§ 4.5.65 - L.R. 22 settembre 1982, n. 42.
Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/09/1982
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge). La Regione Lazio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, e nei limiti dello stanziamento che sarà all'uopo per ciascun anno stabilito nella legge regionale di [...]
Art. 2.  (Campo di applicazione della legge). I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali è ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al [...]
Art. 3.  (Domanda di contributo). Per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o [...]
Art. 4.  (Determinazione dei contributi). Sulla base dei principi stabiliti con la presente legge, la Regione Lazio determina annualmente, con riferimento ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto [...]
Art. 5.  (Assegnazione ed erogazione dei contributi). La Giunta regionale, con la deliberazione indicata al penultimo comma del precedente articolo 4 ovvero con altra specifica deliberazione da adottarsi [...]
Art. 6.  (Spese per il funzionamento dei consorzi di trasporto). In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, punto 5), della legge 10 aprile 1981, n. 151 a sostegno delle forme associative tra enti [...]
Art. 7.  (Prescrizioni per la liquidazione dei contributi). Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti, le aziende e le imprese sono tenuti a produrre preventivamente [...]
Art. 7 bis.  (Acconti sull'ammontare dei contributi). Nel caso in cui carenze di elementi di conoscenza e di valutazione non consentissero alla Giunta regionale di procedere, nei termini indicati e nei tempi [...]
Art. 8.  (Rilevazioni). La Regione Lazio, con il concorso degli enti locali, dei loro consorzi, delle imprese pubbliche e private di trasporto e delle associazioni di categoria interessati, provvede [...]
Art. 9.  (Poteri di indirizzo del Consiglio regionale). A partire dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale e locale relativa all'anno 1982, la Giunta regionale [...]
Art. 10.  (Cessazione erogazione contributi regionali). A partire dall'esercizio 1982 cessa la erogazione, in favore dei soggetti interessati, dei contributi previsti dalle leggi regionali 28 aprile 1979, n. [...]
Art. 11.  (Norma transitoria per l'anno 1982)
Art. 11 bis.  (Norma transitoria per l'anno 1983). Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell'anno 1983 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, la domanda intesa ad ottenere la [...]
Art. 12.  (Norma finanziaria). Per l'anno 1982, agli oneri finanziari dipendenti dall'attuazione della presente legge, la Regione Lazio farà fronte mediante la utilizzazione dello stanziamento di L. 662.198 [...]
Art. 13.  (Urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua [...]


§ 4.5.65 - L.R. 22 settembre 1982, n. 42.

Norme per la concessione di contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale. [*]

(B.U. 9 ottobre 1982, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità della legge). La Regione Lazio, in applicazione della legge 10 aprile 1981, n. 151, e nei limiti dello stanziamento che sarà all'uopo per ciascun anno stabilito nella legge regionale di approvazione del relativo bilancio di previsione, concede contributi annui per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di cui al successivo articolo 2, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci di detti servizi.

     L'ammontare dei contributi di cui al primo comma del presente articolo non potrà in ogni caso essere inferiore all'importo annuo che, a tale titolo sarà attribuito alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge n. 151 del 1981 [1].

 

     Art. 2. (Campo di applicazione della legge). I servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose, ordinari di linea, per i quali è ammessa la concessione dei contributi di esercizio di cui al precedente articolo 1, sono individuati per modi, categorie e tipi di trasporto come segue:

 

 

_________________________________________________________________

Modi di trasporto    Categorie di trasporto    Tipi di trasporto

_________________________________________________________________

a) ad impianto fisso    a.1) ferrovia

                        a.2) metropolitana   a.2.1.) tradizionale

                                             a.2.2.) leggera

                        a.3) tramvia         a.3.1.) urbana

                                             a.3.2.) suburbana

                                             a.3.3.) extraurbana

                        a.4) filovia         a.4.1.) urbana

                                             a.4.2.) suburbana

                                             a.4.3.) extraurbana

                        a.5) a fune          a.5.1.) funicolare

                                                     terrestre

                                             a.5.2.) funicolare

                                                     aerea

                                             a.5.3.) ascensore

                        a.6) scala o nastro

                             mobile

b) stradale             b.1) autolinea       b.1.1.) urbana

                                             b.1.2.) suburbana

                                             b.1.3.) extraurbana

c) in acque interne     c.1) lacuale

   o lagunari           c.2) fluviale o in

                             canale lagunare [2]

_________________________________________________________________

 

 

     Si intendono per servizi ordinari quelli effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata.

