§ 4.1.60  - L.R. 16 febbraio 1981, n. 12.
Norme in materia di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:16/02/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Norme generali). I programmi di edilizia scolastica e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 2.  (Finalità). I programmi di edilizia scolastica sono formulati sulla base delle risultanze delle rilevazioni e degli studi promossi per la migliore conoscenza della situazione scolastica nelle varie [...]
Art. 3.  (Ambito di intervento regionale). Nei programmi di cui al precedente articolo sono compresi gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province concernenti la [...]
Art. 4.  (Piani regionali e programmi provinciali). Per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, previsto dall'articolo 2 della legge (regionale n.d.r.) 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio [...]
Art. 5.  (Concessione del contributo ed impegno di spesa). Il Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati il [...]
Art. 6.  (Modalità degli interventi finanziari della Regione). L'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità:
Art. 7.  (Erogazione dei contributi). Per le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento [...]
Art. 8.  (Scelta dell'area). Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o [...]
Art. 9.  (Redazione del progetto). Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.
Art. 10.  (Approvazione del progetto). L'approvazione del progetto è disposta dal competente organo dell'ente interessato.
Art. 11.  (In osservanza dei termini). La Regione assicura agli enti interessati assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui [...]
Art. 12.  (Affidamento delle opere). L'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive [...]
Art. 13.  (Attuazione programmi). Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi, necessario per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per la [...]
Art. 14.  (Collaudo delle opere). Il collaudo delle opere comprese nei programmi previsti dalla presente legge è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dal responsabile del [...]
Art. 15.  (Approvazione del collaudo e determinazione definitiva del finanziamento regionale). Il competente organo dell'ente appaltante approva, con apposito atto deliberativo, il certificato di collaudo o [...]
Art. 16.  (Esecuzione dei programmi mediante concessione). Gli enti beneficiari dei finanziamenti, anche consorziati tra loro, possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto [...]
Art. 17.  (Destinazione delle opere). La realizzazione degli edifici con il contributo regionale rende obbligatoria la destinazione delle opere ad uso scolastico e l'assunzione dei conseguenti oneri di [...]
Art. 18.  (Programmazione degli interventi). Fermi restando i criteri di programmazione sanciti dall'articolo 4 della presente legge, le amministrazioni provinciali subordinano l'intervento regionale per la [...]
Art. 19.  (Ambito di intervento regionale). Gli interventi regionali per le finalità di cui al precedente articolo riguardano la costruzione di nuovi edifici, i maggiori oneri ed il completamento delle opere [...]
Art. 20.  (Modalità di intervento regionale). L'intervento regionale per la costruzione di nuovi edifici può essere disposto mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata [...]
Art. 21.  (Finanziamento ed esecuzione delle opere). Nel caso di finanziamento concesso a comuni e province per scuole materne non statali per la redazione ed approvazione dei progetti nonché per tutti gli [...]
Art. 22.  (Modalità di intervento regionale). Gli enti pubblici di assistenza e beneficienza e gli altri enti ed istituzioni possono ottenere per la costruzione di scuole materne non statali finanziamenti [...]
Art. 23.  (Redazione ed approvazione del progetto). Gli enti di cui al presente capo, avuta comunicazione dell'inclusione dell'opera nei programmi regionali, curano la redazione del progetto il cui quadro [...]
Art. 24.  (Erogazione dei finanziamenti). I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del [...]
Art. 25.  (Attuazione delle opere). Il settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per il territorio, esercita l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e la conformità al [...]
Art. 26.  (Collaudo e determinazione definitiva del contributo). Il collaudo delle opere previste dal presente capo è disposto con le medesime modalità di cui al primo e secondo comma del precedente articolo [...]
Art. 27.  (Convenzione). Gli enti ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo sono tenuti a stipulare apposita convenzione con i comuni nel cui territorio sono localizzate le opere stesse.
Art. 28.  (Interventi indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza).
Art. 29.  (Interventi in caso di somma urgenza).
Art. 30.  (Opere non assistite da finanziamento regionale). Le disposizioni di cui al precedente titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica per [...]
Art. 31.  (Potere sostitutivo della Regione). In caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale per i vari adempimenti da parte degli enti, fissata [...]
Art. 32.  (Disciplina della delega). La delega prevista al precedente articolo 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive [...]
Art. 33.  (Copertura finanziaria). Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte per L. 1.000 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo n. 21997 del bilancio di previsione 1981 (fondo [...]
Art. 34.  (Abrogazioni). Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1976, n. 59; 25 marzo 1977, n. 13; 12 luglio 1977, n. 27 e 17 aprile 1978, n. 18 e sostituite dalla disciplina [...]
Art. 35.  (Norme transitorie). Per la realizzazione delle opere incluse nei programmi del primo e del secondo triennio della legge 5 agosto 1975, n. 412 la erogazione dei finanziamenti agli enti interessati, [...]


