§ 4.2.86 - L.R. 20 settembre 1993, n. 54.
Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo e l'occupazione della Sabina Romana.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/09/1993
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Programma straordinario d'interventi.
Art. 2.  Obiettivi del programma straordinario.
Art. 3.      1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a), la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico [...]
Art. 4.      1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto [...]
Art. 5.      1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera a), ha durata biennale e deve contenere
Art. 6.      1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera b), ha durata annuale e deve contenere
Art. 7.      1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera e). ha durata annuale e deve contenere
Art. 8.      1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Giunta regionale approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un [...]
Art. 9.      1. Per l'attuazione del programma previsto dalla presente legge, l'entità della misura massima dei contributi erogabili ai singoli comuni individuati all'articolo 1, comma 2, è stabilito secondo [...]
Art. 10.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale 1993 dei seguenti capitoli di spesa, con gli stanziamenti indicati per ciascuno di essi


§ 4.2.86 - L.R. 20 settembre 1993, n. 54. [1]

Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo e l'occupazione della Sabina Romana.

(B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3).

 

Art. 1. Programma straordinario d'interventi.

     1. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 4 e 45 dello Statuto, promuove nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione di un programma straordinario di interventi urgenti da effettuarsi nell'area della Sabina Romana, al fine di valorizzare le risorse economiche, turistiche e culturali caratteristiche delle aree che interessano il comune di Palombara Sabina, Marcellina, Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Moricone, Nerola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano.

     2. Il programma di cui al comma 1 è subordinato alle previsioni che saranno disposte nel bilancio pluriennale e si riferisce ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

 

     Art. 2. Obiettivi del programma straordinario.

     1. Il programma previsto dall'articolo 1 è volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) potenziamento ed ammodernamento della produzione, trasformazione e commercializzazione, anche mediante idonea assistenza tecnica, delle attività agricole tipiche locali con particolare riferimento all'olivicoltura e frutticoltura;

     b) recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico, archeologico, storico; miglioramento delle ricettività dei comuni mediante interventi di riqualificazione degli ambienti urbani;

     c) potenziamento delle attività turistiche, culturali e sociali e relative acquisizioni o costruzioni di immobili destinati e da destinare al patrimonio pubblico.

     2. Gli obiettivi programmatici determinati al comma 1 vengono attuati mediante progetti pluriennali o annuali di intervento, settoriali ed intersettoriali, da elaborarsi, approvarsi e realizzarsi con le modalità fissate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, lettera a), la Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto organico d'intervento di durata non superiore a quello del programma straordinario di cui all'articolo 1, nel quale:

     a) si individuano i contenuti specifici di progetto;

     b) si indica il procedimento per la realizzazione del progetto e le relative fasi temporali di attuazione;

     c) si specifica l'onere finanziario complessivo e la sua distribuzione nell'arco temporale previsto per la realizzazione del progetto, nonché il limite finanziario precisato nel successivo articolo riguardo alla realizzazione di uno stralcio iniziale del progetto stesso.

     2. Il progetto di cui al presente articolo è elaborato mediante apposita convenzione, sulla base di una eventuale indagine preliminare sulle condizioni potenziali agricole dell'area, nonché sulle strutture agricole di trasformazione e commercializzazione esistenti.

 

     Art. 4.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera b), la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto integrato, pluriennale ed intersettoriale articolato nei seguenti sottoprogetti:

     a) studi e ricerche sul settore artistico, storico e archeologico;

     b) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico;

     c) miglioramento della ricettività dei comuni mediante interventi di riqualificazione degli ambienti urbani.

 

     Art. 5.

     1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera a), ha durata biennale e deve contenere:

     a) piano di studi e ricerche nel settore artistico, storico ed archeologico che individui contenuti, casi e fasi attuative dello stesso;

     b) l'individuazione dei designati incarichi della sua attuazione del procedimento e degli istituti scientifici o dei professionisti incaricati;

     c) individuazione dell'onere finanziario complessivo e delle singole fasi temporali e delle modalità di accreditamento da parte della Regione all'ente incaricato della realizzazione dell'intervento.

 

     Art. 6.

     1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera b), ha durata annuale e deve contenere:

     a) l'individuazione dell'area territoriale del comune in cui è localizzato l'intervento e dell'immobile soggetto all'intervento, nonché le opere edili di adattamento degli impianti, delle attrezzature e degli arredi necessari per il funzionamento relativo alla destinazione degli immobili;

     b) l'indicazione di procedimento per la realizzazione del sottoprogetto e dei tempi entro i quali l'ente incaricato alla realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante l'immobile;

     c) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma dell'articolo dell'onere finanziario complessivo e delle sue articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

     2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

     3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per quanto compatibili con la presente legge.

