§ 4.1.76 - L.R. 10 aprile 1990, n. 40.
Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:10/04/1990
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale.
Art. 2.  Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio.
Art. 3.  Recupero di aree di particolare rilevanza.
Art. 4.  Agevolazioni regionali per il recupero.
Art. 5.  Approvazione dei programmi di recupero.
Art. 6.  Attuazione del programmi di recupero.
Art. 7.  Attuazione di programmi regionali di edilizia agevolata convenzionata.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.1.76 - L.R. 10 aprile 1990, n. 40.

Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale e provvidenze per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

(B.U. 30 aprile 1990, n. 12).

 

     Art. 1. Istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale. [1]

     [1. Al fine di pervenire alla istituzione dell'osservatorio del sistema abitativo laziale la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, con istituti, enti ed organismi di ricerca, anche a livello universitario.

     La convenzione deve prevedere, tra l'altro, una fase di studio preliminare e di redazione del progetto di fattibilità, con un primo programma sperimentale e la conseguente verifica della sua attuazione prima del passaggio alla fase operativa di costituzione dell'osservatorio.]

 

     Art. 2. Studio delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio.

     1. La Regione può concedere contributi finanziari in conto capitale per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio in funzione sia della più opportuna delimitazione delle zone di recupero sia della redazione dei piani di recupero nonché della definizione di programmi organici di intervento sul patrimonio esistente o di programmi edilizi ed urbanistici integrati.

     2. I contributi possono essere concessi a comuni, e I.A.C.P. (Istituti autonomi case popolari), nonché ad istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta necessaria e congrua, secondo criteri e modalità che saranno determinati dalla Giunta regionale, la quale provvede a localizzare i fondi disponibili, a stabilirne la destinazione ed individuarne i soggetti beneficiari tenendo conto da una parte della rilevanza socio-culturale- insediativa delle singole situazioni territoriali da recuperare e dall'altra di concrete previsioni di realizzabilità degli interventi di recupero.

 

     Art. 3. Recupero di aree di particolare rilevanza.

     1. Con i contributi previsti dal precedente articolo 2 la Regione, in casi di particolare rilevanza, anche su richiesta di privati, può affidare direttamente ad enti, istituti, organismi di studio ed a professionisti di provata esperienza e capacità, l'incarico di svolgere analisi e studi delle situazioni di degrado con la redazione anche di progetti di fattibilità degli interventi di recupero.

     2. L'attuazione dei suddetti progetti è prioritariamente considerata in sede di programmazione regionale sia di utilizzo dei finanziamenti statali che di quelli della Regione, ivi comprese le agevolazioni previste al successivo articolo 4.

     3. Lo studio e la redazione del progetto sono affidate dalla Giunta regionale che, nell'individuare la localizzazione determina criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'incarico nonché il compenso da corrispondere.

 

     Art. 4. Agevolazioni regionali per il recupero.

     1. Al fine di consentire la compiuta attuazione di programmi organici di intervento o di programmi integrati di recupero urbanistico-edilizio, la Regione può concedere contributi in conto interesse o in conto capitale destinati prioritariamente alla esecuzione di interventi di recupero primario e urbano di base, comprese le spese per rilievi e indagini preliminari, progettazioni ed oneri riflessi.

     2. Per le finalità del presente articolo, per recupero primario si intende il recupero della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio per quanto riguarda le sue parti comuni ed interessa quindi complessivamente il consolidamento statico ed il risanamento igienico delle strutture portanti orizzontali e verticali, comprese le fondazioni, le scale e le coperture, nonché le parti comuni degli impianti, compresi gli allacciamenti e quant'altro occorra per adeguare l'edificio alle vigenti norme in materia di sicurezza e agibilità. Per recupero urbano di base si intende il complesso di interventi rivolti ad integrare e/o modificare, anche attraverso un insieme sistematico di opere, le urbanizzazioni strettamente connesse con gli insediamenti residenziali al fine di migliorarne la qualità complessiva garantendo nel contempo la stabilità dei terreni.

     3. I programmi organici di intervento devono prevedere il completo recupero di organismi edilizi complessi plurifamiliari o di più vaste porzioni di aree urbane edificate. I programmi integrati di recupero devono riguardare il completo recupero edilizio ed urbanistico di significative porzioni di aree urbane e di complessi edilizi, qualunque ne sia la destinazione, tenendo altresì alla riqualificazione urbanistica ed ambientale. L'integrazione dei programmi è rappresentata dalla compresenza alternativa o integrata di tipi di intervento (nuove costruzioni, recupero, acquisto, servizi), di operatori diversi, di forme di finanziamento diverso. Nei programmi integrati possono essere compresi interventi di recupero urbano di base.

 

     Art. 5. Approvazione dei programmi di recupero.