§ 4.1.60  - L.R. 16 febbraio 1981, n. 12.

Norme in materia di edilizia scolastica.

(B.U. 28 febbraio 1981, n. 6, S.O. n. 1).

Titolo I

OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI

CAPO I

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 1. (Norme generali). I programmi di edilizia scolastica e le relative modalità di finanziamento sono disciplinati dalla presente legge.

     Per la redazione dei progetti, per l'appalto, l'esecuzione ed il collaudo delle opere si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche salvo quanto disposto dai successivi articoli.

 

     Art. 2. (Finalità). I programmi di edilizia scolastica sono formulati sulla base delle risultanze delle rilevazioni e degli studi promossi per la migliore conoscenza della situazione scolastica nelle varie aree territoriali e debbono assicurare, nell'ambito generale della politica dei servizi sul territorio, l'equilibrato sviluppo delle strutture educative nei vari tipi di scuola.

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma sono previsti nei programmi di edilizia scolastica interventi che consentano, anche se articolati in più esercizi finanziari, la effettiva realizzazione delle opere programmate e che tendano, tra l'altro, a:

     1) determinare le migliori condizioni ambientali per lo svolgimento dell'attività didattica e l'utilizzazione del servizio senza discriminazioni economiche e sociali;

     2) consentire, ove possibile, l'impiego del complesso edilizio anche per attività extra-scolastiche;

     3) favorire la concentrazione delle strutture compatibilmente con le situazioni specifiche di ciascun distretto scolastico.

 

     Art. 3. (Ambito di intervento regionale). Nei programmi di cui al precedente articolo sono compresi gli interventi di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province concernenti la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento, la ristrutturazione di edifici scolastici di ogni ordine e grado.

     Previa verifica di fattibilità dell'adeguamento dell'immobile alla destinazione scolastica, possono essere previsti interventi per l'acquisizione di immobili e per la loro ristrutturazione che tendano al rispetto degli standards vigenti in materia.

     Gli interventi di cui al primo comma possono riguardare anche le scuole materne non statali gestite da comuni, province, istituti pubblici di assistenza e beneficienza, le cui competenze non sono state trasferite ai comuni, nonché da altri enti ed istituzioni. I contributi sono concessi sulla base di accertate condizioni di necessità ed urgenza quando gli enti predetti dimostrino di non poter provvedere alla completa esecuzione dei lavori con i fondi disponibili in bilancio ed in caso di contribuzione parziale della Regione garantiscano il reperimento della quota di spesa a proprio carico.

     Nei programmi possono, infine, trovare copertura i maggiori oneri comunque derivanti dalla realizzazione delle opere in precedenza programmate dallo Stato e dalla Regione.

 

     Art. 4. (Piani regionali e programmi provinciali). Per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, previsto dall'articolo 2 della legge (regionale n.d.r.) 12 aprile 1977, n. 15, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva piani finanziari pluriennali in materia di edilizia scolastica, articolati per destinazione di intervento secondo quanto previsto dal precedente articolo 3 procedendo alla ripartizione per territorio provinciale delle risorse previste nel bilancio pluriennale e definendo obiettivi prioritari, criteri ed indirizzi.