     4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del

comma 1, lettera e). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

 

     Art. 7.

     1. Il sottoprogetto di cui all'articolo 4, lettera e). ha durata annuale e deve contenere:

     a) individuazione di ciascun comune e dell'area o dell'immobile o della infrastruttura oggetto degli interventi;

     b) tipologie e finalità degli interventi in relazione alle caratteristiche socio-economiche ed ambientali esistenti;

     c) l'individuazione del procedimento e dei tempi per le realizzazioni del sottoprogetto;

     d) specificazione, nei limiti delle spese autorizzate a norma dell'articolo 10 dell'onere finanziario complessivo per ciascun intervento relativo ai singoli comuni interessati.

     2. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

     3. La realizzazione del sottoprogetto è affidata, secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, il e 12 della legge regionale n. 88 del 1980 per quanto compatibili con la presente legge.

     4. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

 

     Art. 8.

     1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato all'articolo 2, comma 1, lettera e), la Giunta regionale approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un progetto integrato, pluriennale.

     2. Il progetto ha durata biennale e deve contenere:

     a) individuazione degli immobili, infrastrutture e strutture soggetti all'intervento, nonché delle opere edili di adattamento, degli impianti, delle attrezzature e degli arredamenti necessari  per il funzionamento relativo alla destinazione degli immobili di cui all articolo 2, lettera c);

     b) l'indicazione di procedimento per la realizzazione del sottoprogetto, dei tempi entro i quali l'ente incaricato della realizzazione stessa è tenuto a rendere funzionante l'immobile;

     e) la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata a norma dell'articolo 10 dell'onere finanziario complessivo e delle sue articolazioni tra i costi relativi alle opere edili e quelli relativi all'installazione di impianti, attrezzature ed arredi.

     3. Per l'elaborazione del sottoprogetto di cui al presente articolo la Giunta regionale può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

     4. La realizzazione del sottoprogetto è affidata, secondo le indicazioni previste al comma 1, lettera b). Per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere edili e dell'installazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi previsti, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 88 del 1980, per quanto compatibili con la presente legge.

     5. Il Presidente della Giunta regionale concede il finanziamento per la realizzazione del sottoprogetto nella misura del 100 per cento dell'onere specificato ai sensi del comma 1, lettera c). Il finanziamento è erogato con le modalità di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 88 del 1980.

 

     Art. 9.

     1. Per l'attuazione del programma previsto dalla presente legge, l'entità della misura massima dei contributi erogabili ai singoli comuni individuati all'articolo 1, comma 2, è stabilito secondo il seguente piano:

 

 

               Programma A  Programma B  Programma C

Anno 1992 .....  1,0 mld      2,0 mld      2,0 mld

Anno 1993 .....  1,0 mld      2,0 mld      2,0 mld

Anno 1994 .....  1,5 mld      2,0 mld      1,5 mld

 

 

     Art. 10.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nel bilancio regionale 1993 dei seguenti capitoli di spesa, con gli stanziamenti indicati per ciascuno di essi:

     capitolo n. 21412: «Trasferimenti ai comuni individuati all'articolo 1 per l'attuazione del progetto di sviluppo delle attività agricole tipiche locali» con stanziamento di lire 1,0 miliardi per il 1993, lire 1,0 miliardi per il 1994;

     capitolo n. 44221: «Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1 per l'attuazione del progetto integrato per il recupero del patrimonio ambientale, artistico, archeologico e storico ed il miglioramento della ricettività» con stanziamento di lire 2,0 miliardi per il 1993 e lire 2,0 miliardi per il 1994;

     capitolo n. 23115: «Trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 1 per l'attuazione del progetto finalizzato al potenziamento delle attività turistiche, culturali dell'area della Sabina Romana» con stanziamento di lire 2,0 miliardi per l'anno 1993 e di lire 2,0 miliardi per il 1994.

     2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nella partita contabile di cui alla lettera a) del cap. 2902 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio e conseguentemente riduzione dell'importo di lire 5 miliardi iscritto al cap. 2902, lettera a), per ciascuno degli anni 1993, 1994.

     3. Con la legge di bilancio 1994 è, altresì, autorizzata la rimodulazione dell'annualità di spesa prevista nei predetti esercizi, in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa stessa.

     4. Le somme stanziate nei predetti capitoli e non impegnate entro il 1993, saranno reiscritte nei medesimi capitoli per l'anno 1994 con salvaguardia della destinazione prevista dalla presente legge.

 

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[1] Abrogata dall'art. 191 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.