     Dai contributi di cui al precedente articolo 1 sono esclusi:

     a) autoservizi di gran turismo e i servizi su impianti a fune effettuati con finalità preminentemente turistiche e sportive;

     b) gli autoservizi riservati a determinate categorie di utenti, effettuati a condizioni atipiche di trasporto e con spese a totale carico del committente;

     c) i servizi ferroviari di concessione statale, salvo i servizi urbani sulle tratte di penetrazione in Roma per quanto non coperto da sovvenzione o sussidi integrativi di esercizio statali.

 

     Art. 3. (Domanda di contributo). Per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché gli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2, debbono inoltrare al Presidente della Regione Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, entro e non oltre la data del 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale vengono richiesti i contributi stessi, apposita domanda.

     La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) bilancio o conto consuntivo dell'esercizio dei servizi di trasporto relativo all'anno precedente a quello di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge e redatto secondo lo schema di bilancio-tipo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 [3] con allegata relazione tecnico-economica nella quale siano evidenziate le risultanze della gestione dell'esercizio del servizio pubblico di trasporto concernente l'anno precedente a quello di inoltro della domanda predetta [4]. Tali risultanze, che debbono essere distintamente indicate per ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2, contengono i seguenti principali elementi:

     1) elenco delle linee esercitate, con la identificazione dei percorsi, lunghezza, caratteristiche planoaltimetriche, programma ed orario di esercizio e con la indicazione della velocità commerciale dei veicoli;

     2) consistenza e tipologia del parco veicoli;

     3) numero dei dipendenti in servizio, ripartito tra dipendenti addetti alla trazione, dipendenti addetti al movimento e dipendenti addetti ai servizi comuni;

     4) numero dei dipendenti per veicolo;

     5) percorrenze annue, espresse in chilometri, in valori assoluti e in valori relativi alle percorrenze annue per veicolo ed alle percorrenze annue per dipendente;

     6) posti offerti in valori assoluti e per chilometro;

     7) numero di viaggiatori trasportati in valori assoluti e ripartito tra utenti a tariffa ordinaria, utenti a tariffa preferenziale e abbonati;

     8) numero dei viaggiatori per chilometro;

     9) coefficiente di utilizzazione dei veicoli nel trasporto tra viaggiatori per chilometri annui e posti per chilometri annui;

     10) produttività annua per dipendente espressa in viaggiatore chilometro e in posti chilometro per addetto;

     11) ripartizione percentuale dell'utenza tra i diversi titoli di viaggio;

     12) costi globali dell'esercizio;

     13) costi del personale, in valore assoluto e nei valori distinti come sub 3);

     14) costi correlati all'utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a consumi e manutenzioni;

     15) costi indipendenti dall'utilizzazione dei veicoli, in valori assoluti e nei valori relativi a tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamento veicoli, ammortamenti impianti, fabbricati e attrezzature, oneri finanziari, oneri fiscali, spese generali;

     16) incidenza dei costi del personale sui costi globali dell'esercizio;

     17) costo medio annuo per dipendente, distinto nelle sue componenti essenziali (retribuzione ordinaria e straordinaria, altri elementi della retribuzione, ed altre);

     18) ricavi dell'esercizio in valori globali e ripartiti tra prodotti del traffico a tariffa ordinaria, prodotti del traffico a tariffa preferenziale e altri proventi;

     19) ricavo medio per veicolo, per dipendente e per chilometro percorso in servizio di linea e fuori servizio;

     20) quadro delle tariffe in vigore, ordinarie e preferenziali;

     21) coefficiente di esercizio.