     Le amministrazioni provinciali, alle quali è data tempestiva comunicazione del provvedimento di cui al precedente comma, tenuto conto delle richieste degli enti interessati e delle indicazioni dei consigli scolastici provinciali e distrettuali, predispongono, previa verifica di fattibilità, programmi organici, articolati per destinazione di intervento, che rispondano agli obiettivi criteri ed indirizzi di cui al primo comma e che tengano conto delle risorse dei suddetti enti, coordinandone, ove possibile, la destinazione.

     Le amministrazioni provinciali sono delegate ad approvare i programmi di cui al secondo comma del presente articolo.

     La deliberazione di approvazione dei programmi, di cui fa parte integrante una relazione illustrativa che contenga ogni elemento utile di valutazione delle priorità e della fattibilità di ciascun intervento nonché della coerenza delle scelte agli obiettivi, criteri ed indirizzi di cui al primo comma, è inviata alla Regione per i successivi adempimenti di impegno ed erogazione finanziaria entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di riparto provinciale dei fondi.

     In caso di inosservanza del termine di cui sopra può provvedere la Giunta regionale.

CAPO II

FINANZIAMENTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

 

     Art. 5. (Concessione del contributo ed impegno di spesa). Il Presidente della Giunta regionale, in base ai programmi approvati dalle amministrazioni provinciali, concede agli enti interessati il finanziamento ed assume i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione.

 

     Art. 6. (Modalità degli interventi finanziari della Regione). L'intervento finanziario della Regione può avvenire con le seguenti modalità:

     a) mediante la concessione di contributi in conto capitale;

     b) mediante la concessione di contributi pluriennali, in misura costante, per durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

     Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del piano finanziario pluriennale, determina la misura del contributo regionale che, per gli interventi finanziari in conto capitale, può raggiungere la misura del 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la realizzazione dell'opera a termini del successivo articolo 15, mentre per i contributi annui costanti può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi.

     In ogni caso la misura del contributo in annualità non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 7. (Erogazione dei contributi). Per le opere ammesse a contributo in capitale le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato nella misura del 10 per cento entro trenta giorni dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale adottato a termini del precedente articolo 5.

     La restante somma è corrisposta all'ente stesso per l'8O per cento a presentazione del verbale di consegna lavori, per l'ulteriore 5 per cento a presentazione della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo relativo ai lavori principali e per il residuo 5 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro della deliberazione di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

     I contributi in annualità sono erogati per contò degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

CAPO III

SCELTA DELL'AREA E PROGETTAZIONE

 

     Art. 8. (Scelta dell'area). Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla presente legge sono prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati.

     La individuazione delle aree in zone genericamente destinate dagli strumenti urbanistici a servizi pubblici, ovvero la scelta di aree non conformi, per il sopravvenuto accertamento della inidoneità all'uso scolastico, a quelle previste negli strumenti urbanistici, ovvero la scelta di aree in comuni i cui strumenti urbanistici non contengano la indicazione di aree per edilizia scolastica, ovvero in comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico, sono disposte con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal responsabile del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, dal provveditore agli studi della provincia, da un funzionario regionale competente in materia sanitaria scolastica, da un funzionario del servizio regionale urbanistica ed assetto del territorio, dal sindaco che la presiede o da loro delegati.

     Tale deliberazione viene adottata dal comune entro trenta giorni dalla data del parere della predetta commissione e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 4 della presente legge.

     Nel caso di scelta di aree non conformi alla previsione degli strumenti urbanistici approvati, secondo quanto dispone il quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 [1], la deliberazione comunale di indicazione dell'area equivale a variante al piano regolatore o ad altri strumenti urbanistici a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 [2] e successive modificazioni ed integrazioni.

