§ 3.11.35 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 17.
Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:16/02/1990
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in attuazione dei principi stabiliti negli articoli 34 e 35 dello statuto ed in armonia con la normativa statale [...]
Art. 2.  Beneficiari. 1. I beneficiari della presente legge sono gli immigrati e loro associazioni, provenienti da paesi extracomunitari e dimoranti nel territorio regionale.
Art. 3.  Consulta regionale. 1. E' istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione.
Art. 4.  Iniziative. 1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, adotta un piano annuale di iniziative ed interventi a favore dei rifugiati politici e degli immigrati da [...]
Art. 5.  Contributi regionali. 1. Ai sensi delle norme in vigore le iniziative socio-assistenziali a favore degli immigrati dei paesi extracomunitari sono di competenza dei comuni. Alle amministrazioni [...]
Art. 6.  Tutela dell'associazionismo, istituzione dell'Albo. 1. Presso l'assessorato regionale al lavoro viene istituito l'Albo regionale delle associazioni degli immigrati da paesi extracomunitari che hanno [...]
Art. 7.  Convenzioni. 1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati extracomunitari la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.
Art. 8.  Norma transitoria. 1. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale costituisce la consulta regionale di cui al precedente articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di [...]
Art. 9.  Norme finanziarie. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata:
Art. 10.  1. Le entrate di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 9 affluiscono nel bilancio regionale, capitolo n. 03351 denominato: «Contributi del Fondo sociale europeo a favore dei [...]
Art. 11.  1. Alla copertura dell'onere previsto dal precedente articolo 9 in complessive L. 100.000.000 si provvede, per l'anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel medesimo [...]
Art. 12.  Abrogazione.


§ 3.11.35 - L.R. 16 febbraio 1990, n. 17. [1]

Provvidenze a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

(B.U. 19 maggio 1990, n. 14).

 

Art. 1. Finalità della legge. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in attuazione dei principi stabiliti negli articoli 34 e 35 dello statuto ed in armonia con la normativa statale contenuta nella legge del 30 dicembre 1986, n. 943, promuove iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti alle condizioni degli immigrati extracomunitari nel Lazio e delle loro famiglie nel rispetto della piena uguaglianza dei diritti nei confronti dei lavoratori italiani.

     2. Assicura, in particolare, agli immigrati l'effettivo godimento dei diritti relativi al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, il mantenimento della identità culturale, la formazione professionale, promuovendo, altresì, forme di partecipazione, solidarietà e tutela e agevolando l'inserimento nella vita sociale e nelle attività produttive.

     3. Sostiene l'attività dei comuni in cui si registra una elevata presenza di immigrati, sulla base di rilevazioni effettuate da organi dello Stato e da istituiti ritenuti idonei dalla Regione, al fine di consentire che sia adeguatamente fronteggiata la domanda di servizi sociali e pubblici derivante dai nuovi insediamenti di immigrati.

 

     Art. 2. Beneficiari. 1. I beneficiari della presente legge sono gli immigrati e loro associazioni, provenienti da paesi extracomunitari e dimoranti nel territorio regionale.

     2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

     a) gli artisti e professionisti che soggiornano nel Lazio per un breve periodo;

     b) i lavoratori occupati in organizzazioni ed imprese straniere che siano ammessi nel territorio italiano con contratti specifici e per un tempo limitato, scaduto il quale siano tenuti al rimpatrio;

     c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;

     d) i marittimi.

     3. Gli enti locali che svolgono attività a favore degli immigrati da paesi extracomunitari.

     4. Gli enti pubblici e privati che operano nel campo dell'assistenza sociale all'immigrazione.

 

     Art. 3. Consulta regionale. 1. E' istituita la consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Lazio, quale organo di consultazione e di partecipazione.

     2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale è presieduta dall'assessore regionale ai problemi del lavoro, emigrazione ed immigrazione.

     3. E' composta da:

     a) tre rappresentanti del Consiglio regionale designati dallo stesso;

     b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti nel Lazio ed iscritte all'albo regionale di cui al successivo articolo 6 della presente legge;

     c) tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

     d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

     e) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione;

     f) due rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dall'A.N.C.I. (Associazione nazionale comuni d'Italia);

     g) quattro rappresentanti delle organizzazioni di patronato;

     h) due rappresentanti delle amministrazioni provinciali designati dall'U.P.I. (Unione province d'Italia);

     i) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro - Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     4. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relativa richiesta; trascorso tale termine la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, purchè sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le eventuali e successive integrazioni.