     Gli enti e le imprese esercenti autolinee interregionali di competenza della Regione Lago, debbono distinguere i dati di cui al punto 5) indicando anche le percorrenze parziali effettuate nel territorio della Regione medesima;

     b) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto relativo all'anno di inoltro della domanda, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge;

     c) tabella di raffronto tra i costi effettivi del servizio relativi all'anno precedente a quello di inoltro della domanda ed i costi economici standardizzati definiti dalla Regione per lo stesso anno. Il raffronto di cui sopra è operato con riferimento a ciascuno dei modi, delle categorie e dei tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2 [5];

     d) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati o in corso di adozione con l'obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttività dei servizi stessi e concorrere, con l'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell'esercizio, all'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;

     e) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parità di servizio, saranno effettuate nell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo.

     Gli enti, le aziende e le imprese devono comunque fornire, a richiesta degli uffici regionali competenti, eventuali altri elementi, notizie e documenti necessari per l'istruttoria delle domande.

 

     Art. 4. (Determinazione dei contributi). Sulla base dei principi stabiliti con la presente legge, la Regione Lazio determina annualmente, con riferimento ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2 i contributi, in misura chilometrica, da assegnare agli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché agli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati dallo stesso articolo 2 per il ripiano dei disavanzi di esercizio concernenti i servizi pubblici di trasporto.

     Detti contributi rappresentano lo strumento finanziario per concorrere al raggiungimento dell'equilibrio economico dei bilanci dei servizi pubblici di trasporto, quale risultante sia dell'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi delle gestioni sia di una funzionale e produttiva organizzazione dei servizi e del traffico.

     Ai fini della determinazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, la Regione Lazio stabilisce annualmente i seguenti elementi, correlati ai modi, alle categorie ed ai tipi di trasporto individuati al precedente articolo 2:

     1) costo economico standardizzato del servizio, in misura chilometrica, con riferimento a criteri di rigorosa ed efficiente gestione aziendale e tenendo conto, attraverso analisi comparate:

     a) della qualità del servizio offerto;

     b) delle condizioni ambientali, geomorfologiche o altimetriche in cui il servizio stesso viene svolto;

     c) della popolazione dell'area servita e della velocità commerciale dei veicoli;

     d) del livello di concentrazione dell'utenza;

     e) del rapporto aziendale addetti per veicolo;

     f) della percorrenza annua per addetto ritenuta ottimale;

     g) della percorrenza annua per veicolo ritenuta ottimale;

     h) del costo unitario annuo contrattuale per addetto;

     i) degli altri costi di produzione del servizio, relativi ai consumi tecnici, alla manutenzione, alle assicurazioni e spese generali, agli ammortamenti, alla locazione finanziaria ed agli oneri finanziari e fiscali;

     i) dei contributi ottenuti per gli investimenti;

     2) tariffe minime da applicare nell'anno in cui si riferisce la richiesta del contributo. Tali tariffe sono stabilite con il concorso degli enti locali interessati, tenendo conto:

     a) della rilevazione dei costi effettivi dei servizi, effettuata dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

     b) della misura determinata annualmente per le varie zone ambientali omogenee dal Ministro dei trasporti, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, lettera b), della sopracitata legge n. 151 del 1981, ai fini della parziale copertura dei costi effettivi del servizio;

     c) dei costi economici standardizzati dei servizi, di cui al precedente punto 1);

     d) della qualità dei servizi offerti e del livello di concentrazione dei servizi stessi in rapporto alle condizioni ambientali ed alla utenza;

     e) dell'ammontare degli stanziamenti posti annualmente a disposizione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 9 della menzionata legge n. 151 del 1981;

     f) della vigente normativa dello Stato e della Regione in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e locale;

     g) della particolare natura di servizio sociale riconosciuta al trasporto pubblico di persone e della conseguente esigenza di consentire agevolazioni tariffarie per specifiche categorie di utenti;

     3) ricavi presunti del traffico, derivanti dall'applicazione delle tariffe minime per i diversi titoli di viaggio, nonché degli altri proventi direttamente o indirettamente attribuibili al servizio e definiti anche in relazione a coefficienti di utilizzazione dei veicoli ritenuti ottimali nonché della ripartizione dell'utenza tra i predetti titoli di viaggio;

     4) parametri obiettivi di esercizio, riferiti anche alla effettiva composizione del traffico in relazione all'utenza, nonché alle facilitazioni tariffarie disposte dalla normativa vigente ed agli eventuali oneri di servizio pubblico;

     5) misura annua di incremento del rapporto costi-ricavi delle gestioni, stabilita dal Consiglio regionale ai sensi del primo comma, punto b), dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Le anzidette determinazioni della Regione sono assunte mediante deliberazione da adottarsi dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui le determinazioni stesse si riferiscono.