     La variante di cui al comma precedente non è soggetta a preventiva autorizzazione e, nel caso in cui preveda la destinazione ad insediamento scolastico in sostituzione di altra area già indicata negli strumenti urbanistici vigenti, deve prevedere la nuova destinazione per l'area dismessa dalla destinazione per l'insediamento scolastico.

     I termini per la pubblicazione della variante, per la presentazione delle osservazioni e per le decisioni sulle medesime sono ridotti alla metà.

     La variante è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'urbanistica ed assetto del territorio. Essa, in deroga alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, non è sottoposta al parere del comitato tecnico consultivo regionale, prima sezione, e l'istruttoria del provvedimento presidenziale è svolta dai competenti uffici regionali.

     Per l'acquisizione dell'area si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

 

     Art. 9. (Redazione del progetto). Gli enti beneficiari dei finanziamenti curano la progettazione delle opere a mezzo dei propri uffici tecnici ovvero mediante affidamento a liberi professionisti.

     Nella compilazione dei progetti debbono essere osservate, tra l'altro, le norme vigenti relative agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1975 e 13 settembre 1977.

     Il quadro economico di ciascun progetto può contenere, oltre alla previsione di spesa per lavori, le somme a disposizione

dell'amministrazione per rilievi geognostici, per l'acquisizione dell'area, per l'esecuzione di impianti, per l'arredamento ed altre forniture mobili, per revisione prezzi, per oneri fiscali e per spese generali.

     Nell'elaborato di cui al precedente comma deve essere, altresì, compresa una congrua somma per far fronte a lavori imprevedibili in sede progettuale ed a maggiori oneri che possono emergere nel corso della realizzazione dell'opera.

     La previsione di spesa per lavori e per somme a disposizione dell'amministrazione può riguardare, secondo le destinazioni di intervento di cui al primo, secondo, quarto comma dell'articolo 3 della presente legge, anche palestre ed impianti sportivi a servizio di edifici scolastici già esistenti. In tal caso è facoltà degli enti interessati di ampliare, ove ne ricorrano le condizioni, le dimensioni progettuali al fine di contribuire alla Integrazione dei servizi sociali sul territorio favorendo l'apertura della scuola alla collettività extra-scolastica.

     Alla maggiore spesa debbono però far fronte gli enti stessi con fondi del proprio bilancio o con eventuali provvidenze disposte ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51. I progetti delle opere dovranno, comunque, garantire l'autonoma utilizzazione degli impianti.

 

     Art. 10. (Approvazione del progetto). L'approvazione del progetto è disposta dal competente organo dell'ente interessato.

     L'atto di cui sopra equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

     Nel caso di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adottati o approvati la dichiarazione di pubblica utilità discende dal decreto di vincolo dell'area emesso dal Presidente della Giunta regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

     Il provvedimento di approvazione del progetto deve essere assunto entro centottanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale dell'inclusione dell'opera nel programma, ove l'opera stessa sia compresa tra quelle da finanziare nel primo anno di esercizio. Ove occorra la deliberazione di indicazione dell'area il termine di cui sopra decorre dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Per le opere finanziabili negli anni successivi l'approvazione deve intervenire entro il primo trimestre dell'anno di competenza, sempre che tale termine non venga interrotto da atto motivato dell'amministrazione provinciale o della Regione.

     Gli enti interessati sono tenuti ad informare la Regione dell'avvenuta adozione dell'atto di approvazione non appena lo stesso diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74.

     Per le opere finanziate in conto capitale i lavori dovranno essere appaltati entro il termine di quattro mesi a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del progetto.

     Per le opere da finanziare con contributo in annualità tale termine decorre dalla data di comunicazione della concessione del mutuo.

     Qualora gli enti di cui al precedente articolo 2 ricorrano all'appalto concorso il termine di aggiudicazione dei lavori e di approvazione del progetto è fissato in dieci mesi. Restano confermate le restanti disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

 

     Art. 11. (In osservanza dei termini). La Regione assicura agli enti interessati assistenza tecnico-amministrativa anche al fine di garantire il regolare e sollecito svolgimento dei programmi di cui all'articolo 4 della presente legge.