     5. La consulta esprime pareri e proposte per l'adozione di interventi ed iniziative di cui alla presente legge ed è chiamata ad esprimere pareri su iniziative e provvedimenti formulati dai singoli settori della Giunta regionale sui problemi degli immigrati extracomunitari.

     6. La consulta regionale per i problemi dei lavoratori stranieri extracomunitari nel Lazio è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento della consulta sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale.

     7. Le funzioni di segretario 50D0 svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale ai problemi del 1avoro nominato dell'Assessore.

     8. La partecipazione alla consulta di cui al presente articolo è gratuita con esclusione del rima delle spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione e non risiedono nel comune nel quale ha sede il predetto organo.

 

     Art. 4. Iniziative. 1. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 3, adotta un piano annuale di iniziative ed interventi a favore dei rifugiati politici e degli immigrati da paesi extracomunitari dimoranti nel Lazio, sulla base delle aree prioritarie di interventi individuate con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 1995, n. 42 [2].

     2. Le iniziative e gli interventi riguardano:

     a) l'effettivo godimento del diritto all'assistenza sociale e sanitaria;

     b) la tutela dei minori, la promozione culturale e l'inserimento sociale delle donne immigrate, con particolare riferimento alla tutela della maternità;

     c) le iniziative a favore degli anziani e degli handicappati;

     d) il sostegno ad iniziative presentate anche da enti pubblici e privati volte al reinserimento degli immigrati nei paesi d'origine, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     e) le iniziative culturali e sociali a favore degli immigrati e delle loro famiglie ed, in particolare, quelle atte all'apprendimento della lingua italiana ed all'inserimento sociale, nonché la promozione della conoscenza della cultura delle comunità di immigrati tra i cittadini laziali;

     f) le iniziative sociali volte all'orientamento scolastico, al diritto allo studio, alla formazione professionale ed alla riqualificazione degli immigrati, nonché al loro inserimento nell'ambiente di lavoro e di vita, in attuazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la «legge-quadro in materia di formazione professionale»;

     g) le iniziative a favore degli studenti, in attuazione delle leggi regionali sul diritto allo studio, con particolare riferimento alla istruzione universitaria, nonché le iniziative volte all'inserimento ed al sostegno scolastico e formativo dei figli degli immigrati, nonché al riconoscimento da parte dello Stato italiano dei titoli di studio conseguiti dagli immigrati stessi all'estero;

     h) realizzare quelle iniziative che consentano, previa intesa con il Governo nello spirito del coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuare progetti di sviluppo nei paesi di provenienza anche in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e della normativa regionale di recepimento.

     3. Le iniziative di cui alle lettere a), b), c) sono predisposte nel rispetto delle competenze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 5. Contributi regionali. 1. Ai sensi delle norme in vigore le iniziative socio-assistenziali a favore degli immigrati dei paesi extracomunitari sono di competenza dei comuni. Alle amministrazioni provinciali sono delegate le funzioni di coordinamento e verifica delle iniziative stesse, a tale fine predispongono il relativo piano annuale provinciale degli interventi programmati sulla base delle richieste pervenute dai comuni e dagli enti pubblici e privati operanti nel settore; il piano dovrà essere presentato alla Giunta regionale entro il 15 novembre di ogni anno.

     2. Allo scopo di provvedere alle necessità più urgenti che si manifestano nei comuni in cui si registra una rilevante presenza di immigrati da paesi extracomunitari, la Regione interviene con contributi straordinari ai sensi del terzo comma del precedente articolo 1; i comuni interessati inoltreranno le richieste per il tramite dell'amministrazione provinciale competente per territorio, la quale dovrà documentare la richiesta con le rilevazioni del fenomeno immigratorio effettuate da organi comunali, provinciali o di altra pubblica amministrazione.

     3. Gli enti assegnatari dei contributi di cui sopra, debbono presentare un rendiconto sull'impiego delle somme ricevute, unitamente alla documentazione contabile e, su richiesta della Giunta regionale, debbono fornire le informazioni ed i dati statistici riguardanti l'attività svolta.