     Tale deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 5. (Assegnazione ed erogazione dei contributi). La Giunta regionale, con la deliberazione indicata al penultimo comma del precedente articolo 4 ovvero con altra specifica deliberazione da adottarsi sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, approva annualmente il piano di riparto e di assegnazione dei contributi di esercizio, determinati sulla base degli elementi economici e degli standards di cui allo stesso articolo 4 e commisurati alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo successivo conguaglio a consuntivo in relazione alle percorrenze ed effettivamente svolte nell'anno di riferimento.

     Ai fini della determinazione del piano di riparto dei contributi di cui al primo comma del presente articolo, le percorrenze da prendere a base sono quelle desumibili dai disciplinari di concessione, dagli atti di affidamento o da altri atti deliberativi degli enti e degli organi competenti.

     Per le autolinee interregionali che interessano il territorio della Regione Lazio, le percorrenze da ammettere a contributo sono stabilite previa intesa con le limitrofe Regioni interessate.

     Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, la Giunta regionale dispone altresì la erogazione dei contributi di esercizio come sopra determinati direttamente a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2.

     La erogazione dei contributi è effettuata, di norma, mediante rate bimestrali anticipate, con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno.

     L'importo delle anticipazioni di cui al successivo articolo 7 bis che a seguito di verifica a consuntivo risultasse superare l'importo del contributo spettante è considerato acconto sugli esercizi successivi, fatta salva la facoltà per la Regione Lazio di provvedere in ogni caso al recupero delle eccedenze [5]a.

     Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto e saranno ricoperti ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     Il piano di riequilibrio previsto dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, deve essere trasmesso da parte degli enti locali o consorzi alla Regione Lazio entro 15 giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 6. (Spese per il funzionamento dei consorzi di trasporto). In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, punto 5), della legge 10 aprile 1981, n. 151 a sostegno delle forme associative tra enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al trasporto pubblico locale, la Regione provvede al finanziamento delle spese dei consorzi di trasporto costituiti tra enti locali, limitatamente alle sole spese indispensabili al funzionamento stesso.

     Per ottenere tale finanziamento, i consorzi dovranno presentare, nei termini di cui all'articolo 3, primo comma, della presente legge, apposita istanza corredata del proprio bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, nonché del bilancio preventivo per l'anno in corso, entrambi redatti ed approvati nelle forme di legge.

     Il finanziamento potrà essere incrementato annualmente dalle maggiorazioni previste per il Lazio a norma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

     Art. 7. (Prescrizioni per la liquidazione dei contributi). Per ottenere la liquidazione dei contributi di cui alla presente legge, gli enti, le aziende e le imprese sono tenuti a produrre preventivamente apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, azienda ed impresa, con firma debitamente autenticata, attestante:

     a) lo svolgimento dei servizi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trasporti pubblici di linea, con regolarità ed in conformità a quanto stabilito nei corrispondenti atti concessionali o di affidamento, salvo modifiche od interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità;

     b) l'osservanza delle disposizioni legislative e dei contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro della categoria degli addetti ai servizi pubblici esercitati dall'ente, azienda ed impresa suddetti;

     c) l'avvenuto assolvimento dell'obbligo contributivo verso il fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto previsto dall'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, nonché degli obblighi per gli altri contributi sociali per il personale dipendente dovuti ai sensi delle norme di legge in vigore.

     L'attestazione di cui al precedente comma è prodotta:

     a) all'Amministrazione regionale, Assessorato regionale ai trasporti, nel caso in cui l'erogazione dei contributi sia effettuata direttamente dalla Regione Lazio;

     b) all'ente locale interessato, nel caso in cui l'erogazione predetta sia effettuata per il tramite dello stesso ente locale [6].

 

     Art. 7 bis. (Acconti sull'ammontare dei contributi). Nel caso in cui carenze di elementi di conoscenza e di valutazione non consentissero alla Giunta regionale di procedere, nei termini indicati e nei tempi tecnici occorrenti, alla definizione degli adempimenti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, è data facoltà alla stessa Giunta regionale di disporre, mediante proprie deliberazioni, la concessione di anticipazioni ai soggetti pubblici e privati interessati, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, sull'ammontare dei contributi di esercizio quale sarà annualmente determinato, per ciascuno dei citati soggetti, in applicazione della normativa di cui ai predetti articoli 4 e 5 della presente legge.