     In caso di inosservanza da parte degli enti interessati dei termini di cui al quarto, sesto e settimo comma del precedente articolo 10, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può dichiarare la decadenza del beneficio del finanziamento, con conseguente disimpegno della spesa e recupero dei fondi attribuiti e di quelli eventualmente accreditati ai sensi del precedente articolo 7.

     Le opere per le quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi del precedente comma, possono essere incluse nei successivi programmi ove ne siano verificate le condizioni di fattibilità.

CAPO IV

AFFIDAMENTO, ESECUZIONE E COLLAUDO DELLE OPERE

 

     Art. 12. (Affidamento delle opere). L'affidamento delle opere è effettuato dall'ente appaltante a norma della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni e di quanto disposto dalla presente legge.

     Qualora gli enti interessati procedano all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso la commissione giudicatrice, nominata dall'ente stesso, è composta da:

     il sindaco o il presidente dell'amministrazione provinciale che la presiedono o loro delegati, a seconda che l'opera sia rispettivamente di competenza del comune e della provincia;

     il coordinatore del settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici o suo delegato;

     un rappresentante del competente distretto scolastico;

     due esperti nominati dall'ente beneficiario del finanziamento.

     Le mansioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario o da un rappresentante dell'ente interessato.

     Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovrà procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto concorso.

 

     Art. 13. (Attuazione programmi). Al fine di accertare lo stato di attuazione dei programmi, necessario per gli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 per la verifica di rispondenza degli obiettivi, criteri ed indirizzi, indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, gli enti che si avvalgono dei finanziamenti regionali sono tenuti a dare semestralmente notizie sullo stato di avanzamento delle opere alla Regione ed alla competente amministrazione provinciale.

 

     Art. 14. (Collaudo delle opere). Il collaudo delle opere comprese nei programmi previsti dalla presente legge è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per delega, dal responsabile del servizio regionale lavori pubblici a seguito di presentazione da parte degli enti interessati del certificato di ultimazione lavori.

     Su richiesta dell'ente e su iniziativa della Regione l'incarico di collaudo può essere affidato in corso di opera.

 

     Art. 15. (Approvazione del collaudo e determinazione definitiva del finanziamento regionale). Il competente organo dell'ente appaltante approva, con apposito atto deliberativo, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Per la determinazione definitiva della spesa occorsa per la realizzazione dell'opera l'ente interessato adotta apposita deliberazione nella quale sono richiamati i provvedimenti di liquidazione di ogni spesa prevista in progetto ed è approvato il rendiconto a dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate.

     Detta deliberazione è trasmessa al servizio regionale lavori pubblici.

     Il Presidente della Giunta regionale, verificata la rispondenza dell'opera realizzata a quella programmata, determina, sulla base delle risultanze dell'atto di cui al secondo comma, la quota definitiva del contributo regionale ed accerta la eventuale economia.

 

     Art. 16. (Esecuzione dei programmi mediante concessione). Gli enti beneficiari dei finanziamenti, anche consorziati tra loro, possono avvalersi, per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione.

     Sarà fatto ricorso all'affidamento in concessione quando si intendano realizzare piani organici di opere allo scopo anche di incentivare i processi di industrializzazione edilizia.

     Gli enti che intendono avvalersi della concessione devono indire un bando nel quale siano contenute almeno le indicazioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 agosto 1977, n. 584 [3] nonché i requisiti e le condizioni atte a dimostrare la capacità tecnica ed economica del concorrente con riferimento, tra l'altro, all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria e l'importo indicato nell'avviso di gara. Copia del bando è inviata alla Regione.

     Entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione è stipulata apposita convenzione tra il concedente ed il concessionario.

     All'atto della stipula della convenzione il concessionario deve comprovare di aver prestato la cauzione definitiva.

