§ 3.12.11 - L.R. 23 novembre 2006, n. 18.
Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 energia
Data:23/11/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
Art. 2.  Disposizioni transitorie.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 3.12.11 - L.R. 23 novembre 2006, n. 18.

Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

(B.U. 9 dicembre 2006, n. 34).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

     1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 51 della L.R. n. 14/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b)”.

     2. Il comma 2 dell'articolo 51 della L.R. n. 14/1999 è sostituito dal seguente:

     “2. È, altresì, delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

     a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. n. 10/1991 per:

     1) il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia;

     2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;

     3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;

     b) il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.”.

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie.

     1. In relazione a quanto previsto all'articolo 1, restano comunque valide le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili rilasciate dalle province, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 51, comma 1, lettera c), nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/2003 e la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.