     Dette anticipazioni sono concesse allo scopo di assicurare agli enti locali e loro consorzi, alle aziende ed alle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto di cui alla presente legge, continuità nei flussi finanziari necessari per la produzione dei servizi medesimi e sono commisurate, per ciascuna bimestralità, ai due dodicesimi dell'importo dei contributi corrisposti agli stessi soggetti pubblici e privati interessati, in applicazione della presente legge, nell'anno precedente a quello di riferimento.

     L'ammontare complessivo delle anticipazioni sopra indicate non potrà, in ogni caso, superare, per ciascuna bimestralità, l'importo corrispondente ai due dodicesimi dello stanziamento attribuito alla Regione nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed iscritto nel bilancio di previsione della Regione stessa, per tale anno, ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge.

     L'erogazione delle anticipazioni di cui al presente articolo è disposta a favore degli enti locali per i servizi gestiti direttamente od indirettamente dagli enti locali medesimi o dai loro consorzi nonché a favore degli altri soggetti pubblici o privati esercenti i servizi indicati al precedente articolo 2.

     Ai fini della liquidazione delle anticipazioni come sopra previste dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7 [7].

 

     Art. 8. (Rilevazioni). La Regione Lazio, con il concorso degli enti locali, dei loro consorzi, delle imprese pubbliche e private di trasporto e delle associazioni di categoria interessati, provvede annualmente, nei modi e nelle forme all'uopo stabiliti dalla Giunta regionale, alla rilevazione:

     a) dei costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico di competenza regionale e locale;

     b) dell'andamento dei servizi stessi, sotto il profilo della loro regolarità ed efficienza;

     c) dei coefficienti di esercizio e degli altri indicatori economici delle gestioni in vista della adozione di idonee misure di organizzazione e ristrutturazione delle aziende, di organizzazione del traffico e di integrazione tra i diversi modi di trasporto, volte ad incrementare il rapporto ricavi-costi nonché a realizzare servizi rispondenti alla effettiva domanda dell'utenza.

     In tale quadro, gli adempimenti a carico degli enti, delle aziende e delle imprese indicati al precedente articolo 3, primo comma, rappresentano una prima fase delle operazioni intese a dare attuazione alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

     La Regione Lazio, attraverso i competente uffici della Giunta regionale, Assessorato regionale ai trasporti, compie periodiche ispezioni, accertamenti e verifiche sull'andamento dei servizi e sulle risultanze economiche delle loro gestioni.

     Allo scopo di rendere omogenee e comparabili le predette risultanze economiche, la Regione Lazio può adottare, ferma restando l'osservanza delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché della vigente legislazione in materia inderogabile ai fini della concessione dei contributi di esercizio, propri schemi di bilancio di previsione e consuntivi delle spese dei servizi pubblici di trasporto, di competenza regionale e locale.

     Tali schemi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

     Art. 9. (Poteri di indirizzo del Consiglio regionale). A partire dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale e locale relativa all'anno 1982, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento dei servizi stessi e sulle risultanze economiche degli esercizi.

     Spetta al Consiglio regionale definire:

     a) le direttive generali in ordine ai provvedimenti della Giunta concernenti l'organizzazione e la ristrutturazione del trasporto, l'organizzazione del traffico e l'integrazione tra i diversi modi di trasporto;

     b) gli obiettivi di politica del trasporto pubblico nel Lazio, anche in rapporto alla soluzione dei problemi dello sviluppo economico e dell'assetto territoriale della Regione;

     c) la indicazione, tenuto conto dei parametri economici delle gestioni, della misura annua di incremento del rapporto ricavi-costi delle gestioni stesse, di cui al primo comma, punto b), dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151, in vista dell'effettivo contenimento dei costi e di un reale progressivo decremento dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto pubbliche e private.

     Sui punti a), b) e c) del precedente comma la Giunta regionale formula proprie motivate proposte.