     La convenzione deve essere approvata dal concedente entro trenta giorni dalla stipula.

     La Regione adotta una convenzione-tipo alla quale gli enti sono tenuti ad uniformarsi.

 

     Art. 17. (Destinazione delle opere). La realizzazione degli edifici con il contributo regionale rende obbligatoria la destinazione delle opere ad uso scolastico e l'assunzione dei conseguenti oneri di manutenzione.

     Le opere di cui al precedente comma, realizzate dagli enti locali, apparterranno al loro patrimonio indisponibile.

Titolo II

SCUOLE MATERNE NON STATALI

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 18. (Programmazione degli interventi). Fermi restando i criteri di programmazione sanciti dall'articolo 4 della presente legge, le amministrazioni provinciali subordinano l'intervento regionale per la costruzione di scuole materne non statali gestite da comuni, province, istituti pubblici di assistenza e beneficienza le cui competenze non sono state trasferite ai comuni, da enti ed istituzioni alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione ad aprire e gestire scuole materne non statali ai sensi del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 [4], ed alla disponibilità del comune, nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, ad indicare l'area per l'esecuzione dell'opera stessa.

 

     Art. 19. (Ambito di intervento regionale). Gli interventi regionali per le finalità di cui al precedente articolo riguardano la costruzione di nuovi edifici, i maggiori oneri ed il completamento delle opere incluse nei programmi statali ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 dell'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 [5] e dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412 nonché il riattamento, la sistemazione e la ristrutturazione di edifici esistenti.

CAPO II

SCUOLE MATERNE NON STATALI GESTITE DA COMUNI E PROVINCE.

 

     Art. 20. (Modalità di intervento regionale). L'intervento regionale per la costruzione di nuovi edifici può essere disposto mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati con la cassa depositi e prestiti o, nel caso di indisponibilità del predetto ente, con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

     La misura del contributo di cui al precedente comma può essere pari a quella dovuta per il totale ammortamento del mutuo, compresi gli oneri per spese ed interessi. In ogni caso la misura del contributo non può essere superiore al costo del mutuo della cassa depositi e prestiti.

     Per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione di lavori in edifici esistenti, il contributo regionale è concesso in conto capitale, nella spesa necessaria a far fronte alle effettive esigenze.

 

     Art. 21. (Finanziamento ed esecuzione delle opere). Nel caso di finanziamento concesso a comuni e province per scuole materne non statali per la redazione ed approvazione dei progetti nonché per tutti gli altri adempimenti connessi con le opere finanziate trova applicazione la disciplina introdotta dal titolo I della presente legge.

CAPO III

    SCUOLE MATERNE NON STATALI GESTITE DA ENTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E

BENEFICIENZA E DA ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

 

     Art. 22. (Modalità di intervento regionale). Gli enti pubblici di assistenza e beneficienza e gli altri enti ed istituzioni possono ottenere per la costruzione di scuole materne non statali finanziamenti regionali con le seguenti modalità:

     a) mediante la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera programmata;

     b) mediante la concessione di contributi pluriennali in misura costante per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che all'uopo verranno assunti dagli enti interessati con istituti di credito autorizzati alla concessione di mutui per le opere pubbliche e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.

     La misura dei contributi di cui al precedente comma è determinata in ragione del 50 per cento del tasso per interessi praticato dalla cassa depositi e prestiti alla data di inserimento dell'opera nel programma di cui al precedente articolo 4.

     Per i maggiori oneri ed il completamento dei programmi statali in corso nonché per la realizzazione dei lavori in edifici esistenti l'intervento regionale è disposto con le medesime modalità di cui al terzo comma del precedente articolo 20.

 

     Art. 23. (Redazione ed approvazione del progetto). Gli enti di cui al presente capo, avuta comunicazione dell'inclusione dell'opera nei programmi regionali, curano la redazione del progetto il cui quadro economico deve essere elaborato sulla base delle indicazioni del terzo e quarto comma del precedente art. 9.