 

     Art. 6. Tutela dell'associazionismo, istituzione dell'Albo. 1. Presso l'assessorato regionale al lavoro viene istituito l'Albo regionale delle associazioni degli immigrati da paesi extracomunitari che hanno sede nella Regione Lazio.

     2. Le fazioni che svolgono attività di servizio sociale, culturale ed assistenziale a favore di immigrati, costituite prevalentemente dagli immigrati stessi, ottengono l'iscrizione all'Albo presentando domanda corredata da:

     a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

     b) la documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati extracomunitari.

     3. La Giunta regionale concede sovvenzioni alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni aventi sede nella Regione ed alle associazioni, agli enti ed alle istituzioni a carattere nazionale aventi una sede nella Regione che operano con carattere di continuità a favore degli immigrati e delle loro famiglie, nonché alle associazioni costituite dagli immigrati stessi di cui al primo comma del presente articolo.

     4. Per ottenere le sovvenzioni le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al precedente terzo comma debbono avanzare domanda corredata da una documentazione attestante lo svolgimento continuativo delle attività a favore degli immigrati extracomunitari. La domanda deve essere corredata dal programma degli interventi che si intendono attuare e dal preventivo di spesa per il quale si chiede la sovvenzione.

     5. La concessione dei contributi e delle sovvenzioni è disposta della Giunta regionale, previa deliberazione consiliare per la determinazione dei criteri di riparto, sulla base dei piani provinciali.

     6. I beneficiari delle sovvenzioni presentano una relazione sulle attività svolte ed il rendiconto con documentazione contabile delle spese sostenute entro novanta giorni dal termine dell'intervento per il quale si è chiesta la sovvenzione.

     7. L'amministrazione regionale effettua periodici accertamenti sul corretto impiego delle somme comunque erogate a norma del presente articolo.

 

     Art. 7. Convenzioni. 1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati extracomunitari la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

 

     Art. 8. Norma transitoria. 1. In sede di prima attuazione della presente legge la Giunta regionale costituisce la consulta regionale di cui al precedente articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Norme finanziarie. 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata:

     a) la spesa per le iniziative dirette della Regione previste dal precedente articolo 4;

     b) la concessione di contributi a favore dei comuni per interventi previsti dal precedente articolo 5;

     c) la concessione di contributi e sovvenzioni a favore delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6.

     2. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà con:

     a) gli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

     b) i contributi del Fondo sociale europeo;

     c) le entrate patrimoniali, contributi, lasciti o donazioni di enti pubblici e privati, di persone singole o associate;

     d) gli eventuali contributi statali o di altre fonti internazionali.

     3. In relazione a quanto precede sono istituiti nel bilancio di previsione delle uscite:

     a) il capitolo n. 07752 «spese per contributi ai comuni per l'istituzione ed il potenziamento dei servizi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari» con lo stanziamento di L. 20.000.000;

     b) il capitolo n. 07753 «spesa per contributi alle associazioni» (articoli 5 e 6) con lo stanziamento di L. 30.000.000;

     c) il capitolo n. 07754 «spese per interventi diretti della Regione in favore dei lavoratori immigrati extracomunitari» (articolo 4) con lo stanziamento di L. 50.000.000.

 

     Art. 10. 1. Le entrate di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 9 affluiscono nel bilancio regionale, capitolo n. 03351 denominato: «Contributi del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori immigrati nel Lazio da paesi extracomunitari».

     2. Per le eventuali entrate di cui alle lettere c), d) del secondo comma del precedente articolo 9 saranno istituiti i relativi capitoli di entrata al momento che le entrate medesime dovessero verificarsi.

 

     Art. 11. 1. Alla copertura dell'onere previsto dal precedente articolo 9 in complessive L. 100.000.000 si provvede, per l'anno 1990 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel medesimo bilancio al capitolo n. 07751 denominato: «Contributi a favore degli emigrati ed immigrati e delle loro famiglie».

 

     Art. 12. Abrogazione.

     1. Tutte le norme concernenti l'immigrazione, contenute nella legge regionale del 24 novembre 1986, n. 48, sono abrogate.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 14 luglio 2008, n. 10.

[2] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.