 

     Art. 10. (Cessazione erogazione contributi regionali). A partire dall'esercizio 1982 cessa la erogazione, in favore dei soggetti interessati, dei contributi previsti dalle leggi regionali 28 aprile 1979, n. 36 e 30 aprile 1979, n. 37.

     Le anzidette leggi regionali continuano comunque ad applicarsi relativamente ai contributi da erogare per gli anni 1980 e 1981.

 

     Art. 11. (Norma transitoria per l'anno 1982) [8]. Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell'anno 1982 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3 la domanda intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, deve essere inoltrata dagli enti, dalle aziende e dalle imprese esercenti i servizi pubblici di trasporto individuati al primo comma dell'articolo 3 entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [9].

     A corredo di tale domanda, sottoscritta dal rappresentante dell'ente, azienda o impresa interessati, debbono essere prodotti i seguenti documenti:

     1) bilancio o conto consuntivo dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1980, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge;

     2) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1981, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge con la relazione tecnico-economica di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 3, con riferimento alle risultanze della gestione degli esercizi concernenti lo stesso anno 1981;

     3) bilancio o stato di previsione dell'esercizio dei servizi di trasporto ammessi a contributo relativo all'anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge.

     Per lo stesso anno 1982, gli adempimenti della Giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa della definizione dei predetti adempimenti, la Giunta regionale continuerà a disporre, salvo eventuale conguaglio, la assegnazione e la erogazione delle anticipazioni previste dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982.

     Tali anticipazioni sono determinate sulla base della normativa contenuta nella stessa citata legge regionale di approvazione del bilancio 1982.

     Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 11 bis. (Norma transitoria per l'anno 1983). Per le gestioni dei servizi pubblici di trasporto dell'anno 1983 ed in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, la domanda intesa ad ottenere la concessione, per lo stesso anno 1983, dei contributi previsti dal precedente articolo 1 deve essere inoltrata dai soggetti pubblici e privati aventi titolo alla concessione stessa entro e non oltre la data del 28 febbraio 1983.

     La domanda di cui al precedente comma, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, azienda od impresa interessati, deve essere corredata dalla seguente documentazione, a completamento di quella già inoltrata in conformità alle disposizioni di cui al precedente articolo 11:

     a) relazione nella quale siano descritti i provvedimenti di organizzazione e di ristrutturazione aziendale e di riordino dei servizi, adottati od in corso di adozione con l'obiettivo di conseguire maggior grado di efficienza e di produttività dei servizi stessi e concorrere, con l'incremento del rapporto tra i ricavi ed i costi dell'esercizio, all'equilibrio economico dei bilanci delle gestioni;

     b) relazione nella quale siano indicate, in via presuntiva, le percorrenze che, in costanza di parità di servizio, saranno effettuate nell'anno 1983;

     c) bilancio o stato di previsione assestato, concernente l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per l'anno 1982, approvato, ove prescritto, nelle forme di legge.

     Per lo stesso anno 1983, gli adempimenti della Giunta regionale indicati ai precedenti articoli 4 e 5 sono definiti entro la data del 30 giugno 1983.

     Si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla presente legge [1]0.

 

     Art. 12. (Norma finanziaria). Per l'anno 1982, agli oneri finanziari dipendenti dall'attuazione della presente legge, la Regione Lazio farà fronte mediante la utilizzazione dello stanziamento di L. 662.198 milioni iscritto nel capitolo n. 09002 del bilancio di previsione della Regione stessa per il predetto anno.

     Per gli anni successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 13. (Urgenza). La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31, sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[*] Per una riapertura dei termini previsti dalla presente legge, vedi l'art. 42 della L.R. 18 maggio 1998, n. 15.

[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5/1983.

[3] Pubblicata sulla G.U. 22/8/1978, n. 233, concerne la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

[4] Alinea così sostituito dal 1° comma dell'art. 2 della L.R. 5/1983.

[5] Lettera così sostituita dal 2° comma dell'art. 2 della L.R. 5/1983.

[5]5a Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5/1983.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5/1983.

[8] Intestazione così modificata dall'art. 5 della L.R. 5/1983.

[9] Per la proroga dei termini di scadenza di cui la presente articolo vedi l'art. 1 della L.R. 23/1983.

[1]10 Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 5/1983.