§ 4.1.21 - L.R. 6 luglio 1977, n. 24. - Disciplina urbanistico-edilizia nei
Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato e nei Comuni i cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/07/1977
Numero:24


Sommario
Art. 1.  1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie è subordinato alle seguenti prescrizioni:
Art. 2.  Nei Comuni dotati di piano regolatore generale approvato che siano tenuti alla revisione del medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 fino all'approvazione della [...]
Art. 3.  Nei Comuni dotati di programma di fabbricazione approvato prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione a scopo residenziale nelle zone [...]
Art. 4.  (Omissis).
Art. 5.  A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il Sindaco, sentita la Commissione [...]
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.1.21 - L.R. 6 luglio 1977, n. 24. - Disciplina urbanistico-edilizia nei

Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato e nei Comuni i cui strumenti urbanistici generali sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Misure di salvaguardia.

(B.U. 9 luglio 1977, n. 19, S.O. n. 19).

 

Art. 1. 1. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali e nelle aree comunque prive di destinazione urbanistica il rilascio di concessioni edilizie è subordinato alle seguenti prescrizioni:

     a) nell'ambito del perimetro del centro abitato, definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite esclusivamente opere di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento igienico;

     b) all'esterno del perimetro dei centri abitati, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera, sono consentite le opere edilizie, di cui non è prevista l'inclusione nei programmi poliennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni.

     L'indice non può superare i metri cubi 0,03 per metro quadrato edificabile e il lotto minimo è pari a 10.000 metri quadrati.

     2. Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano per la realizzazione di opere pubbliche in aree già destinate a servizi pubblici [1].

 

     Art. 2. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale approvato che siano tenuti alla revisione del medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32 fino all'approvazione della relativa variante l'edificazione a scopo residenziale nelle zone che nello strumento urbanistico sono classificate agricole o non hanno una specifica destinazione d'uso non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato su lotti minimi di metri quadrati 10.000, ovvero l'indice di metri cubi 0,001 per metro quadrato quando la zona sia coperta da boschi, ancorché percorsa dal fuoco.

 

     Art. 3. Nei Comuni dotati di programma di fabbricazione approvato prima della data di entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'edificazione a scopo residenziale nelle zone classificate agricole o non aventi specifica destinazione d' uso in base al predetto strumento urbanistico non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile su lotti minimi di metri quadrati 10.000 e ciò fino all'entrata in vigore del piano regolatore generale alla cui formazione i Comuni stessi sono obbligati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32.

     Per le zone di cui al precedente comma coperte da bosco, ancorché percorse dal fuoco, l'indice è ridotto a metri cubi 0,001 per metro quadrato.

 

     Art. 4. (Omissis). [1]a

 

     Art. 5. A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e fino all'emanazione del relativo provvedimento di approvazione, il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

     A richiesta del Sindaco e per il periodo suddetto il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

     Le sospensioni previste dai commi precedenti non possono essere protratte oltre cinque anni dalla data della deliberazione comunale di cui al primo comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai piani regolatori generali e ai piani particolareggiati adottati prima dell'entrata in vigore della presenta legge, ancorché i termini di salvaguardia previsti dalle precedenti disposizioni di legge siano già scaduti.

 

     Art. 6. (Omissis) [2].

 

     Art. 7. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 86/1990.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 86/1990.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21/1978.