     Gli atti progettuali, corredati della deliberazione di approvazione emessa dall'organo deliberante dell'ente interessato, debbono pervenire alla Regione entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del contributo per le opere da finanziare nel primo anno di esercizio ed entro il primo trimestre dell'anno di competenza per le opere finanziabili negli anni successivi per essere sottoposte al parere degli organi consultivi previsti dalla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

     In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, la Regione, esperiti gli opportuni accertamenti, può segnalare all'amministrazione provinciale la necessità di modificare la destinazione del contributo.

     La Giunta regionale approva i progetti, concede agli enti interessati i finanziamenti ed assume i relativi impegni di spesa.

 

     Art. 24. (Erogazione dei finanziamenti). I contributi in annualità sono erogati per conto degli enti interessati direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

     In caso di concessione del finanziamento in conto capitale il contributo regionale è erogato nella misura del 30 per cento a presentazione del verbale di consegna lavori. Le ulteriori attribuzioni rispettivamente del 30 per cento e del 30 per cento sono effettuate a presentazione da parte degli interessati dei titoli di spesa giustificativi dei lavori realizzati. Per il residuo 10 per cento o per il minore importo necessario, il pagamento è disposto dopo il collaudo dei lavori e la determinazione definitiva del finanziamento regionale.

 

     Art. 25. (Attuazione delle opere). Il settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per il territorio, esercita l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere e la conformità al progetto approvato.

 

     Art. 26. (Collaudo e determinazione definitiva del contributo). Il collaudo delle opere previste dal presente capo è disposto con le medesime modalità di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 14. Fanno eccezione i lavori di importo inferiore a 50 milioni di lire per i quali può essere redatto dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione; in tal caso il settore decentrato del servizio regionale lavori pubblici, competente per territorio, deve apporre il visto sullo stato finale.

     Gli atti di contabilità finale ed i relativi certificati di collaudo o di regolare esecuzione nonché tutti gli atti comprovanti le spese sostenute per la realizzazione dei lavori sono approvati dal competente organo dell'ente interessato e trasmessi alla Regione.

     La Giunta regionale, accertata la regolarità degli adempimenti tecnico-contabili, omologa gli atti di cui al secondo comma, determina la quota definitiva del contributo ed accerta la eventuale economia.

 

     Art. 27. (Convenzione). Gli enti ammessi a beneficiare dei finanziamenti di cui al presente capo sono tenuti a stipulare apposita convenzione con i comuni nel cui territorio sono localizzate le opere stesse.

     Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro, l'impegno a destinare l'edificio ad uso scolastico per un periodo non inferiore a dieci anni, il riconoscimento del diritto di prelazione del comune in caso di alienazione dell'immobile e la possibilità di utilizzazione da parte del comune stesso della struttura edilizia per sopraggiunta indisponibilità dell'ente a gestire il servizio scolastico. In quest'ultimo caso dovrà essere pattuito un corrispettivo per gli oneri gravanti sull'ente proprietario dell'immobile in dipendenza della realizzazione dell'opera.

     Nella determinazione del prezzo di acquisto e del corrispettivo per la cessione in uso dell'immobile si terrà conto della finalità pubblica dell'opera e dello stato di conservazione della stessa.

     La Regione adotta una convenzione tipo alla quale sono tenuti ad un formarsi gli enti interessati.

Titolo III

INTERVENTI URGENTI

 

     Art. 28. (Interventi indifferibili per esigenze di igiene e sicurezza). [6]

 

     Art. 29. (Interventi in caso di somma urgenza). [7]

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 30. (Opere non assistite da finanziamento regionale). Le disposizioni di cui al precedente titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alla realizzazione delle opere di edilizia scolastica per le quali non vi sia intervento finanziario della Regione.

 

     Art. 31. (Potere sostitutivo della Regione). In caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 8 della presente legge, la Giunta regionale per i vari adempimenti da parte degli enti, fissata eventualmente una breve proroga, può provvedere in via sostitutiva.

