiche della Giunta regionale di attività e di spesa). La Giunta regionale, unitamente alla proposta di bilancio pluriennale ed annuale, presenta al Consiglio una relazione programmatica di attività e di spesa pluriennale, articolata in annualità, nella quale sono tradotti in termini finanziari gli obiettivi socio-economici, le linee dell'assetto territoriale ed i vincoli del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale.

     Analoga relazione è presentata, con le modalità di cui al comma precedente, in rapporto alle modifiche, alle integrazioni ed agli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale previsti dal precedente articolo 8.

     Le relazioni di cui al presente articolo tengono conto dei documenti inviati dalle province ai sensi del precedente articolo 26 ed evidenziano le quote di finanziamento, pluriennali ed annuali, destinate agli enti locali per la parte di attuazione del programma regionale di sviluppo loro delegata.

 

     Art. 28. (Finanziamento del programma regionale di sviluppo e disciplina finanziaria della delega). La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di bilancio pluriennale ed annuale ed alla relazione programmatica di cui al precedente articolo 27, presenta al Consiglio una proposta di legge concernente il rifinanziamento di leggi regionali, disposizioni in materia finanziaria nonché norme sostanziali e procedurali occorrenti per l'inserimento nel bilancio regionale annuale ed in quello pluriennale dei contenuti finanziari del programma regionale di sviluppo e dei relativi strumenti di integrazione e di attuazione.

     Per gli oneri connessi con l'espletamento delle funzioni delegate, nel bilancio regionale di previsione per l'anno 1986 è istituito, con stanziamento «per memoria» il capitolo n. 26501, con la seguente denominazione «Trasferimenti finanziari agli enti locali per gli oneri conseguenti alla delega in materia di programmazione». Tale capitolo di spesa viene incluso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio, concernente i capitoli di spesa per i quali è consentita l'integrazione dello stanziamento ai sensi dell'articolo 21, quinto comma, lettera b), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

     Alla quantificazione ed alla copertura del relativo onere per gli anni successivi si provvederà con la legge regionale recante disposizioni per la formazione del bilancio dei rispettivi anni, di cui al primo comma del presente articolo.

 

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29. (Personale per l'esercizio delle funzioni delegate). In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, lettera g), della legge regionale 13 aprile 1985, n. 68, non è individuato il contingente di personale regionale da comandare agli enti titolari della delega in virtù della presente legge, stante la natura programmatoria delle funzioni delegate che richiede essenzialmente attività di studio e di ricerca per il cui espletamento gli enti interessati, ove necessario, possono fare ricorso alla collaborazione dell'I.R.S.P.E.L. (istituto regionale di studi e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio), ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale e dello statuto dell'I.R.S.P.E.L..

 

     Art. 30. (Primo programma regionale di sviluppo e relativo quadro di riferimento territoriale. Primi piani territoriali provinciali). In sede di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale, a norma del precedente articolo 5, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Nel predisporre lo schema del quadro di riferimento territoriale di cui al precedente comma la Giunta regionale si avvale delle attività e degli studi svolti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, per la redazione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [9], e dei piani paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 497 [1]0, ed all'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 [1]1, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 [1]2.

     Le province provvedono, anche d'intesa fra loro, a determinare, a norma del precedente articolo 9, terzo comma, i contenuti dei propri primi piani territoriali, sviluppando, per la parte concernente l'ambito territoriale di rispettiva competenza, le attività e gli studi di cui al precedente secondo comma così come recepiti e coordinati nel quadro di riferimento territoriale approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 31. (Disciplina transitoria e abrogazione di norme). Nelle more della approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale si applicano le procedure di programmazione previste dalla vigente legislazione settoriale regionale.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 23 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e le disposizioni incompatibili con la presente legge, ivi comprese quelle contenute nella legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72.

 

 


[1] G.U. 29/8/77, n. 234 S.O.

[2] G.U. 15/12/82, n. 343.

[3] G.U. 16/10/42, n. 244.

[4] G.U. 16/10/42, n. 244.

[5] G.U. 29/8/77, n. 234 S.O.

[6] V. L.R. n. 36/88, n. 29, art. 14 e L.R. 9/9/88, n. 58, art. 14.

[7] G.U. 2/3/ 83, n. 59.

[8] G.U. 30/4/83, n. 117.

[9] G.U. 16/10/42, n. 244.

[1]10 G.U. 14/10/39, n. 241.

[1]11 G.U. 29/6/85, n. 152.

[1]12 G.U. 22/8/85, n. 197.