     1. I comuni, gli I.A.C.P., gli enti pubblici e privati, le cooperative di abitazione, le imprese ed i singoli privati, anche riuniti in condominio o altre forme associative, nonché i loro consorzi, possono sottoporre alla Regione programmi organici o progetti integrati di recupero edilizio-urbanistico per la concessione dei finanziamenti pubblici previsti dalle vigenti normative, secondo modalità e tempi determinati dalla Giunta regionale. I programmi ed i progetti possono altresì riguardare l'attuazione di piani di recupero regolarmente approvati dai comuni.

     2. La Giunta regionale, verificata la corrispondenza delle richieste ai requisiti ed alle finalità della presente legge, nei limiti delle somme comunque disponibili, individua i programmi ed i progetti ammissibili a finanziamento, dando in ogni caso la priorità a quelli per i quali sono stati concessi i contributi contemplati ai precedenti articoli 2 e 3 o che abbiano a riguardare l'attuazione di piani di recupero la cui redazione sia stata finanziata dalla Regione.

     3. L'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi organici o dei progetti integrati comporta, ove necessario e nell'osservanza delle norme di legge in materia, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli interventi previsti nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori; comporta altresì l'automatica inclusione delle previsioni nel programma pluriennale di attuazione e applicazione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94.

     4. Qualora i programmi od i progetti suddetti richiedano varianti allo strumento urbanistico vigente, gli stessi possono essere ammessi a finanziamento soltanto dopo l'intervenuta approvazione comunale della variante; peraltro l'adozione da parte del comune del programma o progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici attuativi ed ai regolamenti edilizi, se a questi non conforme, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     5. I comuni e, ove occorra, la Regione adottano con carattere di priorità i provvedimenti di competenza in ordine alla variante allo strumento urbanistico.

 

     Art. 6. Attuazione del programmi di recupero.

     1. Gli interventi compresi nei programmi organici o nei progetti integrati possono fruire, ove consentito, dei finanziamenti previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, dei contributi contemplati dalla presente legge nonché di quelle ulteriori provvidenze finanziarie disponibili da parte della Regione ora rientrano nelle previsioni delle stesse.

     2. I contributi disposti dal precedente articolo 4 sono destinati prioritariamente a completare il finanziamento di programmi e di progetti ed in particolare a consentire l'esecuzione di interventi che non è possibile diversamente finanziare. Essi pertanto possono interessare immobili sia a destinazione residenziale sia a destinazione extra residenziale nonché opere e lavori strettamente finalizzati e funzionali al recupero urbanistico. Le condizioni ed i requisiti oggettivi e soggettivi per fruire dei suddetti contributi sono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.

     3. Per la concessione dei contributi regionali in conto interessi previsti al precedente articolo 4 e dei relativi mutui si applicano le disposizioni vigenti per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto diversamente disciplinato dalla presente legge. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento, e quindi la misura del contributo regionale, è quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457. Per la garanzia regionale sui mutui concessi si applica la disposizione contenuta nell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.

 

     Art. 7. Attuazione di programmi regionali di edilizia agevolata convenzionata.

     1. I contributi stanziati al capitolo n. 08020 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58, e quelli che verranno stanziati ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, sono concessi secondo la normativa vigente per i mutui agevolati della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e per un numero di semestralità corrispondente a quello di ammortamento dei suddetti mutui agevolati e comunque non superiore a 30 semestralità.

     2. I contributi regionali sono prioritariamente destinati alla realizzazione delle abitazioni a cura degli operatori di cui alle delibere regionali 3 agosto 1988, n. 7335 e n. 7336.

     3. I contributi regionali sono erogati direttamente agli istituti di credito mutuanti secondo quanto previsto dalla suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457 e relative disposizioni attuative, ai sensi delle quali vengono concessi i mutui. Il rapporto tra tasso agevolato e tasso di riferimento e quindi la misura del contributo regionale, è quello previsto in corrispondenza della terza fascia reddituale dalla deliberazione C.I.P.E. per i mutui agevolati della suddetta legge n. 457.

     4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle deliberazioni indicate al precedente secondo comma possono trovare applicazione le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 58.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1990 la spesa complessiva di L. 200 milioni.

     2. La spesa indicata al precedente comma sarà iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990:

     a) quanto a L. 50 milioni, al capitolo n. 08015 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'osservatorio del sistema abitativo laziale»;

     b) quanto a L. 100 milioni al capitolo n. 08018 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi per lo studio e l'analisi delle situazioni di degrado urbanistico-edilizio e la redazione di progetti di fattibilità di interventi di recupero»;

     c) quanto a L. 50 milioni al capitolo n. 08019 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi per la realizzazione di interventi di recupero edilizio-urbanistico».

     3. Alla suddetta complessiva spesa di L. 200 milioni si fa fronte riducendo di eguale importo lo stanziamento del capitolo n. 31001 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1990.

     4. Alla determinazione degli stanziamenti a carico degli esercizi successivi al 1990 si provvederà con le leggi di bilancio.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 6 agosto 1999, n. 12.