 

     Art. 32. (Disciplina della delega). La delega prevista al precedente articolo 4 è a tempo indeterminato ed il suo esercizio è vincolato all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle direttive impartite dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei piani finanziari pluriennali.

     Alla Giunta regionale competono la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate e gli adempimenti per il rimborso annuale delle spese eventualmente sostenute dalle amministrazioni Provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate.

     Per far fronte alle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate le amministrazioni provinciali hanno facoltà di riservare una quota non superiore all'1 per cento delle somme loro attribuite dal provvedimento regionale di assegnazione di fondi.

     Ove trattasi di contributi in annualità la riserva di cui al precedente comma può essere operata per un solo esercizio finanziario.

 

     Art. 33. (Copertura finanziaria). Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte per L. 1.000 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo n. 21997 del bilancio di previsione 1981 (fondo globale) e con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 21321 e n. 21331 del bilancio di previsione del 1981 che saranno soppressi.

     Tali stanziamenti saranno trasferiti ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione:

     capitolo n. 21302: «Interventi regionali in conto capitale per opere di edilizia scolastica» con lo stanziamento di L. 1.175.000.000;

     capitolo n. 21303: «Interventi regionali in annualità per opere di edilizia scolastica» con lo stanziamento di L. 50.000.000;

     capitolo n. 21304: «Interventi urgenti in materia di edilizia scolastica» con lo stanziamento di L. 800.000.000.

     I residui degli esercizi precedenti, iscritti al capitolo n. 21321, saranno trasferiti al capitolo n. 21304 e quelli iscritti al capitolo n. 21331 saranno trasferiti al capitolo n. 21302.

     Si autorizza il Presidente della Giunta regionale ad apportare con proprio decreto le relative variazioni al bilancio di previsione 1981 [8].

 

     Art. 34. (Abrogazioni). Sono abrogate le disposizioni di cui alle leggi regionali 7 dicembre 1976, n. 59; 25 marzo 1977, n. 13; 12 luglio 1977, n. 27 e 17 aprile 1978, n. 18 e sostituite dalla disciplina introdotta dalla presente legge.

 

     Art. 35. (Norme transitorie). Per la realizzazione delle opere incluse nei programmi del primo e del secondo triennio della legge 5 agosto 1975, n. 412 la erogazione dei finanziamenti agli enti interessati, subordinata alla deliberazione della Giunta regionale di impegno della spesa, è disposta con le seguenti modalità:

     nella misura del 50 per cento della somma ammessa a finanziamento regionale a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

     per l'ulteriore 40 per cento a seguito di dichiarazione del direttore dei lavori del raggiungimento del 60 per cento dei lavori stessi;

     per il residuo 10 per cento, o per il minore importo necessario, alla emissione della deliberazione regionale di determinazione definitiva del finanziamento e di accertamento dell'eventuale economia.

     Restano ferme per le medesime opere di cui al comma precedente le disposizioni della legge 5 agosto 1975, n. 412 e della legge regionale 7 dicembre 1976, n. 59 in ordine alla scelta dell'area.

     Per gli interventi urgenti di cui al titolo III, già deliberati dalla Giunta regionale sulla base della precedente normativa alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge regionale 17 aprile 1978, n. 18 in ordine ai finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della stessa legge.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Pubblicata sulla G.U. 28/8/1975, n. 229, concerne le «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento».

[2] Pubblicata sulla G.U. 16/10/1942, n. 244, concerne la «Legge urbanistica».

[3] Pubblicata sulla G.U. 26/8/1977, n. 232, concerne le «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea».

[4] Pubblicato sulla G.U. 25/2/1928, n. 49, concerne il «Testo Unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione».

[5] Pubblicata sulla G.U. 22/4/1968, n. 103, concerne l'«Ordinamento della scuola materna statale».

[6] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 7 giugno 1999, n. 7.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13/1981.